COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – NUOVI OBBLIGHI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2018 PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
A partire dal 1°gennaio 2018 è stata modificata, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, la decorrenza dell’obbligo di assunzione di un soggetto disabile.
In virtù dell’avvenuta abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999, infatti, per tale tipologia di imprese, l’insorgenza dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile non è più connessa esclusivamente al caso di una nuova assunzione che incrementai l’organico aziendale.
A partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, le imprese suddette avranno sessanta giorni di tempo per assumere un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).
Resta, ovviamente, ferma l’esclusione dalla base di computo, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, del personale di cantiere.
Per completezza, va ricordato che, stante quanto previsto dall’art. 15 della Legge 68/99, il datore di lavoro che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti disabili, non provveda alla relativa assunzione, è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause a lui imputabili, la quota d’obbligo e per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella medesima giornata.
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