FRESATO D’ASFALTO CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE
(Nota del ministero dell’Ambiente del 5 ottobre 2018)
Con la nota del 5 ottobre 2018, la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi per l’applicazione del dm 69/2018 che, in attuazione dell’art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), ha definito criteri e modalità per la gestione del conglomerato bituminoso, cd. fresato d’asfalto, come end of waste – ossia come non rifiuto.
La nota del Ministero – che peraltro non fornisce una risposta alle richieste formulate dall’Ance all’indomani dell’entrata in vigore del decreto – non chiarisce tutti i dubbi e le criticità del decreto, anzi rischia di crearne di nuovi e quindi di limitare l’ambito applicativo della nuova disciplina.
Manca, inoltre, qualsiasi indicazione in merito alle procedure di “adeguamento” delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del dm 69/2018 e per le quali il “periodo transitorio” terminerà il prossimo 30 ottobre e non sono definite le modalità con le quali poter avviare una “nuova” attività di produzione di fresato d’asfalto come EOW, con il rischio che a livello locale si diffondano prassi molto differenti o, in assenza di indicazioni, il “blocco” da parte delle pubbliche autorità.
Di seguito uno schema riepilogativo dei principali contenuti della nota ministeriale:
1. Rapporto tra dm 69/2018 e dm 5/02/1998: Secondo il ministero l’entrata in vigore del decreto 69/2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione delle previsioni contenute nel dm 5/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se “restano valide ed efficaci” le disposizioni relative a limiti quantitativi, norme tecniche, valori limite etc. previste nel dm del 1998 o inserite nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per il recupero di questi rifiuti.
L’indicazione rischia di ingenerare confusione tra ciò che è rifiuto e ciò che ha cessato di esserlo. Un esempio per tutti i cd. limiti quantitativi massimi lavorabili, i quali sono previsti dal dm del 1998 o contenuti nelle autorizzazioni al recupero dei rifiuti mentre non dovrebbero essere applicabili al fresato d’asfalto end of waste, ossia non rifiuto.
2. Dichiarazione di conformità e cantiere di provenienza (all. 2): Il modello di dichiarazione di conformità, previsto nell’allegato 2 del dm 69/2018, presenta varie criticità, prima fra tutte l’indicazione del cd. “cantiere di provenienza”, in quanto non è chiaro se si faccia riferimento al cantiere dove è stato prodotto il rifiuto o al luogo in cui il rifiuto ha cessato di essere tale.
Sul punto il ministero si limita a precisare che “per cantiere di provenienza si intende il cantiere di provenienza del fresato”. Pertanto, in ogni dichiarazione di conformità andrà indicato il cantiere/cantieri nel/nei quale/quali il fresato è stato prodotto con tutte le innegabili complicazioni sul piano pratico.
L’interpretazione fornita dal ministero solleva numerosi dubbi e rischia di compromettere l’applicazione della nuova procedura per la gestione dell’end of waste.
Appare innanzitutto poco corretto il riferimento al termine “fresato”: termine che non viene utilizzato nel dm 69/2018 e del quale quindi manca una vera e propria definizione.
Inoltre se, come sembra, per fresato si deve intendere il “rifiuto”, si creano nuove problematiche operative, in quanto la dichiarazione di conformità deve essere redatta dal produttore del “granulato di conglomerato bituminoso” – ossia il fresato che ha cessato di essere rifiuto – e quindi da un soggetto che può non essere il produttore del rifiuto.
A ciò si aggiunga che il lotto di “granulato di conglomerato bituminoso” (fino a 3000 mc) previsto dal dm 69/2018 può, evidentemente, derivare anche da più conferimenti e quindi da più cantieri.
Ne deriva che a voler seguire le indicazioni del ministero, ciascuna dichiarazione di conformità dovrebbe essere corredata dai dati di tutti i cantieri dai quali è stato conferito il fresato rifiuto e che hanno contribuito a creare il lotto di EOW!
Si tratta di un adempimento sostenibile solo nel caso di grandi committenze e grandi opere, mentre rischia di essere di difficile, se non impossibile, applicazione in tutti i casi nei quali il lotto deriva da un insieme di conferimenti derivanti da piccoli e medi interventi, che rappresentano peraltro la gran parte dell’attività del settore.
3. Laboratorio di analisi: Il ministero ha chiarito che le analisi per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso devono essere eseguite da un laboratorio “dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.
4. Possibili utilizzi: nella nota del ministero viene precisato, in linea con quanto evidenziato anche dall’Ance, che “nel termine strade si devono ritenere ricompresi tutti i manufatti stradali”.
Tale chiarimento si è reso necessario in quanto il dm 69 del 2018 non riproduce esattamente tutti i possibili utilizzi del fresato d’asfalto previsti e consentiti nel dm del 1998, ma utilizza una terminologia differente (ad es. manca il richiamo ai piazzali stradali).
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