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04.12.2018 - tributi

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO AGEVOLATI CON LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50%

Anche l’istallazione di un sistema di accumulo consente di fruire della detrazione Irpef del 50%, ma solo se è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico a cui risulta funzionalmente collegato.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 8 del 19 settembre 2018 resa a un contribuente che chiedeva di poter usufruire della detrazione Irpef del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione, quest’ultimo senza fruire della detrazione IRPEF.
Sul punto va ricordato che, attualmente, è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” [1].
Tali interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n.7 del 27 aprile 2018[2] e precisa che l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra tra i lavori agevolabili ai sensi del citato 16-bis, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Inoltre, per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e, quindi, sia posto direttamente al suo servizio. La detrazione, infatti, è esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.
Il sistema di accumulo non potrebbe, invece, di per sé considerarsi un intervento finalizzato al conseguimento di un risparmio energetico, e dunque agevolabile con la detrazione d’imposta, in quanto essenzialmente diretto ad aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico.
Tuttavia la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’art.16-bis del DPR 917/1986 è consentita, come nel caso rappresentato, quando l’installazione del sistema di accumulo è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in tal caso, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità.
Va precisato che il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.

Note:
[1] cfr. l’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del DPR 917/1986 cd. TUIR.
[2] Tale Circolare precisa quanto già chiarito nella Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013.


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