PATENTE A PUNTI – ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI PUNTI DECURTATI
PATENTE A PUNTI – ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI PUNTI DECURTATI PATENTE A PUNTI – ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI PUNTI DECURTATI
L’art. 44 del decreto-legge 262/06 apporta alcune rilevanti modifiche all’art. 126-bis del Codice della strada per la parte relativa all’obbligo di comunicazione alle autorità di polizia dei dati relativi al soggetto che ha commesso effettivamente l’infrazione nel caso in cui non si è potuto procedere alla sua identificazione diretta.
Il comma 2 dell’art. 126-bis, nella nuova formulazione, prevede che oltre al proprietario anche l’obbligato in solido con questi (ossia l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) sia tenuto a fornire agli organi di polizia, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente dell’effettivo conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa l’infrazione.
In caso di omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo sarà applicata una sanzione da 250 a 1000 euro oltre ovviamente a quella dovuta per la specifica infrazione stradale.
L’art. 44 prevede, inoltre, che siano riattribuiti automaticamente i punti tolti alle patenti di quei proprietari di veicoli che, in base all’originaria formulazione dell’art. 126-bis (dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24/1/2005), non avevano comunicato i dati dell’effettivo responsabile dell’infrazione e pertanto la decurtazione dei punti era stata effettuata nei loro confronti.
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