08.11.2006 - trasporti

TACHIGRAFO DIGITALE – MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

TACHIGRAFO DIGITALE – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI TACHIGRAFO DIGITALE – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
(DM 31/3/06)

Con il decreto 31/3/2006, il Ministro del Lavoro ha dettato le modalità di conservazione e di trasferimento dati dal tachigrafo digitale.
Le nuove disposizioni confermano che “le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici (cioè i fogli di registrazione del vecchio cronotachigrafo analogico) per il periodo previsto dalla vigente normativa (almeno un anno dalla data di utilizzazione – art. 14 Reg. CE 3821/85) al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli”.
Riguardo al trasferimento dei dati dai nuovi tachigrafi digitali e dalle carte conducente, il decreto ha previsto che tale operazione debba essere eseguita dalle imprese di trasporto, sempre al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli; in particolare:
– i dati giornalieri provenienti dal tachigrafo digitale vanno trasferiti entro e non oltre tre mesi;
– i dati relativi alle carte dei conducenti, entro e non oltre tre settimane;
– i dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica.
Tempi diversi per l’operazione di trasferimento dati sono invece stabiliti nei casi di cessione del veicolo ad altra impresa, sostituzione di un apparecchio non perfettamente funzionante, di richiesta delle autorità di controllo, di scadenza della carta conducente o prima che lo stesso conducente lasci l’impresa (il trasferimento va fatto prima del verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro).
Sulla conservazione dei dati, il decreto dispone che l’impresa di trasporto conservi tutte le registrazioni derivanti dal tachigrafo digitale “per il periodo previsto dalla normativa vigente” cioè per almeno un anno dalla data di utilizzo.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo a persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell’impresa, all’autorità di controllo.
In particolare, l’impresa è responsabile della conservazione dei dati anche per gli automezzi da essa presi in locazione.
L’impresa è obbligata ad effettuare il trasferimento e la conservazione dei dati in sicurezza, su un supporto esterno che ne garantisca l’inalterabilità ed il mantenimento nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un’ulteriore copia di salvataggio.
L’impresa con dipendenti ha poi l’obbligo di istruire il conducente circa il funzionamento del cronotachigrafo digitale e di vigilare sul suo corretto uso.
Allo stesso modo, gli autisti dipendenti sono tenuti “al corretto uso dell’apparecchio di controllo e della carta conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale”.


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