RECUPERO CONTRIBUTO SSN – IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO – AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2018
Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci – sia per conto proprio che per conto terzi – possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci.
L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2018 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa n.112 del 12 luglio 2018.
Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono:
► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore.
La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793 – credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti al trasporto merci, omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992”.
Il codice va indicato nella Sezione “Erario”, precisando come anno di riferimento 2017, ovvero, quello relativo all’anno di imposta a cui si riferisce il credito.
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