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01.10.2018 - lavoro

INPS – CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER I LAVORATORI – GUIDA

Per opportuna informativa, riportiamo di seguito il testo della Guida che l’INPS ha predisposto e pubblicato sul proprio portale informativo dedicata alla “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”.
Il documento ricorda che il certificato telematico di malattia, trasmesso dal medico curante all’Inps, esonera il lavoratore dall’obbligo del relativo invio al proprio datore di lavoro, che avrà la possibilità di visualizzarlo mediante i servizi presenti sul portale informatico dell’Inps. Il lavoratore, ad ogni modo, non è esonerato dall’obbligo di rispettare le modalità previste dal contratto di lavoro in relazione all’onere di informare e giustificare l’assenza al proprio datore di lavoro.
Nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica, è ritenuto valido il certificato cartaceo, che dovrà essere consegnato o inviato con R.R., entro due giorni, sia all’Inps che al proprio datore di lavoro, ai fini del diritto alla relativa indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto.
L’Inps riconosce la prestazione di malattia dal giorno di rilascio del certificato; a tal fine, non possono essere giustificati giorni di assenza precedenti alla visita medica, fatto salvo il caso in cui il certificato sia redatto a seguito di visita domiciliare. In tale ultima circostanza, infatti, l’Inps riconosce anche il giorno precedente la visita (solo se giorno feriale) e ferma restando l’esplicita indicazione del medico.
In assenza di una tempestiva comunicazione del lavoratore, le giornate non riconosciute dall’INPS potrebbero essere considerate dal datore di lavoro assenze ingiustificate.
La guida ricorda che i lavoratori devono rispettare le fasce orarie di reperibilità, che per il settore privato vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i festivi, il sabato e la domenica, durante le quali possono svolgersi le visite mediche di controllo, che possono essere disposte d’ufficio dall’INPS o su richiesta del datore di lavoro per i propri dipendenti.
Le visite mediche non possono invece essere disposte nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
L’eventuale assenza del lavoratore alla visita medica di controllo dovrà essere comunque giustificata al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative di legge e disciplinari da parte datoriale.
Infine viene precisato che per rientrare al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato, il lavoratore deve chiedere al medico che ha redatto il certificato stesso la rettifica della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.

INPS – Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici
Cosa devi fare in caso di malattia e assenza dal lavoro?
In caso di malattia, vale a dire di un’infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro, è il medico curante a redigere l’apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio. Anche il medico libero professionista, a cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio.
Prendi sempre nota del numero di protocollo del certificato (PUC). Puoi anche chiederne al medico una copia cartacea. Se lo richiedi espressamente, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione al tuo indirizzo di posta elettronica personale (art. 7 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012).
Controlla sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori, di cui sei unico responsabile, per non correre il rischio che non ti venga indennizzato l’evento di malattia:
• i tuoi dati anagrafici,
• l’indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence…).
È inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico. A tale scopo, puoi visualizzare il tuo certificato e il tuo attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito web www.inps.it, entrando con le tue credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato). Con il certificato telematico di malattia, sei esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al tuo datore di lavoro privato o pubblico che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it. Devi comunque attenerti alle disposizioni previste dal tuo contratto di lavoro per informare il datore di lavoro della tua assenza.
Nei giorni festivi e prefestivi devi rivolgerti al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.
Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, devi richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi assicurati che l’eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e ti consegni un certificato cartaceo, accertati che siano presenti tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia) e provvedi all’invio dello stesso all’Inps e al datore di lavoro, con le modalità previste per la certificazione cartacea, di seguito indicate.
Come deve essere redatto il certificato di malattia telematico?
Le modalità di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare Inps n. 113 del 25 luglio 2013.
Al fine di garantire la correttezza delle informazioni riportate nel certificato, è necessario che il medico redattore ponga la massima attenzione nell’inserimento di tutti i dati. In particolare, il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti, le seguenti informazioni:
• indicazione di evento traumatico (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010). L’informazione è indispensabile affinché l’Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili. In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c’è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall’Inps non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;
• segnalazione delle eventuali “agevolazioni” – per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità – in caso di:
– una patologia grave che richieda terapie salvavita;
– una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (SOLO per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto;
– di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;
Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.
Al riguardo, l’Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016). Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell’Istituto.
È comunque valido il certificato cartaceo?
Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).
Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, SOLO se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto. Ricordati di comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.
Ricordati anche che, l’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro (sempre entro due giorni, se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia Inps; entro i termini previsti dal tuo contratto di lavoro, negli altri casi).
Da quale giorno inizia la malattia?
L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Tieni presente, inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’Inps.
Cosa devi fare in caso di cicli di cura ricorrenti?
Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia…), i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia possono produrre un’unica certificazione atte- stante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente. La certificazione di tali cicli deve essere inviata all’Inps e al proprio datore di lavoro prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione ed è utile a considerare, ai fini dell’indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite. Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea.
Quali sono le fasce orarie di reperibilità?
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Accertati che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il tuo nominativo, per permettere al medico fiscale l’eventuale visita di controllo. Non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica. La disciplina delle visite mediche di controllo è, in parte, differenziata per i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.

LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Fasce di reperibilità: ore 10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00.
Se sei un dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l’“agevolazione” che ti esonera dalla reperibilità nei suindicati casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’Inps. È bene sapere, che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.
Il lavoratore privato assicurato per la malattia non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
• necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
• provati gravi motivi personali o familiari;
• cause di forza maggiore.

LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO
Fasce di reperibilità: ore 09.00 – 13.00 /15.00 – 18.00.
Se sei un dipendente pubblico, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Ricorda che la visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal tuo datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi.
Può essere disposta dall’Inps una visita di controllo se l’evento è stato determinato da infortunio sul lavoro o malattia professionale?
Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).
Cosa succede se il lavoratore è trovato assente a visita medica di controllo domiciliare?
Se sei trovato assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, vieni invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza.
Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale hai ripreso l’attività lavorativa, non sei tenuto a sottoporti a quella visita, ma devi comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps.
In ogni caso, devi presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, se sei un lavoratore privato avente diritto all’indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?
Se devi variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia segui puntualmente queste regole.

LAVORATORE PRIVATO
Se sei un lavoratore assicurato per la malattia presso l’Inps, avverti preventivamente la Struttura territoriale di competenza – utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it.
Avvisa immediatamente anche il tuo datore di lavoro e attieniti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.
Se ritieni necessario trasferirti presso domicilio estero in Paese U.E., durante l’evento di malattia, devi informare preventivamente la Struttura territoriale Inps di competenza che valuta l’opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.
Se sei, invece, un lavoratore NON assicurato per la malattia presso l’Inps, devi avvertire immediatamente SOLO il tuo datore di lavoro e attenerti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.

LAVORATORE PUBBLICO
Avverti subito il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali (art. 6 del citato decreto ministeriale n. 206/2017).
Si può modificare il periodo di malattia?
Se vuoi rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la RETTIFICA della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.
Se sei un dipendente pubblico, il citato decreto ministeriale n. 206/2017 ti autorizza a rivolgerti, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.
Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

 

 


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