L’EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI – DIRETTIVA EUROPEA 2006/32/CE
L’EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI – DIRETTIVA EUROPEA 2006/32/CE L’EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI – DIRETTIVA EUROPEA 2006/32/CE
È stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 27 Aprile 2006 la Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.
La direttiva punta a rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi/benefici anche nel settore dell’edilizia. Essa si prefigge infatti di fornire non solo gli obiettivi indicativi, i meccanismi e gli incentivi per stimolare un efficiente uso finale dell’energia, ma anche di sviluppare e promuovere un mercato dei servizi energetici.
Gli Stati membri, in particolare, devono mirare a conseguire un obiettivo nazionale di risparmio energetico, pari al 9% entro il nono anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica (art. 4). L’allegato numero III elenca alcuni esempi di misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili, fra cui quelli maggiormente attinenti al settore edile riguardano:
– riscaldamento e raffreddamento (es: pompe di calore, nuove caldaie efficienti, installazione di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento)
– isolamento e ventilazione (es: isolamento delle cavità murarie e dei tetti, doppi/tripli vetri alle finestre, riscaldamento e raffreddamento passivo)
– acqua calda (es: installazione di nuovi dispositivi, uso diretto ed efficiente per il riscaldamento degli ambienti, lavatrici)
– illuminazione (es: nuove lampade e alimentatori a risparmio energetico, sistemi di controllo digitale, uso di rilevatori di movimento negli impianti di illuminazione degli edifici a uso commerciale)
– cottura e refrigerazione (es: nuovi apparecchi efficienti, sistemi di recupero del calore)
– altre attrezzature e apparecchi (es: apparecchi di cogenerazione, nuovi dispositivi efficienti, sistemi di temporizzazione per l’uso ottimale dell’energia, riduzione delle perdite di energia in stand by, installazione di condensatori per ridurre la potenza reattiva, trasformatori a basse perdite)
– generazione domestica di fonti di energia rinnovabile che consente di ridurre la quantità di energia acquistata (es: applicazioni termiche dell’energia solare, acqua calda domestica, riscaldamento e raffreddamento degli ambienti a energia solare)
Gli Stati membri possono adottare altre misure di tipo intersettoriale, quali:
– norme dirette a migliorare l’efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli immobili
– regimi di etichettatura energetica
– sistemi di misurazione intelligente, quali strumenti di misurazione individuale gestiti a distanza, e fatture informative
– formazione e istruzione che portano all’applicazione di tecnologie e/o tecniche efficienti dal punto di vista energetico
La Direttiva all’art. 5 dispone che il settore pubblico assuma un approccio esemplare nei riguardi dell’efficienza energetica negli usi finali relativamente agli investimenti, ai servizi energetici ed alle misure adottate. Il settore pubblico viene quindi invitato ad applicare idonei criteri in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, alcuni esempi di misure applicabili sono elencati nell’allegato VI:
– obbligo di ricorrere agli strumenti finanziari per i risparmi energetici
– obbligo di utilizzare diagnosi energetiche e di attuare le risultanti raccomandazioni ai fini di un buon rapporto costo/efficacia
– obbligo di acquistare o dare in affitto edifici o parte di edifici a basso consumo energetico o obbligo di sostituire o adeguare edifici o parte di edifici acquistati o presi in affitto, allo scopo di renderli più efficaci sotto il profilo energetico.
L’art. 6 prescrive che gli Stati dell’Unione devono assicurare pari condizioni di mercato ai vari operatori, tra i quali società di servizi energetici (ESCO), installatori di impianti energetici e consulenti per l’energia, al fine di poter realizzare in autonomia i servizi energetici, le diagnosi energetiche e le misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Strumenti ed indicazioni utili al conseguimento degli obiettivi.
L’art. 9 impone agli Stati membri l’abrogazione o la modificazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ad esclusione di quelle di natura prevalentemente fiscale, che impediscono o limitano inutilmente o in modo sproporzionato l’uso di strumenti finanziari a fini di risparmio energetico[1].
Ulteriore strumento è indicato nell’art. 11 che prevede per gli Stati membri l’eventualità di istituire uno o più fondi per sovvenzionare la fornitura di programmi di miglioramento dell’efficienza energetica e per promuovere lo sviluppo di un mercato di dette misure. I fondi devono altresì essere accessibili a tutti i fornitori di servizi energetici, quali le ESCO, i consulenti indipendenti per l’energia, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione, le società di vendita di energia al dettaglio e gli installatori.
Gli Stati membri devono altresì assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica[2] efficaci e di alta qualità (art. 12) destinati ad individuare eventuali misure di miglioramento dell’efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, compresi i clienti di piccole dimensioni nel settore civile, commerciale e le piccole e medie imprese.
All’interno dell’art. 13 sono illustrate le modalità di misurazione e fatturazione informativa del consumo energetico. I risparmi energetici sono determinati calcolando il consumo prima e dopo l’applicazione della misura, prevedendo gli aggiustamenti e le normalizzazioni dovuti alle condizioni esterne che generalmente influenzano il consumo energetico. Fra le variabili importanti da considerare in tal senso troviamo:
– condizioni atmosferiche, come i gradi/giorno
– tasso di occupazione
– orario di apertura degli edifici non residenziali
– intensità della strumentazione installata; miscela di prodotti
Per effettuare corrette valutazioni del consumo energetico è altrettanto importante considerare la durata media stimata di alcuni interventi tesi al miglioramento dell’efficienza energetica stessa, ad esempio:
– isolamento dei sottotetti di abitazioni residenziali 30 anni
– isolamento dei muri dei cavi di abitazioni residenziali 40 anni
– vetri di tipo E-C (in mq) 20 anni
– caldaie di tipo B-A[3] 15 anni
– regolazione del riscaldamento, miglioramento con sostituzione della caldaia 15 anni
– lampade fluorescenti compatte 16 anni
(Fonte: Energy Efficienty Commitment 2005-2008, UK)
Gli Stati membri devono provvedere affinchè, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso.
Attuazione della direttiva e situazione nazionale.
Gli Stati membri devono dare attuazione alla direttiva entro il 17/05/2008.
A livello nazionale alcune indicazioni sono già state attuate con i decreti ministeriali del 20 Luglio 2004 relativi all’individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia.
Il meccanismo proposto prevede la creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi simile a quello dei certificati verdi adottato per la promozione delle fonti rinnovabili di energia nella generazione elettrica.
All’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas è stato demandato il compito di redigere delle linee guida volte a determinare nei dettagli il meccanismo dei decreti. Essi fissano l’obbligo per i distributori di energia elettrica e gas, con bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l’uso efficiente dell’energia presso gli utenti finali, in modo da ottenere un prefissato risparmio di energia primaria nei prossimi 5 anni. A tal fine le aziende distributrici possono:
– intervenire direttamente
– avvalersi di società controllate
– acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati dal Gestore del Mercato Elettrico alle società di servizi energetici (ESCO[4]), comprese le imprese artigiane e le forme consortili che abbiano effettuato interventi fra quelli ammessi dai decreti stessi
Note
[1] Strumento finanziario per i risparmi energetici: qualsiasi strumento finanziario, quali fondi, sovvenzioni, riduzioni fiscali, prestiti, finanziamenti tramite terzi, contratti di rendimento energetico, contratti di garanzia dei risparmi energetici, contratti di esternalizzazione e altri contratti, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
[2] Diagnosi energetica: procedura sistemica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
[3] Norma UNI 10642:1997.
[4] Società di servizi energetici (ESCO): persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.
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