INL – INDICAZIONI SULL’INSTALLAZIONE E SULL’UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO – NOTA 28 NOVEMBRE 2017, N. 299
L’INL, con la Nota n, 299 del 28 novembre 2017 ha fornito alcune indicazioni operative circa l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970.
In particolare l’Ispettorato ha, preliminarmente, ricordato che l’installazione di impianti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo la presenza di videocamere o fotocamere, è soggetta alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. A tale ultimo riguardo, con lo scopo di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, l’Ispettorato ha specificato come, in caso di attivazione delle videocamere o fotocamere solo a seguito dell’inserimento dell’allarme, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento autorizzativo.
INL – Nota Prot. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017
Oggetto: Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.
In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.
Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.
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