null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
01.06.2018 - lavori pubblici

PUBBLICATO IL DECRETO SUI COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” che costituisce un’ulteriore tappa importante per l’operatività dell’Albo di esperti.
Il decreto fa seguito alla Delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 in cui è contenuto “l’aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018.
Nelle linee guida n. 5 viene stabilito che possono far parte dell’elenco i «soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto».
Tra i vari soggetti che possono chiedere l’iscrizione all’Albo, ci sono i professionisti «la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi» (architetti, ingegneri, etc.) ai quali è richiesta l’iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni, il rispetto degli obblighi di formazione obbligatoria, l’assenza – nell’ultimo triennio – di sanzioni disciplinari, la regolarità nell’adempimento degli obblighi previdenziali e il possesso di un’assicurazione che copra i rischi professionali.
Rispetto a tali soggetti, il decreto fissa anzitutto in 168,00 euro la tariffa annuale di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016), con eventuale possibilità di rideterminazione annuale del relativo importo a partire dal 2021, sulla base dell’effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti.
Le modalità di versamento della tariffa saranno definite dall’ANAC.
La tariffa è dovuta dai commissari esterni o dai dipendenti pubblici che richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza. Sono quindi esentati i dipendenti pubblici che richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza.
I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all’oggetto del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro i limiti indicati nella tabella di cui allegato A al decreto, in cui sono indicati gli importi minimi e massimi. Rispetto a tale tabella, è previsto un premio del 5% per il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente.
A titolo esemplificativo, per un appalto di lavori di importo fino a 20 milioni di euro il compenso varia tra 3 mila e 8 mila euro, mentre per un appalto di lavori sopra 100 milioni, il compenso potrà attestarsi anche a 30.000 euro, salvo l’ulteriore incremento del 5% per il commissario che ha, anche, la funzione di presidente.
Dal calcolo dei compensi restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.
Ai fini della determinazione del compenso all’interno del range previsto, le stazioni appaltanti valutano la complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché gli altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il grado di complessità dell’affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
Pubblicato il decreto, non può però dirsi ancora concluso il complesso iter che porterà all’operatività dell’Albo dei commissari di gara.
Entro tre mesi, infatti, dovranno essere emanate le ulteriori linee guida con cui l’ANAC disciplinerà le procedure informatiche necessarie per assicurare la casualità della scelta, le modalità per garantire la rotazione degli esperti con riferimento agli incarichi effettivamente assegnati, le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo nonché i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.
Emanate anche le ulteriori linee guida, e nei successivi tre mesi, con apposita deliberazione, l’ANAC dovrà dichiarare operativo l’Albo.
Per quanto riguarda il decreto in commento, viene prevista un’entrata in vigore differita: prima i compensi dei commissari (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 1° maggio 2018); poi la tariffa di iscrizione (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC).

DECRETO 12 febbraio 2018.
Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.
(G.U. del 16-4-2018 Serie generale – n. 88)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici», di seguito codice;
Visto l’art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;
Visto l’art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»;
Considerata la necessità di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell’impegno svolto, dell’importo di gara e del ruolo affidato al presidente; Acquisito il parere dell’ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma 10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017;
Decreta:

Art. 1.
Tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
1. La tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilità di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell’effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti. 2. La tariffa di cui al comma 1 non è dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l’obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza. 3. L’Autorità nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalità di versamento della tariffa di cui al presente articolo.
Art. 2.
Compenso per i commissari delle
commissioni giudicatrici
1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all’oggetto del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso. 3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell’art. 77, comma 8, del codice, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all’Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento. 4. Dal calcolo dei compensi di cui all’Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.

Art. 3.
Graduazione dei compensi all’interno
dei limiti previsti
1. Le stazioni appaltanti procedono, nell’ambito dei limiti minimi e massimi di cui all’Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell’importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il grado di complessità dell’affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, con una 1, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC.
2. Le disposizioni di cui all’art. 2 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2018

Allegato A
APPALTI DI LAVORI – CONCESSIONI DI LAVORI
Importi a base di gara-compenso loro (da un minimo a un massimo):
– inferiore o pari a 20.000.000 da € 3.000 a € 8.000 €
– superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 da € 6.000 a € 15.000 €
– superiore a 100.000.000 da € 12.000 a € 30.000 €

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI – APPALTI DI FORNITURE
Importi a base di gara-compenso loro (da un minimo a un massimo):
– inferiore o pari a 1.000.000 da € 3.000 a € 8.000 €
– superiore a 1.000.000 € e inferiore o pari a 5.000.000 da € 6.000 a € 15.000 €
– superiore a 5.000.000 da € 12.000 a € 30.000 €

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA
Importi a base di gara-compenso loro (da un minimo a un massimo):
– inferiore o pari a 200.000 da € 3.000 a € 8.000 €
– superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 da € 6.000 a € 15.000 €
– superiore a 1.000.000 da € 12.000 a € 30.000 €

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941