MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI – CIRCOLARE MINISTERIALE
MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI – CIRCOLARE MINISTERIALE MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI – CIRCOLARE MINISTERIALE
Si ritiene utili riportare il testo della circolare che il Ministero dell’Industria ha diramato lo scorso anno in tema di montacarichi e e piattaforme elevatrici, ripeilogando le normative già esistenti relative a tale argomento.
CIRCOLARE 14 APRILE 1997, N. 157296
MINISTERO DELL’INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO
CIRCOLARE ESPLICATIVA PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, N. 459, AI MONTACARICHI ED ALLE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI.
(G.U. 23-4-1997, n. 94)
Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459, sono compresi gli elevatori per sole cose, con le esclusioni di cui al quinto comma dell’art. 1, mentre talune tipologie di piattaforme elevatrici, ad esempio per disabili, non ne sono univocamente escluse non essendo immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore.
La materia, già trattata dalle leggi 24-10-1942, n. 1415, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29-5-1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per le sole cose ed anche dalla legge 9-1-1989, n. 13, per le piattaforme elevatrici per disabili viene ora ad essere inserita – per taluni aspetti – anche nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392.
Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme di sicurezza di impiego valevoli per gli impianti di ascensore, si forniscono i seguenti chiarimenti:
A. Montacarichi
Ai fini della presente circolare per montacarichi si intendono gli elevatori per sole cose con le caratteristiche seguenti:
– aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o altro contenitore per il carico), non accessibile alle persone;
– che servono piani definiti;
– aventi corsa maggiore o uguale a 2 m;
– traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslanti lungo un percorso perfettamente definito nello spazio (per esempio i montacarichi a pantografo);
– aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg;
– installati stabilmente.
1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono installati e messi in servizio in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.
Le licenze di impianto e di esercizio di cui ai successivi punti 4 e 5, rilasciate dai sindaci, non sono condizionate all’esame tecnico favorevole.
Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono soggetti a verifiche periodiche da effettuarsi, su incarico del proprietario dello stabile ove è installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di un organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, oppure già autorizzato in via provvisoria per le certificazioni di cui al punto 16 dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, ai sensi della circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25-2-1993, n. 159258.
2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge n. 1415/1942, agli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767/1951, e all’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/1963.
3. La licenza di impianto si intende automaticamente rilasciata, previa comunicazione al sindaco, da parte del proprietario dello stabile ove deve essere installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:
– indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;
– portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
– ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l’installazione del montacarichi.
Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola e lo comunicano al proprietario.
4. La licenza di esercizio si intende automaticamente rilasciata, dopo la marcatura CE del montacarichi ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, previa la comunicazione al sindaco da parte del proprietario della costruzione o dello stabile ove è installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati: – indirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi; – portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
– dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
– indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 1415/1942, cui il proprietario ha affidato la manutenzione del montacarichi;
– accettazione dell’incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un organismo italiano di certificazione di cui al primo comma del precedente punto 1.
5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni due anni, mediante effettuazione della verifica periodica con esito positivo da parte dell’Organismo italiano di certificazione, designato dal proprietario.
L’Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al proprietario il verbale di verifica periodica e ad inoltrare al sindaco i verbali di verifica periodica con esito negativo.
n caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le misure del caso, ivi compreso il fermo dell’impianto fino alla rimozione delle cause che lo hanno determinato.
Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio del montacarichi sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e che si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in ispezioni precedenti, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato dall’Organismo di certificazione incaricato dell’ispezione.
Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguite le ispezioni periodiche del montacarichi.
L’esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in apposito libretto o fascicolo nel quale è contenuta anche copia della dichiarazione di conformità del montacarichi di cui all’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 e copia delle comunicazioni del proprietario, o di chi per esso, al sindaco per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio, nonché copia delle comunicazioni del sindaco al proprietario relative al numero di matricola assegnato al montacarichi ed all’avvenuta ricezione della comunicazione per il rilascio automatico della licenza di esercizio.
In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono riportate le seguenti indicazioni:
a) organismo di certificazione incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi;
c) comune e numero di matricola assegnato;
d) portata complessiva in chilogrammi.
6. Per modifiche costruttive di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 si intendono, in particolare, quei lavori che comportino anche uno solo dei seguenti casi:
– cambiamento della velocità del montacarichi;
– cambiamento della portata del montacarichi;
– cambiamento della corsa del montacarichi;
– cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.);
– sostituzione di parte essenziale del montacarichi;
– variazione dell’altezza del piano di carico. In caso di modifiche costruttive di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, il proprietario, o chi per esso, invia al sindaco la medesima documentazione prevista per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio informandone l’organismo tecnico già competente all’effettuazione delle verifiche periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in conformità al precedente punto 6.
7. I componenti di sicurezza dei montacarichi, soggetti a dichiarazione di conformità da parte del costruttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono:
– i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano;
– il dispositivo contro eccesso di velocità;
– la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);
– i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;
– il paracadute;
– gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato.
8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si intendono legittimamente immessi sul mercato e messi in servizio se:
a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non era previsto il rilascio della licenza di impianto e di esercizio, oppure;
b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base alla normativa previgente, oppure;
c) l’interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra prevista per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio e ne dà comunicazione, qualora esso sia stato già interpellato, all’Organismo tecnico già competente per l’esame del progetto e per il collaudo. I montacarichi non installati prima del 21 settembre 1996, per i quali però è stata presentata domanda per la licenza di impianto ai sensi della legge n. 1415/1942, e per i quali l’ISPESL o l’Ispettorato del lavoro non hanno ancora dato parere favorevole, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco le comunicazioni sopra previste per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio.
B. Piattaforme elevatrici per disabili
Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole cose si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore a 2 metri.
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