CATEGORIE SOA: 1) COME DEVONO ESSERE INDICATE NEI BANDI 2) QUALI DEVE POSSEDERE L’OFFERENTE 3) QUALI PUO’ ESEGUIRE L’APPALTATORE
Le stazioni appaltanti pubbliche che devono predisporre un bando di gara, o una lettera di invito, per l’aggiudicazione di un lavoro pubblico devono attenersi a diverse fonti normative. Si tratta di norme che non sempre sono coerenti tra loro e pertanto di non agevole applicazione.
Vi sono poi le problematiche che si pongono in ordine ai requisiti che le imprese offerenti devono possedere e dimostrare e che derivano anche dalla formulazione del bando o della lettera di invito.
Ulteriore profilo è quello concernente i requisiti che si richiedono in capo a colui che materialmente esegue le opere.
Nell’intento di fornire un sunto delle norme in parola che risulti agevole sia per la redazione e comprensione del bando o della lettera di invito, sia perché l’offerente sia conscio dei requisiti che deve possedere per partecipare alla gara, sia per i vincoli imposti all’esecutore, si ritiene opportuno procedere ad una disamina delle fonti normative in parallelo con la loro pratica applicazione, fornendo poi un unico quadro riassuntivo della materia.
A) LA NORMATIVA
Le norme che presiedono alla formulazione di un bando di gara relativamente alla suddivisione in categorie ed importi ed all’obbligo di possederle o meno per la partecipazione sono le seguenti:
D.Lgs. 50/2016-Codice dei contratti pubblici
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11.
Art. 89. (Avvalimento)
11. Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.
Art. 105. (Subappalto)
2. . . . . . . salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento.
5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
Art. 216 – (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Art. 217 – (Abrogazioni)
nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2019, n. 80;
DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 10-11-2016 n. 248
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito “Codice”) il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.
Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Art. 2 – (Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica)
Ai fini di cui all’articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
DPR 207/2010 – Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice D.Lgs. 50/2016 (art. 217 lett. e)) decade ogni disposizione del precedente codice, il D.Lgs. 163/2006, e quindi anche dell’art. 37, comma 11, che disciplinava le categorie superspecializzate. Dette categorie erano state, da ultimo, individuate dall’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Questa elencazione è ora stata sostituita da quella sopra indicata dell’articolo 2 del Decreto del ministero delle infrastrutture 10-11-2016 n. 248.
In relazione alla “qualificazione” in una categoria di cui all’Allegato “A” al DPR 207/2010, si rammenta che:
– Per importi superiori a 150.000 euro è necessario possedere l’attestato SOA che riporti la specifica categoria per un importo che, aumentato di un quinto, copra l’importo richiesto;
– Per importi fino a 150.000 euro non è richiesta la categoria SOA, ma in sede di gara devono essere documentati i tre seguenti requisiti:
1) certificati di esecuzione di lavori (cosiddetti CEL) analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. Per i lavori pubblici il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purché l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del richiesto dal bando. Una eccezione è prevista per il caso di lavori delle categorie OG13, OS2-A, OS2-B, OS25 per i quali è richiesto che il CEL venga corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione (vedasi fac-simile n. 7, riportato a pagina 55 del Notiziario n. 1 del 2018), ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.
3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente.
B) REDAZIONE DEL BANDO DI GARA
O DELLA LETTERA DI INVITO
Nella redazione del bando di gara, o della lettera di invito, devono essere indicate:
1) la categoria prevalente. Di detta categoria è consigliabile non indicare l’importo che varia in relazione alla forma di partecipazione (singola, ATI orizzontale, verticale o mista) e, di conseguenza, nemmeno la classifica corrispondente all’importo per gli stessi motivi;
2) le opere e le relative categorie “superspecializzate” (definite dal D.M 248/2016), denominate anche con la sigla S.I.O.S.) indipendentemente dal relativo importo;
3) le categorie diverse da quelle “superspecializzate” di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo complessivo dei lavori. Può risultare utile, per chiarire i diversi requisiti di partecipazione, indicare separatamente, nel bando o nella lettera di invito:
a) le categorie a qualificazione obbligatoria;
b) le categorie non a qualificazione obbligatoria (es. OS 1, 6, 7, 23, 26).
4) anche se la norma non lo prevede, è consigliabile indicare anche distintamente le opere relative agli impianti (OG11, OS3, 28, 30), anche se di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori o inferiore a 150.000 euro, specificando che l’esecutore (appaltatore o subappaltatore) dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.
5) le quote di partecipazione richieste per la costituzione di associazioni temporanee di tipo orizzontale: fermo restando che la capogruppo dovrà partecipare in misura maggioritaria, deve essere indicata la quota minima richiesta per la capogruppo (una volta fissata per legge al 40%) e quella minima delle mandanti (una volta fissata dalla legge al 10%).
C) PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1) categorie superspecializzate (anche dette SIOS). Il quadro circa la regolamentazione di dette categorie delineato dalle norme attualmente in vigore e sopra ricordate è tutt’altro che chiaro. In relazione alla loro presenza in un bando di gara, se ne possono infatti dedurre due interpretazioni:
a) che non sussiste alcun obbligo di possederle per poter essere ammessi alla gara;
b) che ove il relativo importo superi il 10% di quello a base d’asta sorga l’obbligo di possederle, anche mediante il ricorso all’associazione temporanea di imprese, ma non all’avvalimento.
Quest’ultima posizione sembra la più coerente con l’impreciso dato normativo e con la volontà del legislatore nel volerle definire.
Sposata questa interpretazione, in relazione alle categorie superspecializzate (che si ricorda sono: OG11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32), che vanno sempre e comunque evidenziate nel bando indipendentemente dal loro importo, sorgono i seguenti obblighi:
– si tratta di categorie che, oltre ad essere superspecializzate, sono anche “a qualificazione obbligatoria” e perciò il soggetto che le esegue deve essere qualificato nella specifica categoria;
– se l’importo è superiore al 10%:
è obbligatorio che l’offerente sia qualificato, oltre che nella prevalente, anche in dette categorie; se non fosse qualificato potrà partecipare solo associandosi con imprese qualificate in dette categorie (R.T.I. verticale);
non è possibile qualificarsi in tali categorie tramite l’avvalimento;
non potranno essere subappaltate oltre il 30% del loro valore e detto subappalto non concorre alla determinazione sempre del 30% del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto.
– se l’importo è inferiore al 10%:
trattandosi di categorie “a qualificazione obbligatoria”, l’offerente privo della relativa qualificazione non le potrà realizzare;
se l’appaltatore è privo della relativa qualificazione dovrà affidarle in subappalto ad impresa qualificata, ricordandosi quindi di citarle nella dichiarazione circa i futuri subappalti da rendere insieme all’offerta, pena l’esclusione dalla gara;
qualora peraltro lo si ritenga opportuno, è possibile qualificarsi in dette categorie tramite l’avvalimento;
l’esecutore di tali opere avrà possibilità di subappaltarle nella misura massima del 30% e il valore di detto subappalto non concorre alla determinazione sempre del 30% del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto
2) categorie a qualificazione obbligatoria (tutte eccetto le OS 1, 6, 7, 23, 26). Sono categorie diverse dalle superspecializzate: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente a soggetti debitamente qualificati, ricordandosi quindi di citarle nella dichiarazione circa i futuri subappalti da rendere insieme all’offerta; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante.
L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 2) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, è causa di esclusione qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione.
3) categorie non a qualificazione obbligatoria (le OS 1, 6, 7, 23, 26 e altre): potranno essere eseguite direttamente dall’offerente anche se privo della relativa qualificazione, oppure potranno essere subappaltate anche integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante.
4) categoria prevalente. Per detta categoria l’offerente dovrà possedere il seguente importo di qualificazione:
a) ove il bando non preveda ulteriori categorie diverse dalla prevalente: importo pari all’intero importo a base di gara (importo lavori più importo relativo agli oneri per la sicurezza);
b) ove, nel rispetto delle norme del bando di cui sopra, venga costituito un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.): importo pari alla differenza tra quello a base di gara e gli importi assunti da imprese mandanti.
5) categorie impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OG11, OS3, 28, 30): possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; altrimenti devono essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice abilitate, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.
6) terna di subappaltatori (la cui tematica è stata affrontata in apposito articolo sul Notiziario n. 11 del 2017 pag. 602): non si può indicare il nominativo di altra azienda che partecipi in proprio o in associazione alla medesima gara.
D) ESECUZIONE DEI LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori l’offerente (singolo o RTI), in relazione alle categorie citate nel bando di gara:
1) deve eseguire in proprio:
a) le opere della categoria prevalente, ricorrendo al subappalto nel rispetto del limite posto alla norma che tutti i subappalti non superino il 30% dell’importo dell’intero appalto;
b) le opere delle categorie “superspecializzate”, per un importo pari ad almeno il 70%, potendo subappaltarne una parte non superiore al 30%.
2) deve subappaltare:
a) le opere delle categorie a qualificazione obbligatoria (tutte eccetto le categorie OS 1, 6, 7, 23, 26) di cui non possiede la qualificazione SOA;
b) le categorie relative ad opere impiantistiche (OG11, OS3, 28, 30) per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, salvo che l’esecutore abbia detta abilitazione per i lavori della specifica categoria;
3) può decidere di eseguire in proprio o di subappaltare:
a) fino al 30% delle opere delle categorie “superspecializzate”;
b) le opere della categoria prevalente e le opere delle categorie non a qualificazione obbligatoria purché venga rispettato il limite quantitativo complessivo di subappalti non superiore al 30%, valore dal quale sono esclusi gli importi del precedente punto a).
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