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01.10.2018 - lavoro

DISTACCO DEI LAVORATORI NELL’AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI – DIRETTIVA UE 2018/957

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 luglio 2018 la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifiche della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
La riforma si pone l’obiettivo di adeguare le esistenti regole europee sul distacco transnazionale alle nuove condizioni economico-sociali createsi nel mercato unico e, in particolare, di arginare i fenomeni di c.d. dumping sociale.
La direttiva dispone che, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese distaccanti dovranno garantire ai lavoratori distaccati, sulla base della parità di trattamento, le condizioni di lavoro e di occupazione stabilite da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché da contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili, e riguardanti, nello specifico: i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo; la durata minima dei congedi annuali retribuiti; la retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; le condizioni di fornitura dei lavoratori; la sicurezza, salute e igiene sul lavoro; i provvedimenti di tutela riguardo le condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani; la parità di trattamento tra uomo e donna, e altre disposizioni in materia di non discriminazione; le condizioni di alloggio dei lavoratori, qualora fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal luogo abituale di lavoro; le indennità o il rimborso a copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
A tal fine, gli Stati membri dovranno provvedere a pubblicare tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione e ogni altra condizione di lavoro e occupazione, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, su apposito sito web ufficiale.
In merito, si rileva la sostituzione del riferimento alle “tariffe minime salariali” con il concetto di “retribuzione”. Al riguardo è stato precisato che il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, e comprende tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali da contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili.
Tra le novità più rilevanti si evidenzia, infine, la disposizione che riduce da 24 a 12 mesi il periodo massimo, oltre il quale le imprese dovranno garantire ai lavoratori distaccati, che rimarranno in forza all’azienda distaccante, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato membro in cui si effettua la prestazione di lavoro stabilite da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili. Sono escluse, per espressa previsione normativa, le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza, nonché i regimi pensionistici integrativi di categoria.
Il suddetto periodo di 12 mesi può essere esteso a 18 mesi, qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata allo Stato membro in cui viene prestato il servizio.
Qualora il lavoratore distaccato sia sostituito da un altro lavoratore, il periodo di 12 o 18 mesi dovrà essere calcolato sommando i periodi di ciascun lavoratore.
La direttiva precisa che gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 30 luglio 2020, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2018/957. Fino a tale data rimangono applicabili le disposizioni della direttiva 96/71/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla direttiva in commento.

Parlamento Europeo e Consiglio – Direttiva (UE) 2018/957
DIRETTIVA (UE) 2018/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
[omissis]
Articolo 1
Modifiche della direttiva 96/71/CE
La direttiva 96/71/CE è così modificata:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Oggetto e ambito d’applicazione»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«-1. La presente direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.
-1 bis. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Essa non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali.»;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la fornitura di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo fornisce temporaneamente.»;
ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Nel caso in cui un lavoratore, che sia stato fornito da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee presso un’impresa utilizzatrice di cui alla lettera c), sia chiamato, dall’impresa utilizzatrice, a svolgere un lavoro nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale ai sensi delle lettere a), b) o c), nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore abitualmente lavora per l’impresa di lavoro temporaneo o per l’impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l’impresa utilizzatrice, il lavoratore è considerato distaccato nel territorio di tale Stato membro dall’impresa di lavoro temporaneo o dall’impresa che effettua la fornitura con la quale sussiste un rapporto di lavoro. L’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che effettua la fornitura di lavoratori si considera essere un’impresa di cui al paragrafo 1 e tale impresa deve rispettare pienamente le pertinenti disposizioni della presente direttiva e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
L’impresa utilizzatrice informa a tempo debito l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che ha effettuato la fornitura di un lavoratore prima dell’inizio del lavoro di cui al secondo comma.
2) l’articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite da:
– disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o L 173/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.7.2018 IT
– da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
i) indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
La lettera i) si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.
Ai fini della presente direttiva il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8.
Fatto salvo l’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri pubblicano le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, sull’unico sito web ufficiale nazionale di cui allo stesso articolo, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione di cui al terzo comma del presente paragrafo e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo.
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite sull’unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate. La Commissione pubblica sul suo sito web gli indirizzi dei siti web ufficiali nazionali unici.
Qualora, contrariamente all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, le informazioni pubblicate sull’unico sito web ufficiale nazionale non indichino quali condizioni di lavoro e di occupazione debbano essere applicate, tale circostanza è presa in considerazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, nel determinare le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, nella misura necessaria a garantirne la proporzionalità.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Qualora la durata effettiva di un distacco superi 12 mesi, gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai lavoratori che sono distaccati nel loro territorio oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, stabilite da:
– disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
– contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o che in alternativa si applicano a norma del paragrafo 8. 9.7.2018 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 173/21 IT
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle materie seguenti:
a) procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza;
b) regimi pensionistici integrativi di categoria.
Qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata, lo Stato membro in cui è prestato il servizio estende il periodo di cui al primo comma a 18 mesi.
Se un’impresa di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato che espleta le stesse mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco ai fini del presente paragrafo corrisponde alla durata complessiva dei periodi di distacco dei singoli lavoratori distaccati interessati.
Il concetto di «stesse mansioni nello stesso luogo» di cui al quarto comma del presente paragrafo è determinato tenendo in considerazione, tra l’altro, la natura del servizio da prestare, il lavoro da effettuare e l’indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro.
1 ter. Gli Stati membri dispongono che le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), garantiscano ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale forniti da tali agenzie stabilite nello Stato membro in cui il lavoro è svolto.
L’impresa utilizzatrice informa le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), circa le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano in materia di condizioni di lavoro e retribuzione nella misura prevista dal primo comma del presente paragrafo»;
c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. I paragrafi da 1 a 6 non ostano all’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.
Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Fatta salva la lettera h) del primo comma del paragrafo 1, il datore di lavoro provvede a rimborsare tali spese al lavoratore distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.
Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino se elementi dell’indennità specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco o se fanno parte della retribuzione e, nel caso, quali siano detti elementi, l’intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese.»;
d) al paragrafo 8 il secondo comma e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati di cui al primo comma, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi:
– dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o
– dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale,
a condizione che la loro applicazione alle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, assicuri la parità di trattamento quanto alle materie di cui al primo comma, del paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, con riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere assicurate ai lavoratori distaccati in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, fra tali imprese e le altre imprese di cui al presente comma che si trovano in una situazione analoga
Si considera che vi sia parità di trattamento, a norma del presente articolo, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga:
– sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto attiene alle materie elencate al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, con riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere assicurate ai lavoratori distaccati in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, e
– sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.»;
e) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Gli Stati membri possono esigere che le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscano ai lavoratori di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, altre condizioni di lavoro e di occupazione che sono applicabili ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale nello Stato membro in cui il lavoro è svolto.
10. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto dei trattati, applichino alle imprese nazionali e a quelle di altri Stati membri, sulla base della parità di trattamento, condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al primo comma del paragrafo 1, laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico.»;
3) all’articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri predispongono una cooperazione tra le autorità o gli organismi competenti, comprese le amministrazioni pubbliche che, in conformità del diritto nazionale, sono competenti per il monitoraggio sulle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 3, anche a livello dell’Unione. Tale cooperazione consiste, in particolare, nel rispondere alle richieste motivate di informazioni da parte di tali autorità o organismi a proposito della fornitura transnazionale di lavoratori e nel combattere gli abusi evidenti o presunti casi di attività transnazionali illegali, quali i casi transfrontalieri di lavoro non dichiarato e lavoro autonomo fittizio legati al distaccamento dei lavoratori. Qualora l’autorità o l’organismo competente dello Stato membro a partire dal quale il lavoratore è distaccato non sia in possesso delle informazioni richieste dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, esso sollecita l’ottenimento di tali informazioni presso altre autorità o organismi in tale Stato membro. In caso di ritardi persistenti nella trasmissione delle informazioni allo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate.»;
4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Monitoraggio, controllo ed esecuzione
Lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e lo Stato membro a partire dal quale il lavoratore è distaccato sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell’esecuzione e degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 2014/67/UE e adottano misure adeguate in caso di inosservanza della presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Qualora, a seguito di una valutazione generale effettuata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/67/UE, sia accertato che un’impresa, in modo scorretto o fraudolento, simuli che la situazione di un lavoratore rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, lo Stato membro in questione garantisce che il lavoratore benefici della normativa e della prassi pertinente.
Gli Stati membri garantiscono che in virtù del presente articolo il lavoratore interessato non sia soggetto a condizioni meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori distaccati.»;
5) la frase introduttiva dell’allegato è sostituita dalla seguente:
«Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:».
Articolo 2
Riesame
1. La Commissione riesamina l’applicazione e l’attuazione della presente direttiva. Entro il 30 luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include una valutazione della necessità di introdurre ulteriori misure per garantire parità di condizioni e tutelare i lavoratori:
a) in caso di subcontraenza;
b) alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva, tenendo conto degli sviluppi relativi all’atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.
Articolo 3
Recepimento e applicazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 luglio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a partire dal il 30 luglio 2020. Fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva si applica al settore del trasporto su strada a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


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