ENEA – DEFINITE LE PROCEDURE PER I CONTROLLI A CAMPIONE IN TEMA DI ECOBONUS
I controlli a campione che l’Enea effettuerà per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso all’Ecobonus in caso di interventi di riqualificazione energetica, saranno sia documentali che sul posto. Maggior attenzione per gli interventi che hanno diritto a una aliquota di detrazione più alta, alle istanze che comportano spese più elevate e a quelle che presentano maggiori criticità.
È quanto stabilito dal Decreto dell’11 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018 con cui il MISE definisce le procedure e modalità per l’esecuzione, da parte dell’Enea, dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per fruire dell’Ecobonus per le spese per interventi di efficienza energetica.
Si ricorda che l’art. 14 del DL 63/2013[1] che fissa la disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, riconosce (comma 2-quinquies) all’Enea poteri di controllo a campione sulle attestazioni di prestazione energetiche in caso di interventi incisivi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e, a partire dal 2018, anche su tutte le agevolazioni spettanti in caso di interventi di riqualificazione energetica.
Programma di controlli a campione
Il Decreto del MISE stabilisce che l’Enea dovrà elaborare e sottoporre alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di controlli a campione delle istanze relative agli interventi di riqualificazione energetica che consentono l’accesso all’Ecobonus, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio, selezionate fra quelle che sono state caricate sul portale informativo dedicato allo scopo dall’Enea ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda i criteri di selezione degli interventi da sottoporre a verifica, viene precisato che sarà data priorità a quelli che:
► hanno diritto a una maggiore aliquota;
► comportano una spesa più elevata;
► presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Procedimento documentale
L’avvio della procedura di controllo dovrà essere comunicato al beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, tramite raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati.
Tali soggetti, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dovranno trasmettere, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo enea@cert.enea.it in formato PDF, se non già trasmessa, la documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, se è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.
L’Enea, ricevuta la documentazione procederà alla verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, della sussistenza e permanenza dei requisiti per accedere alla detrazione, ed entro 90 giorni, comunicherà l’esito al beneficiario.
Sopralluoghi
L’Enea potrà, inoltre, effettuare sopralluoghi su una parte degli interventi del campione selezionato (il 3%). Anche l’avvio di tale verifica sarà comunicato al beneficiario, nelle stesse modalità sopra indicate, ma con un preavviso minimo di 15 giorni.
Il sopralluogo si svolgerà alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione o dell’amministratore per conto del condominio e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.
Tale controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.
Va precisato che nell’ambito di queste operazioni, i tecnici Enea potranno acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed effettuare rilievi fotografici. Terminato il controllo i tecnici redigeranno un verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni dei firmatari della relazione di fine lavori, del beneficiario della detrazione o dell’amministratore del condominio, rilasciandone copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, o l’amministratore di condominio, dovesse rifiutare di sottoscrivere il verbale, ne sarà dato atto nel verbale stesso.
Si fa presente che risulta ancora in fase di test il sito dedicato dall’Enea alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% che comportano anche una riduzione dei consumi energetici.
Come noto, infatti, la legge di Bilancio 2018 ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50% che comportino una riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Note:
[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941