Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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07.01.2019 - lavoro

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% EX ART. 29, LEGGE 341/95 – ISTRUZIONI APPLICATIVE PER L’ANNO 2018 – RIEPILOGO SCADENZE E MISURE DELL’AGEVOLAZIONE

Con circolare associativa del 18 dicembre scorso, abbiamo illustrato le indicazioni operative, diramate dall’INPS e necessarie ai datori di lavoro per procedere all’applicazione della riduzione contributiva di cui trattasi.
Stante l’importanza, per il nostro settore, della suddetta agevolazione, sottolineiamo nuovamente le scadenze temporali degli adempimenti da compiersi, da parte delle imprese interessate, per poter godere dell’agevolazione medesima.

Adempimenti

Scadenza Adempimento Modalità
Entro il 15 marzo 2019 Presentazione dell’istanza di applicazione della riduzione contributiva Compilazione e invio del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il 16 marzo 2019 (ossia fino alla denuncia Uniemens di competenza del mese di febbraio 2019) Fruizione dell’agevolazione Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro, una volta ricevuto lo specifico codice di autorizzazione “7N”, dovranno esporre in UniEmens l’ammontare complessivo della riduzione contributiva, con le seguenti modalità:
– per il recupero degli arretrati relativi ai periodi di paga anteriori a dicembre 2018, con il codice causale “L207″, da riportare nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>;
– per gli altri periodi di paga del 2018, con il codice causale “L206″, da utilizzare nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

 

Imprese interessate
La riduzione interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.9909.
Ricordiamo che non costituiscono attività edili in senso stretto – e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Ambito di applicazione della riduzione contributiva
La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali: quindi non spetta per gli operai che prestino attività lavorativa a tempo parziale.
Il beneficio, infine, non compete per i rapporti di lavoro per i quali spetta al datore di lavoro una diversa, specifica, agevolazione contributiva.

Base su cui opera la riduzione contributiva di cui trattasi
A rettifica di quanto già comunicato nella nostra circolare del 18 dicembre scorso, riportiamo, di seguito, le aliquote per il calcolo della riduzione contributiva riferita all’anno 2018.

 Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti
33,98% *   –    23,81% (Fondo pensioni) = 10,17% (base su cui opera la riduzione contributiva)

Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti
33,38% * – 23,81% (Fondo pensioni) = 9,57% (base su cui opera la riduzione contributiva)

Imprese edili artigiane con più di 15 dipendenti
31,93% *   –   23,81% (Fondo pensioni) = 8,12% (base su cui opera la riduzione contributiva)

Imprese edili artigiane fino a 15 dipendenti
31,33% *   –   23,81% (Fondo pensioni) = 7,52% (base su cui opera la riduzione contributiva)

Per tutto quanto non richiamato nella presente circolare, rinviamo alla lettura della già citata circolare associativa del 18 dicembre scorso.
Il Servizio Sindacale di ANCE Brescia resta, comunque, a disposizione delle imprese per qualsiasi ulteriore approfondimento si renda necessario.

 

* Tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, in tutto o in parte, il TFR in favore di fondi pensione o al Fondo di Tesoreria dell’Inps, il suddetto valore dovrà essere ulteriormente ridotto della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al Fondi di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2018, fissato nella misura dello 0,28%).

 

 

 


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