27.07.2006 - ambiente

CODICE DELL’AMBIENTE – SOSPENSIONE DEI DECRETI ATTUATIVI

CODICE DELL’AMBIENTE – SOSPENSIONE DEI CODICE DELL’AMBIENTE – SOSPENSIONE DEI DECRETI ATTUATIVI
Il Ministero dell’ambiente, con il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, ha evidenziato “l’inefficacia dei 17 decreti attuativi del Decreto Legislativo 152/06, precisando che essi “non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti” a seguito del mancato controllo preventivo da parte della Corte dei Conti.
La decisione del Ministero è stata valutata dall’ANCE in modo fortemente critico per le conseguenze che essa ha più in generale sulla gestione delle rocce e terre da scavo ed, in particolare, per i piccoli cantieri in attività alla data del 26 giugno che avevano adeguato le procedure di gestione dei materiali da scavo alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali del 2 maggio 2006.
In merito agli effetti del Comunicato del Ministero dell’ambiente sull’efficacia dei decreti, si fa presente quanto segue:

Cantieri con movimenti sino a 6.000 mc. (art. 266 u.c., Dlgs 152/06 e Decreto interministeriale 2 maggio 2006)

Poichè il Comunicato dichiara l’inefficacia del Decreto Inteministeriale del 2 maggio 2006, gli operatori non possono adottare le procedure semplificate ivi previste. Conseguentemente il regime per la gestione delle rocce e terre da scavo è quello previsto dall’art. 186 comma 7 per le opere non soggette a V.I.A. (parere dell’ARPA su autocertificazione dell’impresa/committente ecc.).
I cantieri in attività alla data del 26 giugno 2006 dovranno adeguare la gestione delle rocce e terre da scavo alle indicazioni dell’art. 186 e, cioè, inviare la richiesta di parere all’ARPA competente per territorio. Decorso il termine di 15 giorni senza che l’ARPA abbia rilasciato il prescritto parere si potrà chiedere l’intervento sostitutivo della Regione.

Limiti di accettabilità, procedure per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo
(art. 186, comma 3 e Decreto Ministro dell’ambiente 2 maggio 2006)

La dichiarazione di inefficacia, considerato il limitato periodo in cui il decreto ha espletato i suoi effetti, non dovrebbe avere conseguenze immediate sulle opere in corso, quanto piuttosto effetti per il futuro poichè non si potranno applicare tutte le potenzialità di riutilizzo ammesse dal Decreto, soprattutto in relazione ai siti di destinazione ed ai limiti massimi di inquinamento.
I limiti di accettabilità per il riutilizzo delle terre e rocce rimangono quelli indicati nelle Tabelle A e B dell’Allegato 5 alla Parte IV del Dlgs 152/06, con riferimento ai limiti previsti per il sito di destinazione.
Altro aspetto negativo conseguente alla dichiarazione di inefficacia è quello relativo alla definizione di “operazioni di trasformazione preliminare” che rimangono a questo punto indefinite e che soprattutto in alcune tipologie (es. essiccamento di fanghi di trivellazione, separazione ecc.) sono state oggetto di un’interpretazione quanto meno soggettiva da parte degli enti di controllo, se non negativa.

Note:
In base ai principi” giuridici più generali si ritiene che l’aver effettuato comunicazioni, ovvero ottenuto autorizzazioni in base ai decreti ora dichiarati inefficaci, e l’avere conseguentemente osservato le prescrizioni in esse previste non costituisce un comportamento perseguibile nè in sede amministrativa nè in sede penale sino almeno al 26 giugno scorso (pubblicazione del Comunicato), anche perchè solo da questa data si è avuta notizia della dichiarazione di inefficacia.


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