INVARIANZA IDRAULICA DISAPPLICABILE PER 9 MESI
È stato pubblicato nel Regolamento Regionale 28 giugno 2018, n. 7 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)”.
Con l’approvazione si è pertanto concluso l’iter di approvazione della modifica del Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica che ha come obbiettivo la disapplicazione per 9 mesi del Regolamento stesso ovvero fino a marzo del 2019, relativamente ai seguenti interventi:
a) Realizzazione di ampliamenti di edifici esistenti;
b) Demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
c) Ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
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