01.01.1998 - tecnica

MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI – CIRCOLARE MINISTERIALE

MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI – CIRCOLARE MINISTERIALE MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI – CIRCOLARE MINISTERIALE

Si ritiene utili riportare il testo della circolare che il Ministero dell’Industria ha diramato lo scorso anno in tema di montacarichi e e piattaforme elevatrici, ripeilogando le normative già esistenti relative a tale argomento.

CIRCOLARE 14 APRILE 1997, N. 157296
MINISTERO DELL’INDUSTRIA  COMMERCIO E ARTIGIANATO

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, N. 459, AI  MONTACARICHI ED ALLE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI. 
(G.U. 23-4-1997, n. 94)
Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE  89/392, attuata con decreto del Presidente della Repubblica  24-7-1996, n. 459, sono compresi gli elevatori per  sole cose, con le esclusioni di cui al quinto comma dell’art. 1,  mentre talune tipologie di piattaforme elevatrici, ad esempio per  disabili, non ne sono univocamente escluse non essendo  immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore. 
La materia, già trattata dalle leggi 24-10-1942, n. 1415,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 29-5-1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per le sole cose ed anche  dalla legge 9-1-1989, n. 13, per le piattaforme  elevatrici per disabili viene ora ad essere inserita – per taluni  aspetti – anche nel campo di applicazione della direttiva CEE  89/392.
Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni  omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme di sicurezza di  impiego valevoli per gli impianti di ascensore, si forniscono i  seguenti chiarimenti:

A. Montacarichi
Ai fini della presente circolare per “montacarichi” si  intendono gli elevatori per sole cose con le caratteristiche  seguenti: 
– aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o  piattaforma o altro contenitore per il carico), non accessibile  alle persone; 
– che servono piani definiti; 
– aventi corsa maggiore o uguale a 2 m; 
– traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide  rigide, traslanti lungo un percorso perfettamente definito nello  spazio (per esempio i montacarichi a pantografo); 
– aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a  sollevare un carico maggiore di 50 kg;
– installati stabilmente. 

1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del  decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996,  gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della  presente circolare, sono installati e messi in servizio in  conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.
Le licenze di impianto e di esercizio di cui ai successivi punti 4  e 5, rilasciate dai sindaci, non sono condizionate all’esame  tecnico favorevole.
Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto  della presente circolare, sono soggetti a verifiche periodiche da  effettuarsi, su incarico del proprietario dello stabile ove è  installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di un  organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi  dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.  459/1996, oppure già autorizzato in via provvisoria  per le certificazioni di cui al punto 16 dell’allegato IV del  decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996,  ai sensi della circolare del Ministero dell’industria, del  commercio e dell’artigianato 25-2-1993, n. 159258.

2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della presente  circolare, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della  legge n. 1415/1942, agli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 1767/1951, e all’art. 19 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/1963.

3. La licenza di impianto si intende automaticamente  rilasciata, previa comunicazione al sindaco, da parte del  proprietario dello stabile ove deve essere installato il  montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati: 
– indirizzo dello stabile ove si intende installare il  montacarichi; 
– portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi; 
– ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o  da chi per esso per l’installazione del montacarichi.
Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di  matricola e lo comunicano al proprietario.

4. La licenza di esercizio si intende automaticamente  rilasciata, dopo la marcatura CE del montacarichi ai sensi  dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, previa la comunicazione al sindaco da parte del  proprietario della costruzione o dello stabile ove è installato il  montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:  – indirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi;  – portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi; 
– dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai  sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.  459/1996; 
– indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n.  1415/1942, cui il proprietario ha affidato la manutenzione  del montacarichi; 
– accettazione dell’incarico ad effettuare le verifiche  periodiche sul montacarichi da parte di un organismo italiano di  certificazione di cui al primo comma del precedente punto 1.

5. La licenza di esercizio si intende automaticamente  rinnovata ogni due anni, mediante effettuazione della verifica  periodica con esito positivo da parte dell’Organismo italiano di  certificazione, designato dal proprietario. 
L’Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al  proprietario il verbale di verifica periodica e ad inoltrare al  sindaco i verbali di verifica periodica con esito negativo. 
n caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le  misure del caso, ivi compreso il fermo dell’impianto fino alla  rimozione delle cause che lo hanno determinato. 
Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare che  le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio del  montacarichi sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi  di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di  funzionare regolarmente e che si è ottemperato alle prescrizioni  eventualmente impartite in ispezioni precedenti, devono essere  eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato dall’Organismo  di certificazione incaricato dell’ispezione. 
Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e  gli aiuti indispensabili perchè siano eseguite le ispezioni  periodiche del montacarichi. 
L’esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in  apposito libretto o fascicolo nel quale è contenuta anche copia  della dichiarazione di conformità del montacarichi di cui  all’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n.  459/1996 e copia delle comunicazioni del proprietario,  o di chi per esso, al sindaco per il rilascio automatico delle  licenze di impianto e di esercizio, nonché copia delle  comunicazioni del sindaco al proprietario relative al numero di  matricola assegnato al montacarichi ed all’avvenuta ricezione  della comunicazione per il rilascio automatico della licenza di  esercizio.
In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del  proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono riportate  le seguenti indicazioni: 
a) organismo di certificazione incaricato di effettuare le  verifiche periodiche; 
b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del  montacarichi; 
c) comune e numero di matricola assegnato; 
d) portata complessiva in chilogrammi.

6. Per “modifiche costruttive” di cui all’art. 1, terzo comma,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 si intendono, in particolare, quei lavori che comportino  anche uno solo dei seguenti casi: 
– cambiamento della velocità del montacarichi; 
– cambiamento della portata del montacarichi; 
– cambiamento della corsa del montacarichi; 
– cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi  (idraulico, elettrico, ecc.); 
– sostituzione di parte essenziale del montacarichi; 
– variazione dell’altezza del piano di carico.  In caso di “modifiche costruttive” di cui all’art. 1, terzo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, il proprietario, o chi per esso, invia al sindaco la  medesima documentazione prevista per il rilascio automatico delle  licenze di impianto e di esercizio informandone l’organismo  tecnico già competente all’effettuazione delle verifiche  periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in conformità  al precedente punto 6. 

7. I “componenti di sicurezza” dei montacarichi, soggetti a  dichiarazione di conformità da parte del costruttore ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono: 
– i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano; 
– il dispositivo contro eccesso di velocità; 
– la valvola di blocco (o la valvola di riduzione  differenziale); 
– i circuiti di sicurezza con componenti elettronici; 
– il paracadute; 
– gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno  ammortizzato.

8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si  intendono legittimamente immessi sul mercato e messi in servizio  se:
a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non  era previsto il rilascio della licenza di impianto e di esercizio,  oppure; 
b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base  alla normativa previgente, oppure; 
c) l’interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra  prevista per il rilascio automatico della licenza di impianto e di  esercizio e ne dà comunicazione, qualora esso sia stato già  interpellato, all’Organismo tecnico già competente per l’esame del  progetto e per il collaudo.  I montacarichi non installati prima del 21 settembre 1996, per  i quali però è stata presentata domanda per la licenza di impianto  ai sensi della legge n. 1415/1942, e per i quali l’ISPESL o  l’Ispettorato del lavoro non hanno ancora dato parere favorevole,  si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in  servizio se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco  le comunicazioni sopra previste per il rilascio automatico della  licenza di impianto e di esercizio.

B. Piattaforme elevatrici per disabili
Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole  cose si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della  presente circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili  con altezza di caduta superiore a 2 metri.
 


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