26.05.2006 - lavoro

INAIL – DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI -TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

INAIL – DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO INAIL – DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

Si informa che, con lettera del 28 marzo 2006, la Direzione Generale dell’Inail, in risposta ad uno specifico quesito formulato da alcune strutture territoriali dell’Istituto, ha espresso il proprio parere in merito alla ricorrenza o meno, nei casi di trasferimento di ramo d’azienda, dell’obbligo per l’impresa cedente e per quella cessionaria di dar corso alla comunicazione del codice fiscale dei lavoratori contestualmente alla loro assunzione o alla cessazione del rapporto di lavoro (Denuncia Nominativa degli Assicurati), ossia all’adempimento previsto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
In proposito, la predetta Direzione Generale ha fatto presente che , come già rappresentato nella lettera del 6 maggio 2003 in ordine a fattispecie afferenti casi di fusione per incorporazione. nelle ipotesi di “passaggio diretto” dei dipendenti ceduti all’azienda cessionaria, senza, quindi, una cessazione in senso proprio del rapporto di lavoro dei relativi dipendenti e conseguente nuova assunzione degli stessi, non sussiste l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui trattasi.


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