TACHIGRAFO DIGITALE PRIVO DI TARATURA – UTILIZZO DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE
TACHIGRAFO DIGITALE PRIVO DI TARATURA – UTILIZZO DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE PRIVO DI TARATURA – UTILIZZO DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE
Con la circolare del 21 Giugno 2006 (prot. 300/A/1/51124/111/20/3), il Ministero dell’Interno ha comunicato agli Operatori di Polizia che sono ancora valide le indicazioni dettate dal Ministero dei Trasporti, con la nota del 22 Dicembre 2005.
In base a dette indicazioni gli autisti che circolano in Italia possono utilizzare i veicoli dotati di cronotachigrafo digitale, non ancora tarato, purché annotino a mano, sul foglio di registrazione omologato per l’apparecchio analogico, le informazioni relative al mezzo condotto, all’itinerario del viaggio ed ai chilometri percorsi nonché, nella parte posteriore di detto foglio, i tempi di guida e di riposo.
Per quanto riguarda i fogli di registrazione da tenere a bordo del veicolo si ritiene che debba osservarsi l’art. 15 del Regolamento CE 3821/85 (come modificato dall’art. 26 del Reg. CE 561/06) che dispone che in occasione di un controllo su strada, l’autista debba esibire i fogli della settimana in corso e quelli dei 15 giorni precedenti, altrimenti incorre nella sanzione prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978 (da un minimo di 43 uro ad un massimo di 85 uro).
La soluzione operativa indicata permette di far fronte ai problemi originati dalla carenza di Centri tecnici autorizzati alla taratura dei cronotachigrafi digitali.
L’annotazione a mano sul foglio di registrazione non è una procedura utilizzabile con veicoli diretti all’estero, per i quali occorre far tarare l’apparecchio (eventualmente recandosi oltre frontiera presso un centro autorizzato).
Si segnala, infine, che l’elenco delle officine abilitate ad effettuare l’attivazione completa degli apparecchi di controllo digitale è consultabile sul sito Unioncamere sezione tachigrafo digitale: http://www.unioncamere.net).
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