TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE- PRECISAZIONE MINISTERIALE SUI CONTENUTI DELLA POLIZZA DECENNALE
TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE- PRECISAZIONE MINISTERIALE SUI CONTENUTI DELLA POLIZZA DECENNALE TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE- PRECISAZIONE MINISTERIALE SUI CONTENUTI DELLA POLIZZA DECENNALE
Sul Notiziario n. 5/2006 è stata pubblicata una nota in merito alla usuale formulazione delle polizze assicurative emesse nel contesto del Decreto Legislativo 122/2005 per l’obbligo dell’assicurazione decennale dell’immobile da vendere. In tale contesto si è voluto soprattutto sottolineare come siano divenuti operativi una serie di nuovi e rilevanti adempimenti con i quali occorre confrontarsi e che hanno determinato in questi primi mesi di applicazione ripercussioni di non poco conto.
Per la citata polizza postuma decennale, sia nella Legge 210/04 sia nel Decreto legislativo 122/05, non viene compiutamente definita l’esatta individuazione dei vizi e gravi difetti garantiti nonché l’indicazione sul massimale di risarcimento in caso di danno a terzi
Per risolvere questa situazione, su richiesta dell’ANCE, nei mesi scorsi è stato aperto presso il Ministero delle attività produttive un tavolo di confronto, partecipato anche da ANIA, per individuate soluzioni condivise in ordine ai contenuti minimi della polizza postuma.
Di recente il Ministero delle attività produttive con una Nota del ministro, che qui si trascrive, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui seguenti aspetti:
– franchigia / scoperto;
– elementi costruttivi dell’immobile nei confronti dei quali deve operare la garanzia; massimali di risarcimento per i danni a terzi.
Con riferimento al primo aspetto viene riconosciuta la possibilità di sottoscrivere una polizza con franchigia o scoperto, ma a condizione che l’assicurato (acquirente dell’immobile) sia sempre risarcito dalla società assicuratrice dell’intera somma, compresi cioè anche gli importi oggetto di franchigia
Per quanto riguarda il secondo aspetto il Ministero ha precisato come la polizza debba garantire i vizi e gravi difetti relativi alle parti strutturali dell’immobile e cioè quelle destinate per loro natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile.
Infine, il massimale per la responsabilità civile per i danni a terzi, non previsto dalla legge, viene individuato nella misura del 50% del costo di costruzione del fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a 500,000,00 e superiore a 2.500.000,00
Ovviamente si sottolinea come le indicazioni della nota ministeriale rappresentino, come si evince anche dalla lettura dell’articolato pubblicato sul precedente Notiziario sul tema, le condizioni minime perché la polizza sia ritenuta conforme alle indicazioni del decreto legislativo 122/05
Ciò significa che nell’ambito della loro autonomia contrattuale le parti potranno sottoscrivere polizze con ulteriori garanzie.
MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Via Sallustiana, 53-00187 Roma Ufficio C5
Tel. 06/47035371 – Fax 06/47055379
All’ ANCE Via G. A.Guattani, 16-18 00161 ROMA
All’ ANIA Via della Frezza, 70 00186 ROMA
Oggetto: decreto legislativo n. 122/2005 – Assicurazione obbligatoria per gli acquirenti di immobili.
Come è noto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha dato attuazione alla legge 2 agosto 2004, n. 210, concernente la Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
In particolare, l’art. 4 del citato decreto legislativo prevede l’obbligo per il costruttore a contrarre e consegnare all’acquirente dell’immobile una polizza assicurativa decennale a beneficio dell’acquirente stesso. Tale polizza ha effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’alt. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Tenuto conto delle esigenze manifestate da codeste Associazioni, si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:
1) franchigia e/o scoperto;
2) elementi dell’immobile nei confronti dei quali opera la garanzia assicurativa;
3) massimali.
Relativamente a tali problematiche e per definire compiutamente l’ambito della copertura assicurativa in argomento, appare opportuno che la polizza assicurativa in questione contenga le seguenti clausole: 1) franchigia e/o scoperto: Rimane a carico del contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica. Per la RC postuma decennale l’assicurato da mandato alla società di assicurazione di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.;
2) elementi dell’immobile nei confronti dei quali opera la garanzia assicurativa: La garanzia opera per l’indennizzo dei danni materiali e diretti, compresi i danni a terzi, causati all’immobile assicurato da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, purché detti eventi siano derivati, come previsto dall’art 1669 c.c. da un accidentale vizio del suolo o per difetto di costruzione ed abbiano colpito parti strutturali dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile;
3) massimali: il massimale di risarcimento è pari al 50% del costo di costruzione del fabbricato assicurato e comunque non inferiore a 500.000,00 e non superiore a 2.500.000,00.
Si pregano codeste Associazioni di voler informare le imprese associate dei chiarimenti sopra indicati.
IL MINISTRO
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