Servizio Tecnico – referenti: sig. Ferdinando Capra - dott.ssa Sara Meschini - ing. Angelo Grazioli - ing. Paola Arici
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24.04.2018 - lavori pubblici

PUBBLICATI I NUOVI SCHEMI PER LE GARANZIE FIDEIUSSORIE

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.M. 31/2018 gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dal Codice Appalti, che sostituiscono quelli contenuti nel D.M. del 2004.
Oltre alle quattro garanzie già previste, cioè la cauzione provvisoria, la cauzione definitiva, l’anticipazione e la rata di saldo, vengono introdotte due nuove garanzie, quella fideiussoria per la risoluzione del contratto e quella per il buon adempimento.
Per ciascuno di questi modelli il D.M. pubblicato prevede che le garanzie possano essere da un unico soggetto o anche congiuntamente da più garanti. In questo caso le garanzie potranno essere presentate sia con atti separati sia con un unico atto.
In entrambi i casi dovranno essere individuabili in modo chiaro tutti i garanti e le relative quote. Da un punto di vista procedurale, nulla cambia rispetto alla situazione attuale. I contratti di fideiussione dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell’Allegato A al decreto ministeriale pubblicato, mentre, ai fini della partecipazione alla gara e alla successiva esecuzione, i concorrenti e gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante solo le schede tecniche contenute nell’Allegato B, che dovranno essere compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Gli schemi tipo entrano in vigore il 25 aprile 2018.
Oltre al completo testo del Decreto, per questioni di spazio, vengono qui riprodotti gli schemi tipo che deve rilasciare il soggetto singolo. Per quelli rilasciati congiuntamente da più soggetti ci si può rivolgere agli uffici di Ance Brescia.

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie generale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31.
Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan­te attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di conces­sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo eco­nomico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del de­creto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazio­ni, recanti disposizioni in materia di polizze e garanzie fi­deiussorie richieste in materia di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recan­te disposizioni integrative e correttive al decreto legislati­vo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, che, in attuazione della legge qua­dro n. 109 del 1994 e del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurati­ve, in materia di appalti pubblici;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/UCR/767 del 19 aprile 2017, dell’ANIA e dell’ABI, con cui è stato espresso l’accordo, ovvero, sono state formulate osserva­zioni, sulla bozza di testo normativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell’Adunanza della commissione speciale del 14 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

  1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fi­deiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rila­sciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei con­fronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
  3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
  4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 de­vono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’«Al-legato A – Schemi Tipo», al presente decreto.
  5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offeren­ti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B – Sche­de Tecniche» al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
  6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori ordinari. Si applicano altresì nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la pre­stazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.

Art. 2.
Disposizioni transitorie

  1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai con­tratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la pro­cedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti sen­za pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 3.
Abrogazioni

  1. Il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet­ti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2018

Allegato A – Schemi Tipo
(Art. 1, comma 4)

GARANZIE FIDEIUSSORIE

  1. Normativa di riferimento
  2. Le garanzie fideiussorie di cui al presente Allegato sono:
Titolo Riferimenti normativi Schema tipo
Garanzia fideiussoria
per la cauzione
provvisoria
Decreto legislativo n. 50/2016, art. 93, comma 1 1.1 singola
1.1.1 più garanti
Garanzia fideiussoria
per la cauzione
definitiva
Decreto legislativo n.
50/2016, art. 103,
comma 1
1.2 singola
1.2.1 più garanti
Garanzia fideiussoria
per l’anticipazione
Decreto legislativo n. 50/2016, art. 35, comma 18 1.3 singola
1.3.1 più garanti
Garanzia fideiussoria
per la rata di saldo
Decreto legislativo n.
50/2016, art. 103,
comma 6
1.4 singola
1.4.1 più garanti
Garanzia fideiussoria
per la risoluzione
Decreto legislativo n.
50/2016, art. 104,
comma 1
1.5 singola
1.5.1 più garanti
Garanzia fideiussoria di buon adempimento Decreto legislativo n.
50/2016, art. 104,
comma 1
1.6 singola
1.6.1 più garanti

 

  1. Definizioni
  2. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosiper:
  1. «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  2. «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
  3. «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
  4. «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
  5. «Offerente»: l’operatore economico che presenta offerta;
  6. «Aggiudicatario»: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione;
  7. «Affidatario»: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
  8. «Banca»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  9. i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  10. «Intermediario finanziario»: società iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  11. «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
  12. «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
  13. «Decreto»: il presente provvedimento;
  14. «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l’adempimento di un’obbligazione del Contraente;
  15. «Garante»: la Banca o l’Intermediario finanziario o l’Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
  16. «Lavori»: le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
  17. «Opere»: le opere di cui all’art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
  18. «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
  19. «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest’ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
  20. «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
  21. z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
  22. aa) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
  23. bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

 

  1. Schema tipo 1.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria provvisoria

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 – Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.
In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:

  1. decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
  2. ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito;
  3. viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
  4. cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall’art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell’invito e formulata ai sensi dell’art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice.
L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod.civ..
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

  1. la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice;

ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,

  1. la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice;

qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  1. Schema tipo 1.1.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti

. . .  omissis . . .

 

  1. Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 – Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:

  1. inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  2. risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  3. rimborso:
  4. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
  5. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
  • di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall’art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia
L’efficacia della garanzia:

  1. decorre dalla data di stipula del contratto;
  2. cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

  1. 10% dell’importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
  2. 10% dell’importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d’asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice.
L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 Schema tipo 1.2.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti

. . .  omissis . . .

Schema tipo 1.3 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE (Lavori)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 – Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa assunto in conformità all’art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 – Durata della garanzia
L’efficacia della garanzia:

  1. decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione;
  2. cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell’importo dell’anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Schema tipo 1.3.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti

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Schema tipo 1.4 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 – Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia
L’efficacia della garanzia:

  1. decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
  2. cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all’importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l’indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell’art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

  1. Schema tipo 1.4.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti
  2. Schema tipo 1.5 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la risoluzione
  3. Schema tipo 1.5.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti
  4. Schema tipo 1.6 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria di buon adempimento (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara).
  5. Schema tipo 1.6.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara) (Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti)

 

Allegato: Schemi tipo


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