È AMMESSO LO SCOSTAMENTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA DALLE TABELLE MINISTERIALI, SPECIE SE LIEVE E DOCUMENTATO
(Consiglio di Stato sez. III 15/1/2018 n. 188)
Per quanto concerne, in particolare, il rispetto della tabelle ministeriali, il Collegio deve richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio, formatasi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti (ora la materia risulta diversamente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 97 e 23 cod. dei contratti pubblici come aggiornato in sede di correttivo), secondo la quale il riferimento alle tabelle ministeriali assume il valore di espressione del costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (giurisprudenza assolutamente consolidata di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita da: III, 25 novembre 2016, n. 4989, 2 marzo 2015, n. 1020; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; V, 24 luglio 2014, n. 3937). Nell’ambito di questo indirizzo giurisprudenziale si afferma quindi che gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali se eccessivi e tali da compromettere l’affidabilità dell’offerta (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. III, 17 giugno 2016, n. 2685). IV – Per quanto riguarda, poi, il dedotto scostamento dai parametri del CCNL, l’aggiudicataria ha dichiarato in sede di giustificazioni di aderire al CCNL di categoria. La controinteressata ha dimostrato in giudizio che già negli atti di gara erano presenti gli elementi idonei a comprovare l’esistenza di alcuni fattori variabili che consentivano di ridurre notevolmente la voce dei costi, senza violare le prescrizioni collettive, come di seguito riportati:
– in riferimento alla voce prevista dalle Tabelle ministeriali relativamente al TFR, la quota di rivalutazione può essere azzerata in quanto, a seguito della modifica normativa sulle pensioni (c.d. riforma della previdenza complementare) e quindi della normativa vigente, nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, i lavoratori hanno la possibilità di trasferire il proprio accantonamento al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS ovvero ad un Fondo Pensione; e, dunque, in relazione a ciò non risulta più sussistente l’obbligatorietà da parte delle aziende di effettuare la periodica rivalutazione delle somme accantonate (..);
– per quanto riguarda l’aliquota IRAP, stabilita nella misura del 3,9% dalla Tabella Ministeriale, Alfa avrebbe potuto beneficiare delle novità introdotte in materia da parte della legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014 n. 190); in particolare, infatti, il comma 20 dell’art.1 prevede che è possibile dedurre totalmente il costo del lavoro relativo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP, perciò tale voce di costo per Alfa sarebbe pari a zero;
– con riferimento alle ore di assenteismo per malattia, infortunio e maternità, la tabella ministeriale non tiene conto del fatto che una quota percentuale degli oneri per assenteismo del personale rimane a carico degli enti di previdenza, sociale e assicurativa; tale quota percentuale varia sia a seconda della tipologia di assenza, sia in base alla durata della stessa; ne deriva, quindi, che il costo effettivo del lavoratore assente a carico dall’impresa si riduce notevolmente, generando un “recupero economico” in favore della ditta pari al 65%.
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