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04.12.2018 - tributi

SISMABONUS – ASSEVERAZIONE TARDIVA – DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE

(Risposta AdE n.31/2018)
L’asseverazione tardiva di un intervento agevolabile con Sismabonus non consente in ogni caso l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, co. 1-quater, del D.L. 63/2013[1].
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.31 dell’11 ottobre 2018, in replica all’istanza di un contribuente che intende demolire un edificio murario con gravi carenze statiche e ricostruirne uno nuovo a destinazione abitativa, con medesimi perimetro e volumetria.
Considerato che al titolo urbanistico abilitativo dell’intervento edilizio (nello specifico, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, cd. SCIA) il contribuente non ha allegato alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, conseguibile a valle dei lavori, questi chiede ora se sia possibile fruire del citato Sismabonus, presentando tardivamente l’asseverazione prevista dalla norma fiscale.
In base alle prescrizioni contenute nell’art.3 del Decreto MIT del 28 febbraio 2017, n.58[2], l’Agenzia delle Entrate conferma che l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e conseguibile con l’esecuzione dello stesso e le attestazioni del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori rispetto al progetto devono essere “depositate presso il … sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”[3].
Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, come nel caso in esame, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater”.
Sul tema, riprendendo precedenti pronunce, l’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che:
■ rientrano nell’agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla relativa normativa, i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione (R.M. 34/E/2018),
■ il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento (C.M. 7/E/2018).

Note:
[1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Il citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n.58, come modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n.65 reca le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”.
[3] Art. 3, co.5 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.


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