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02.08.2018 - lavori pubblici

BENI VINCOLATI, LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO È RISERVATA AGLI ARCHITETTI

(Tar Napoli Sentenza n. 3718/2018)
Direzione lavori riservata agli architetti per il restauro e recupero di edifici vincolati in quanto beni culturali e di interesse storico-artistico. Lo sottolinea il Tar Napoli nella sentenza 3718/2018. Un comune aveva indetto una gara tra architetti, applicando l’articolo 52 del Rd 2537/1925, che gli riserva questo tipo di progettazione e direzione lavori.
La stessa norma consente che la parte tecnica possa essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere, ed appunto nel caso specifico un ingegnere, precedente progettista, contestava la gara riservata agli architetti, perché a suo parere i lavori erano di matrice impiantistica. Il Tar ha respinto il ricorso dell’ingegnere, dando peso alla tipologia dei lavori e alla circostanza che l’impresa esecutrice possedeva la categoria OG2, che abilita a restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela.
Il criterio generale posto dalla norma tende a garantire che i progetti su immobili di particolare interesse siano affidati a professionisti forniti di specifica preparazione; agli ingegneri, su tali immobili, rimangono quindi solo lavori di natura prevalentemente tecnica, quali l’adeguamento impiantistico, l’intervento su alcune parti strutturali per rimuovere barriere architettoniche, senza intaccare l’aspetto estetico dell’immobile (Tar Catania 2519/2015). Quindi l’ingegnere può progettare e seguire gli impianti elettrici e idrici, di riscaldamento, trasmissione dati, antincendio, realizzare anche una scala esterna, ma senza mai interferire con valori architettonici, artistici e culturali.
Ad esempio, eccede dalle competenze dell’ingegnere l’intervento di efficientamento su un immobile vincolato, se si prevede la sostituzione di infissi esterni, l’isolamento termico mediante pannelli, la demolizione di un tetto (Tar Salerno, 149/2015): per tali interventi è necessario un architetto, quanto meno (Tar Lazio, 7997/2011) a firma congiunta.
La riserva agli architetti opera (Consiglio Stato 21/2014) tutte le volte che siano necessarie scelte culturali connesse ad una specifica preparazione accademica nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando nella competenza dell’ingegnere la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione lavori che riguardano l’edilizia civile (Consiglio Stato, 5239/2006), ad esempio un impianto di riscaldamento (Tar Lecce 708/2012). La riserva per l’architetto quindi prevale se le lavorazioni strutturali e impiantistiche sono residuali.


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