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01.10.2018 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – ILLEGITTIMO PER ANAC IL BANDO CHE FISSA UN TETTO AI RIBASSI D’ASTA

L’Autorità Anticorruzione ricorda nel parere di precontenzioso sulla normativa approvato con la delibera del 27 giugno 2018 n.610, relativo a una gara di appalto con offerta economicamente più vantaggiosa, che la stazione appaltante non può fissare un limite minimo al ribasso d’asta. Una centrale unica di committenza aveva mandato in gara, per conto del comune di Cento (Fe) il servizio di progettazione del valore di 82mila euro circa. Nel bando veniva fissato un tetto (del 50%) al massimo al ribasso sull’offerta economica, in parte motivato con l’esigenza di non comprimere il costo del lavoro. Dopo l’espletazione della gara, questa scelta dell’amministrazione, è stata contestata da un concorrente (risultato secondo nella graduatoria). Più precisamente, il concorrente ha contestato varie cose in relazione alla valutazione discrezionale effettuata dalla stazione appaltante. L’Anac però ha concentrato il suo parere sul solo elemento che «appare assorbente rispetto a tutti» in quanto causa stessa degli altri elementi, e cioè la «considerazione che sia stata proprio l’impostazione stessa della gara ad aver prodotto le conseguenze che per altro verso e per altre motivazioni vengono contestate dall’odierno istante. Specificamente ci si riferisce alla clausola di lex specialis che fissa al 50% il ribasso massimo ammissibile rispetto alla base d’asta».

Per prima cosa l’Anac ricorda che lo stesso Consiglio di Stato – con la pronuncia n.2912/2016 – ha già chiarito che non è possibile indicare una soglia di ribasso massimo sul prezzo perché «introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo». Ma l’Anac va oltre. «Fissando una percentuale massima di ribasso ammesso – si legge nel parere – la Stazione appaltante “suggerisce” già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare un’offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d’asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. Non a caso, nella gara in esame, ben 8 concorrenti su 17 (ma due sono stati esclusi) hanno offerto proprio il ribasso del 50%, uno il ribasso del 49,5%, e tutti gli altri ribassi comunque molto elevati, ovvero compresi tra il 27,54% e il 41%». «D’altra parte – si legge ancora – laddove la Stazione appaltante stabilisca già nella legge di gara una percentuale massima di ribasso consentita ciò finisce non solo per annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, ma anche per anticipare di fatto, ancorché indirettamente, la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta nel suo complesso. Valutazione che, in tali casi, appare atteggiarsi come una mera formalità destinata a concludersi con esito positivo».
Nella parte conclusiva del parere l’Anac dice due cose: fissare un limite al ribasso è il modo sbagliato di tutelare il costo del lavoro (per quale si deve fare riferimento ad altre norme); il compito della stazione appaltante è semmai quello di valutare il limite di anomalia dell’offerta. «Pertanto – si legge infatti nel parere – si può concludere che la limitazione introdotta con la discussa clausola della lex specialis, lungi dal costituire una garanzia che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro (e, quando del caso, a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL), finalità che peraltro deve essere perseguita attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, all’art. 97 del Codice appalti, che consente di escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse, finisce invece solo per generare una erronea e, quindi, illegittima applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove annulla di fatto la concorrenza sull’elemento prezzo, con effetti distorsivi sull’iter del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.

 

 


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