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04.12.2018 - tecnica

PROROGHE IN MATERIE TECNICHE NEL D.L. “MILLEPROROGHE” 91/2018

La Gazzetta Ufficiale del 21/09/2018, riporta la pubblicazione che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 25/07/2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. Decreto “Milleproroghe”).
Il D.L. “Milleproroghe”, così come modificato dalla legge di conversione, reca disposizioni attinenti all’ambito edilizio, tra le quali si segnalano:
– Proroga di termini in materia di edilizia scolastica: prorogato dal 30/09/2018 al 31/12/2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all’edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica.
– Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane: modificato il termine per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, fissandolo al 30 giugno (anziché al 31 marzo come prevedeva la Legge di bilancio 2018), successivo all’anno di riferimento.
– Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido: differito dal 31/12/2017 al 31/12/2018, il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto
– Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: prorogato dal 31/08/2018 al 31/12/2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).
– Proroga ed estensione di termini in materia di eventi sismici: prorogati i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 06/04/2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro 300 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai 180 giorni previsti. Si estende il predetto termine di 300 giorni anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del D.L. (26 luglio 2018).
– Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici: modificata la disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24/08/2016.


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