INPS – QUOTA TFR IN BUSTA PAGA COME Qu.I.R – CESSAZIONE – MESSAGGIO 10 LUGLIO 2018, N. 2791
L’INPS ha emanato il messaggio 10 luglio 2018, n. 2791, con il quale ha ricordato che, dal 30 giugno 2018, la misura sperimentale della Qu.I.R (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione) ha cessato i suoi effetti.
Come si ricorderà, la Legge di stabilità 2015 ha previsto, in capo ai lavoratori dipendenti, la possibilità di richiedere al datore di lavoro la liquidazione, fino – per l’appunto – al 30 giugno scorso, della quota maturanda del trattamento di fine rapporto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
Pertanto, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione della misura suddetta, a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Ne consegue che per i lavoratori interessati viene ripristinata, a decorrere dal 1° luglio u.s., la situazione in essere prima dell’entrata in vigore della Qu.I.R. Peraltro, va incidentalmente sottolineato come la misura sia stata richiesta, almeno nel settore edile, da un esiguo numero di lavoratori.
Il TFR sarà quindi regolato sulla base della destinazione scelta dal lavoratore al momento della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente: ossia sarà conferito alla forma di previdenza complementare prescelta (nel caso dell’edilizia al Fondo Prevedi), oppure accantonato presso il datore di lavoro se il lavoratore interessato aveva scelto il mantenimento del trattamento in questione presso l’azienda.
L’Istituto precisa che i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso al finanziamento assistito dal Fondo di garanzia appositamente costituito presso l’INPS dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Si rileva, infine, che, in conseguenza della cessazione della misura, vengono meno anche le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che avessero provveduto all’erogazione della Qu.I.R., consistenti nell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e nella riduzione contributiva prevista dall’articolo 10, commi 1 e 3 del D. Lgs. 252/2005 per i datori di lavoro che hanno liquidato la Qu.I.R. senza ricorrere al finanziamento.
INPS – Messaggio 10 luglio 2018, n. 2791
Oggetto: Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R.
L’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
La manifestazione di volontà dei lavoratori interessati – che una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 – può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).
Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo di versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile – costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006 – possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS e, in ultima istanza, dallo Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (pubblicato in GU n. 65 del 19/03/2015), adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della citata legge n. 190/2014, sono state disciplinate le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del citato Fondo di garanzia.
Con la circolare n. 82 del 23/04/2015 sono state fornite istruzioni sulla materia e sono state illustrate le modalità operative utili alla compilazione del flusso Uniemens.
Tanto premesso, si fa presente che, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.
Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento – che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia (cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) – fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:
a) accantonamento in azienda;
b) versamento al Fondo di tesoreria;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
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