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08.02.2018 - lavori pubblici

LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016)(Art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016)

Il nuovo codice degli appalti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 (modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 2017) ha in parte modificato la preesistente disciplina precedentemente disciplinata dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 (il precedente Codice degli appalti, integrato dal relativo Regolamento, il D.P.R. 207/2010).Gli appalti in essere nel corso del 2018 potranno ricadere sotto la cessata disciplina del D.Lgs. 163/2006 qualora il relativo bando di gara sia stato pubblicato prima del 20 aprile 2016.Pertanto:1) Per gli appalti i cui bandi di gara, o la cui lettera di invito, siano stati pubblicati fino al 19/4/2016 ricadono sotto la disciplina del precedente Codice (D.Lgs. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010);2) Per gli appalti  i cui bandi di gara, o la cui lettera di invito, siano stati redatti a partire dal 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016), ricadranno sotto la disciplina di detto Codice e di tutti gli atti dallo stesso previsti e pubblicati entro la data del bando.Per quanto riguarda la precedente disciplina dettata dal D.Lgs, 163/2006, si rinvia a quanto pubblicato sul n. 1 del Notiziario del 2016, mentre qui ci si occuperà della sola disciplina dettata dal nuovo Codice, il D.Lgs,. 50/2016, nel testo attuale dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017.

a) Definizione del subappalto
Il testo normativo si preoccupa di individuare il subappalto come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”. Detta locuzione non si distanzia nella sostanza da quanto espresso dal Codice Civile in merito.La norma precisa inoltre che “costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera”. Per “ovunque espletate” la precedente dottrina ha sempre inteso le lavorazioni comunque messe in atto nell’ambito del cantiere.

b) Limiti al subappalto
La questione più pesante che il nuovo Codice ha introdotto a carico degli appaltatori è il totale restringimento del limite al subappalto.Innanzitutto va rimarcato come il subappalto, nei limiti e con modalità prestabilite, è configurato come un diritto soggettivo dell’appaltatore cui la stazione appaltante non si può opporre a priori.Il nuovo codice degli appalti ha notevolmente ridimensionato la possibilità di ricorso al subappalto. Mentre prima vi era un limite quantitativo che consisteva nel 30% delle opere della categoria prevalente, lasciando totalmente liberi da ogni vincolo o limite i subappalti delle opere ricadenti in tutte le categorie diverse dalla prevalente, ora ci si trova di fronte ad un limite complessivo. L’appaltatore potrà subappaltare quello che vuole ma nel limite del 30% dell’importo totale dell’appalto e non più della sola categoria prevalente. Ad esempio, in un appalto di 100.000 € ove la categoria prevalente è pari a 30.000 €, mentre prima si poteva subappaltare 70.000 + 30.000 x 30% = 79.000 €, ora si potrà subappaltare fino a 30.000 €.Il limite del 30% dell’importo dell’appalto nella maggior parte delle casistiche è completamente avulso dalla realtà delle metodologie costruttive. Per la maggior parte degli interventi costruttivi è cioè materialmente impossibile che l’appaltatore riesca ad eseguire in proprio il 70% delle opere assunte in appalto. Si pensi al caso della costruzione di edifici civili o similari, ove i soli impianti e serramenti superano abbondantemente il 30%. Si tratta cioè di un limite che non tiene conto della sempre maggiore specializzazione di ogni fase costruttiva che impone ad ogni azienda di focalizzare il proprio sforzo su specifiche lavorazioni. All’impresa edile competono di norma la gestione complessiva e la realizzazione delle strutture. Tutto il resto nel normale mercato italiano viene subappaltato.Si consiglia perciò alle imprese associati di ricorrere ad altri strumenti consentiti dalla norma:a) Costituire associazione temporanee di imprese di tipo “verticale” ove il bando preveda ulteriori categorie diverse dalla prevalente. Nel merito si rammenta che la norma impone al redattore del bando di esplicitare tutte le categorie diverse dalla prevalente quando il relativo importo superi 150.000 euro oppure quando superi il 10% dell’importo dell’appalto. Affidare l’esecuzione delle opere scorporabili da altre imprese, che di norma non hanno necessità di subappalti, concede alla capogruppo di utilizzare tutta la quota del 30% dell’importo dell’appalto. Se, ad esempio, un bando per un appalto di 1.000.000€ prevede la categoria OG1 come prevalente e la categoria OG11 per 400.000€ scorporabile, la capogruppo, posto che la ditta impiantistica associata non abbia necessità di subappalti, potrà subappaltare fino al 50% le proprie lavorazioni (600.000 meno il 30% di 1.000.000 = 300.000).b) utilizzare il ricorso alle associazioni temporanee mediante imprese “cooptate”: senza necessità che il bando preveda categorie scorporabili, il soggetto (singolo a associato) che ha ricevuto l’invito per una gara ed ha i requisiti sufficienti per partecipare da solo, può associare altre aziende purchè:- eseguano lavori non oltre il 20% dell’appalto;- i lavori che ciascuna impresa esegue singolarmente non superino la somma delle proprie qualificazioni SOA.Le ditte cooptate potranno eseguire qualsiasi parte dell’appalto.c) fin dove sia possibile, scorporare le forniture che normalmente fanno parte del subappalto, per ridurne il valore e non superare il limite del 30%.Qualora il bando preveda tra le opere diverse dalla prevalente categorie di opere superspecializzate (OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30), l’eventuale subappalto di ciascuna di dette categorie superspecializzate:a) non può superare il trenta per cento;b) non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;c) non concorre al computo del 30% complessivo di subappaltabilità.

c) Fattispecie assimilate al subappalto – i noli a caldo e le forniture in opera
Viene effettuata un’importante precisazione con la quale si indicano le fattispecie, che pur non essendo per loro natura subappalti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dell’articolo 105 del codice. Questo il testo della norma: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.Detto in altre parole, capovolgendo i concetti, sono equiparate ai subappalti (e perciò soggette alla stessa disciplina e incidenti sul limite del 30% di subappaltabilità) quelle prestazioni che rispettano entrambi i seguenti requisiti:1) importo: deve superare i 100.000 euro o il 2% dell’importo dell’appalto2) manodopera: deve incidere per oltre il 50% del valore complessivo della prestazione.Nella pratica dunque noli a caldo e forniture in opera difficilmente verranno assoggettati alla disciplina del subappalto per il fatto che la manodopera quasi mai incide per oltre la metà.Vi sono poi categorie di servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, e più precisamente “l’affidamento di attività specifiche” a lavoratori autonomi, per le quali risulterà sufficiente effettuare una preventiva comunicazione alla stazione appaltante. Quali siano le citate “attività specifiche”  non è facilmente intuibile in quanto, con interpretazioni estensive, vi potrebbero rientrare lavorazioni che si configurano sicuramente come subappalti. In quanto però vengono affidate a lavoratori autonomi esulano dalla norma in esame.Tutte queste fattispecie non essendo subappalti non necessitano di autorizzazione ma per le stesse vi è l’obbligo di una semplice comunicazione al committente (fac-simile n. 2), prima che le relative lavorazioni abbiano inizio.

d) Richiesta di autorizzazione al subappalto: forma, presupposti, tempi
Il subappalto non è un’opzione liberamente attuabile, ma è sottoposta ad espressa autorizzazione dell’ente committente dietro richiesta esplicita dell’appaltatore (fac-simile n. 1). Perciò prima di poter dare inizio a fasi lavorative mediante subappalti è necessario che l’appaltatore invii alla stazione appaltante apposita richiesta di autorizzazione che può essere concessa purché:a) all’atto dell’offerta l’offerente abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo (fac-simile n. 3);b) alla richiesta di subappalto venga allegata la dichiarazione dell’appaltatore in relazione all’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice (fac-simili n. 4a e 4b).Inoltre l’appaltatore:c) è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Si rammenta la necessità che nello stesso siano riportati gli obblighi di tracciabilità  più avanti indicati.d) insieme al contratto, presenta la adeguata attestazione SOA del subappaltatore, ovvero la sostitutiva documentazione per appalti inferiori a 150.000 € di cui si dirà più oltre. e) è tenuto, come lo sono i subappaltatori che lo fanno per suo tramite, a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.f) (se il subappaltatore è una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, una società consortili per azioni o a responsabilità limitata) deve comunicare all’amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (art. 1 DPCM 187/1991) (fac-simile n. 5).La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso).Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, il termine per il silenzio assenso matura dopo 15 giorni.

e) Indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta
Il codice degli appalti, il decreto legislativo n. 50/2016, nella sua formulazione attuale dopo l’emanazione del decreto correttivo n. 56/2017, ha introdotto significative novità in relazione agli adempimenti connessi ai futuri subappalti da affrontare in sede di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. I problemi posti dalla nuova disciplina sono di non facile soluzione e pongono seri problemi interpretativi alle imprese che partecipando a gare pubbliche devono predisporre la relativa documentazione senza avere certezze al riguardo. Si tenga presente che la formulazione della norma in esame è tutt’altro che chiara e comprensibile. Si ritiene perciò opportuno affrontare più approfonditamente in questa sede le singole problematiche, individuando le diverse possibili interpretazioni della disposizione legislativa, evidenziando quella preferibile, ma indicando soprattutto la strada più opportuna per evitare problemi in sede di gara, ove possono essere preferite interpretazioni diverse che possono comportare il soccorso istruttorio o l’esclusione dalla gara.

e1) La norma che prevede l’indicazione di una terna di subappaltatori
(comma 6, articolo 80, decreto legislativo n. 80/2016)Questo il testo della norma:“È obbligatoria l’indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (ndr: per il 2016-2017 fissata a 5.225.000 €; per il 2018 si è in attesa della nuova soglia che viene definita a livello comunitario) o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto la soglia comunitaria, le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.”Il citato comma 53, articolo 1, della legge 190/2012 è il seguente:53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per conto di terzi;i) guardiania dei cantieri.In relazione a dette attività si tenga presente che trattasi di prestazioni difficilmente inquadrabili come subappalti, ma normalmente riconducibili a noli a caldo o servizi che in quanto tali non sono assoggettati alla medesima disciplina dei subappalti, ma sono soggette al solo obbligo di comunicazione preventiva alla committenza da parte dell’appaltatore.

e2) Quando è richiesta una terna di subappaltatori
La terna è sempre richiesta per tutti i subappalti ove l’importo dell’appalto superi la soglia comunitaria. Problemi interpretativi sorgono allorquando si esamini la casistica connessa alle attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa.
INTERPRETAZIONI POSSIBILI1) L’indicazione di una terna di subappaltatori è richiesta solo se l’oggetto principale dell’appalto riguarda uno dei settori ora citati, anche se non richiesta dal bando di gara;2) L’indicazione della terna è necessaria, indipendentemente dall’oggetto principale dei lavori, quando nell’appalto sia presente una lavorazione che è contemplata nell’elenco di cui sopra, anche se non richiesta dal bando di gara;3) L’obbligo della terna nasce solo se il bando lo prevede (e dovrebbe prevederlo per una delle due casistiche precedenti).
CONSIGLI OPERATIVIAl fine di evitare esclusioni, o procedure di soccorso istruttorio, si consigliano le imprese associate di attenersi alle prescrizioni del bando di gara, se presenti; ove il bando non dica nulla in merito, pur prediligendo l’interpretazione esplicitata al punto 1), si consiglia di operare come indicato al punto 2), fornendo i nominativi di tre subappaltatori per ogni singola lavorazione, anche diversa della prevalente, che rientri nell’elenco delle attività a rischio di infiltrazioni mafiose (ad esclusione, come già detto, dei noli a caldo e dei servizi).

e3) Terna: si possono indicare meno di tre nominativi di subappaltatori?
Un ulteriore problema che si pone nell’ambito della terna di subappaltatori è quello relativo alla possibilità o meno di indicare meno di tre nominativi. A seconda che si segua un’interpretazione letterale o sostanziale della norma si perviene ad una delle due opposte soluzioni.
COME OPERARESe il fatto di indicare 3 nominativi al posto di uno pone un notevole aggravio di lavoro all’impresa offerente, si consiglia di porre una domanda scritta (per pec) all’amministrazione appaltante, o comunque di tenere monitorate le risposte dell’ente (le cosiddette faq) sul suo sito internet.In mancanza di chiarezza sarà opportuno attenersi al senso letterale di terna, indicando tre nominativi di possibili subappaltatori. Si tenga peraltro presente che l’indicazione di un subappaltatore in luogo dei tre richiesti dal soggetto appaltante non dovrebbe portare all’esclusione, ma all’attivazione del soccorso istruttorio mediante il quale verrà richiesta all’appaltatore l’integrazione dei nominativi.

e4) La documentazione richiesta per i subappaltatori della terna
L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 105 del codice, sopra riportato, evidenzia una diversa procedura per gli appalti sopra la soglia comunitaria rispetto a quelli rientranti nella lista delle attività a rischio mafioso.Per gli appalti sopra la soglia comunitaria sembra non esserci altro obbligo oltre all’indicazione dei nominativi dei subappaltatori.Per gli appalti il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria l’ultimo periodo del comma 6, articolo 105 del Codice (più sopra riportato) ha una formulazione del tutto incomprensibile. Si può intuire che oltre al nominativo di ciascun subappaltatore (e trattandosi di appalti sotto soglia comunitaria sono solo quelli relativi a lavorazioni di cui all’elenco delle attività esposte a pericolosità di infiltrazione mafiosa) sia necessario presentare il documento unico di gara europeo (il DGUE), oppure un’apposita dichiarazione con cui il futuro  possibile subappaltatore attesti di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione da appalti pubblici previste dall’articolo 80 del Codice degli appalti (fac-simile n. 4b). Il bando dovrebbe prevedere questo oltre alle modalità di prova di quanto dichiarato. Qualora il bando nulla dica in merito, si consiglia di farsi rilasciare da ciascun subappaltatore, indicato nella terna di ogni lavorazione interessata, un DGUE compilato (che il subappaltatore utilizzerà in ogni occasione gli venga richiesto, fotocopiandolo e apponendovi in originale timbro e firma).

f) Divieto di affidare subappalti a soggetto che ha presentato offerta
(comma 4, lettera a, articolo 105, decreto legislativo 50/2016)
La norma, introdotta con decreto correttivo, il decreto legislativo 56/2017, pone il divieto di affidare subappalti a soggetti che abbiano partecipato “alla procedura per l’affidamento dell’appalto”.  Questo significa che il divieto riguarda senz’altro coloro che hanno partecipato alla medesima gara presentando una propria offerta. Si ritiene che non rientrino nel divieto le imprese che hanno manifestato l’interesse a partecipare ma non abbiano poi presentato offerta.Peraltro, l’aver indicato come subappaltatore un soggetto partecipante alla stessa gara, non può esser causa di esclusione, posto che le imprese offerenti non possono concordare la loro modalità di partecipazione ad una gara senza che possa essere ravvisata una turbativa d’asta.Si pone inoltre il problema se, sulla scia di tale divieto, il medesimo soggetto possa essere indicato da più offerenti. Si ritiene che sia ammissibile, posto che la norma non ne parla e, qualora fosse accettato detto principio, l’ammissibilità dell’offerente sarebbe condizionata a sua insaputa dalla disponibilità di terzi data a più soggetti.

g) Variazione dell’importo autorizzato
Quando si raggiunge l’importo autorizzato per lo specifico subappalto, l’autorizzazione iniziale è di fatto esaurita. É quindi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché quando siano variati i requisiti del subappaltatore attestati in sede di richiesta di autorizzazione.

h) Subappalto non autorizzato – sanzioni
L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti (e dell’eventuale terna di nominativi) è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo:- per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto;- per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.

i) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa
Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato. Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 6 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato. Per i lavori pubblici il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto; 2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 6, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 8, che ne attesti la conformità all’originale. 3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente. Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

l) Il subappalto delle categorie superspecializzate (o S.I.O.S.)
Le categorie superspecializzate, da ultimo definite dal DM 10/11/2016, n. 248 (in G.U. n. 3 del 4/1/2017), sono: a) OG 11 Impianti tecnologici;b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;m) OS 18-B Componenti per facciate continue;n) OS 21 Opere strutturali speciali;o) OS 25 Scavi archeologici;p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;q) OS 32 Strutture in legno.Tutte le categorie superspecializzate sono anche “a qualificazione obbligatoria”: chiunque le esegue (appaltatore o subappaltatore) deve possedere la qualificazione in detta categoria. Ad esempio, l’appaltatore non qualificato nella categoria superspecializzata indicata nel bando come opera scorporabile, non potrà eseguire le relative lavorazioni, ma sarà tenuto a subappaltarle (ovviamente a ditta qualificata) o a ricorrere all’avvalimento ovvero a costituire un’ATI..Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016 (art. 217 lett. e)), decade ogni disposizione del precedente codice il D.Lgs. 163/2016 e quindi anche dell’art. 37, comma 11, che disciplinava le categorie superspecializzate.L’art. 217 del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016, ha da subito abrogato l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11 della legge 80/2014 che aveva rivisto l’elenco e la disciplina delle superspecializzateL’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la decadenza dell’intero art. 12 della legge 80/2014 a far data dal 29/1/2017, data di entra in vigore del DM 10/11/2016, n. 248 (in G.U. n. 3 del 4/1/2017), emanato in applicazione dell’art. 89, comma 11, del nuovo Codice in ordine alle categorie superspecializzate.Nel codice degli appalti si parla delle categorie superspecializzate solo in tre occasioni:- Nell’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, ove si impone di riportare distintamente nel bando tutte le categorie superspecializzate indipendentemente dal loro importo;- Nell’articolo 89, comma 11, ove si stabilisce il divieto di ricorrere all’avvalimento per le categorie superspecializzate ove il relativo importo superi il 10% dell’importo dell’appalto;- Nell’articolo 105, comma 5, ove si pone il divieto di subappaltare le opere superspecializzate oltre il 30% (disposizione che ritiene limitata alla fattispecie del precedente punto a)); il che vuol dire che rimane l’obbligo per l’appaltatore in tale caso di eseguire in proprio almeno il 70% dell’importo della categoria superspecializzata.E’ stato poi emanato il DM 248 “in attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (che come detto tratta dell’avvalimento in relazione alle superspecializzate) e “dell’articolo 105, comma 5, del Codice” (che come detto pone il limite del 30% al subappalto delle superspecializzate).È cambiata quindi l’impostazione del precedente codice, il D.Lgs. 163/2006, che imponeva l’obbligo (art. 37, comma 11) di possedere la qualificazione SOA nelle superspecializzate di valore superiore al 15% dell’importo dell’appalto. Lo stesso decreto prevede poi che il subappalto di dette opere non concorre al limite del 30% di subappalto di tutto il lavoro.La lettura sistematica e combinata delle norme citate (gli articoli del Codice e il D.M. 248/2016) porta a difficoltà interpretative che possono dar luogo a scelte diverse sul tema. Si ritiene che, anche alla luce delle Direttive comunitarie sul tema, la lettura preferibile sia la seguente:- se nell’appalto vi sono categorie superspecializzate, devono sempre essere riportate nel bando di gara (o lettera di invito) come categorie diverse dalla prevalente;- qualora dette categorie esplicitate nel bando superino il 10% dell’importo dell’appalto sorgano due vincoli:a) non possono essere oggetto di avvalimento;b) non possono essere subappaltate oltre il 30% (e perciò devono essere eseguite dall’appaltatore per almeno il 70%);c) la parte subappaltata nel limite del precedente punto non concorre a formare il 30% di complessivo limite del subappalto.Da quanto detto risulta che, ove l’importo della categoria superspecializzata superi il 10% dell’importo di appalto, l’offerente privo della relativa qualificazione, non potendo nemmeno ricorrere all’avvalimento, è obbligato a presentarsi in gara in associazione temporanea di tipo verticale con un’azienda debitamente qualificata nella citata categoria superspecializzata.

m) Cartelli di cantiere
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

n) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti – relativa clausola contrattuale
La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, ha introdotto norme circa la tracciabilità dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi:a) il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.b) i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Ai fini della tracciabilità, sullo strumento di pagamento devono essere riportati i numeri di CIG e di CUP. I conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni;c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico.Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.Si ritiene altresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa;d) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;e) per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat). L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria;f) gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);- la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola (fac-simile 9) con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati in altre occasioni su questa rivista. Per appaltatori, fornitori e subappaltatori delle grandi opere è stato poi introdotto l’obbligo di dotarsi di conti correnti dedicati in via esclusiva alla singola opera e una più stringente disciplina delle spese generali, stipendi, contributi e corrispettivi per i collaboratori che devono essere effettuati da conti dedicati (non in via esclusiva).

o) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti nelle grandi opere
Sempre in tema di tracciabilità dei flussi finanziari vi è una differente disciplina che riguarda solamente gli appaltatori e subappaltatori delle grandi opere di cui all’art. 36 decreto legge n. 90/2014 relative cioè ai lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.Il citato art. 36 demandava l’onere di definire le modalità per un più stringente controllo finanziario delle “grandi opere” al CIPE, che ha perciò emanato una propria delibera datata 28 gennaio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 155, del 7/7/2015.Pur trattandosi di norme relative alle sole infrastrutture strategiche o comunque ai grandi interventi si ritiene utile riepilogare quanto stabilito dal CIPE nei confronti delle imprese con valore cogente.

o1) Opere interessate
La norma, come detto, estende il monitoraggio finanziario (tracciabilità) a tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, cioè a tutte le infrastrutture strategiche.

o2) Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture strategiche vengono aggiornate come indicato nel documento «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)», allegato alla delibera CIPE. Quanto ivi indicato riguarda tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere.Per filiera si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario, l’appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale – come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura – che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico più oltre specificate, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioé prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).Non rientra ovviamente nella filiera l’amministrazione pubblica aggiudicatrice.

o3) Obblighi
Gli obblighi previsti a carico delle imprese sono:- obbligo di apertura e di utilizzo di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmettere i dati del singolo conto corrente al DIPE, come di seguito indicato. Per conto corrente dedicato “in via esclusiva” si deve intendere una conto sul quale non possono essere effettuate operazioni che non riguardano i lavori dell’opera in questione, diversamente da quanto previsto dalla normativa generale; non è possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato;- obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area euro), prima non ancora obbligatorio;- apposizione sul bonifico SEPA del CUP all’interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO; rimane comunque il precedente obbligo di riportare oltre al CUP anche il CIG della gara;- obbligo di trasmettere alla stazione appaltante gli elementi identificativi del contratto e l’IBAN del proprio conto corrente;- utilizzazione del bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste, inserendo in detti bonifici l’apposita stringa alfanumerica obbligatoria;- non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba;- le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all’opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante, per il successivo invio al DIPE, l’IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.Le imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l’indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

o4) Eccezioni all’obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato in via esclusiva
Dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati (ma non in via esclusiva), in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento, i pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all’acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le seguenti casuali:- Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);- Manodopera (emolumenti a operai);- Personale distaccato;- Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti pubblicità, canoni per utenze e affitti);- Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all’atto dell’acquisto);- Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche);- Gestori e fornitori di pubblici servizi;- Espropri (pagamento indennizzi);- Giroconti e girofondi;- Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere;- Pagamenti per interferenze;- Factor e cessione crediti (il pagamento dell’impresa «cliente» alla società factor o all’istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell’istituto di credito all’impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati).Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni le imprese potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 euro ovvero complessivamente non superiori a 3.000 euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l’utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s’intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall’impresa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare é A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

o5) Protocollo
Viene prevista l’individuazione, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta corredato di due sub-allegati, I e II), contenente gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della filiera, cioè le imprese comunque coinvolte nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura strategica considerata.Tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia della delibera (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 7/7/2015) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle linee guida allegate alla delibera (corredato dagli allegati 1 e 2).

o6) Lettera di manleva
Le imprese si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nell’eventualità che l’impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie):a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all’ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all’intervento, l’importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell’allegato al protocollo operativo riportato nella delibera) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia: il CUP dell’intervento, la causale MGO (di cui all’allegato 1), il codice IBAN del conto addebitato;b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.La «lettera di manleva» deve essere inviata entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all’opera e anche prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.Nei successivi cinque giorni l’impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori in merito all’invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

o7) Bandi e contratti
Tutti i bandi di gara dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato alle linee guida inserite bella delibera, corredato dagli allegati ivi previsti (allegati 1 e 2).Il suddetto prototipo include, tra gli obblighi a carico dell’aggiudicatario, quello di inserire nei subcontratti che il medesimo stipulerà apposita clausola con cui la controparte, sempre a pena di nullità assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonché l’obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (come sopra individuata) sia inserita analoga clausola.

p) Pagamento diretto al subappaltatore
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:a) quando il subappaltatore o il cottimista é una microimpresa (non oltre 9 dipendenti o fatturato annuo non superiore a 2 milioni) o piccola impresa (numero di dipendenti inferiore a 50 o fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro);b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;La norma prevede che in tali casi sia il subappaltatore a presentare al committente apposita richiesta (fac-simile n. 10) e subordina la possibilità di pagamento diretto al fatto che la “natura del contratto lo consenta”.

q) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza
L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizioneL’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

r) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore – regolarità contributiva
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigenteL’appaltatore é responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario é responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi in cui il subappaltatore sia  microimpresa o piccola impresa, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.L’appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. É, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto allo stesso.Nel caso di formale contestazione delle richieste regolarità contributiva, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

s) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto
L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di detto obbligo. La norma così come è formulata non è assolutamente chiara. Da un lato vi è l’obbligo di redigere contratti di subappalto e relativi computi metrici con le medesime descrizioni delle diverse lavorazioni, affinchè possa essere verificato lo scostamento di ribasso entro il predetto 20%. Dall’altro sembrerebbe che venga però imposto di scomporre il prezzo unitario del contratto di appalto estrapolando la manodopera (che non può essere soggetta a ribasso) dal resto (soggetto al ribasso). Ma non si possono confrontare i cavoli con le patate, da un lato cioè il prezzo comprensivo della manodopera (quello dell’appalto da non ridurre di oltre il 20%) e dall’altro due componenti (manodopera e il resto).

t) Piani di sicurezza
L’appaltatore é tenuto a curare il piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

u) Subaffidamenti che non sono subappalti
L’appaltatore è tenuto a comunicare (fac-simile n. 2)alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.Non essendoci perciò alcuna autorizzazione, in tali casi è possibile procedere alle prestazioni subaffidate subito dopo avere effettuato la comunicazione, senza attendere alcun termine.

v) Divieto dei subappalti “a cascata”
I cosiddetti subappalti a cascata sono vietati. La noma infatti impone che “l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”.
 
z) Regime fiscale del subappalto: lo split payment o scissione dei pagamenti
L’art. 1, comma 629, lett.b, della legge di stabilità 2015, stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (c.d. “split payment”).A differenza del “reverse charge”, o inversione contabile, che si applica per operazioni effettuate tra due soggetti passivi IVA, il meccanismo dello “split payment” trova applicazione con riferimento ad operazioni tra un soggetto passivo IVA (es. impresa) e un soggetto “non debitore d’imposta” (es. pubblica amministrazione).Tale modalità di versamento dell’IVA, secondo quanto previsto dal nuovo art.17- ter del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2015, e dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017,  si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di:Dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017 per “Pubbliche Amministrazioni” si intendono quelle destinatarie della normativa in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell’art.1, co.209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008 – cfr. il nuovo art.5-bis, del D.M. 23 gennaio 2015) In sostanza, si tratta dei soggetti di seguito elencati:- Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica. Tra questi sono compresi anche i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, in quanto Organi dello Stato. In tale categoria rientrano anche le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in quanto facenti parte dell’organizzazione dello Stato;- Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti. A tale categoria sono riconducibili anche i Consorzi di bacino imbrifero montani, in quanto Consorzi tra Enti locali obbligatori ai sensi della legge 959/1953. Si comprendono, inoltre, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni, trattandosi di Enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi comunali in un determinato territorio;- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono comprese anche le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;- Istituti universitari, ivi compresi i Consorzi interuniversitari costituiti ai sensi dell’art.91 del DPR 382/1980;- Aziende sanitarie locali. A tale categoria sono ricondotti anche gli Enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati alle ASL e agli Enti ospedalieri;- Enti ospedalieri. Da questi sono esclusi gli Enti ecclesiastici che esercitano attività di assistenza ospedaliera, poiché operano in regime di diritto privato;- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;- Enti pubblici di assistenza e beneficenza. Si tratta delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);- Enti pubblici di previdenza (INPS e Fondi pubblici di previdenza). Sono esclusi da tale categoria gli Enti previdenziali privati o privatizzati;- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN;- Agenzie fiscali;- CONI.Come specificato sul medesimo sito internet del Def, per semplicità operativa, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della “scissione dei pagamenti”, si può continuare a far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA), consultabile alla pagina web www.indicepa.gov.it.Inoltre, il Def precisa che nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi” e che anche le aziende speciali sono sottoposte a “split”, rientrando anch’essi tra i soggetti destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria.Società controllate dalla P.A. o quotate in borsa – Nuovi elenchiDal 1° luglio 2017, sono tenute all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” anche le società controllate dalla P.A. e le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana (cfr. il nuovo art.17-ter, co.1-bis, lett. a, b, c e d, del “Decreto IVA”).Si tratta, in sostanza, delle prestazioni eseguite nei confronti dei medesimi soggetti pubblici per i quali si applica l’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972 (c.d. “IVA ad esigibilità differita”) secondo il quale l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.In concreto, con l’introduzione della nuova disposizione:- il cedente/prestatore fattura l’operazione resa,- la pubblica amministrazione beneficiaria versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, liquidando altresì l’imposta dovuta direttamente all’Erario.A tal riguardo, la Legge di Stabilità 2015 prevede che, con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo dello “split payment”, saranno individuati i fornitori, a cui si applica detto meccanismo, per i quali i rimborsi IVA saranno eseguiti in via prioritaria.Nel medesimo Decreto vengono chiariti, inoltre, i rapporti tra lo “split payment” e le regole dell’“Iva ad esigibilità differita”, tenuto conto che il nuovo art.17-ter trova applicazione per le operazioni rese nei confronti delle stesse PP.AA. per cui vale il citato art.6, comma 5 del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo.Per completezza si ricorda che sono espressamente escluse dallo “split payment” le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (ad esempio, le prestazioni rese da professionisti).

x) Documenti che il subappaltatore deve presentare all’appaltatore prima dell’inizio dei propri lavori
(documentazione richiesta dal D.LGS. n. 81/2008, da altri provvedimenti normativi o da norme del contratto collettivo dell’edilizia. In ogni caso è da richiedersi obbligatoriamente)
1. Nel caso si tratti di IMPRESA (ossia impresa con lavoratori subordinati)
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese subappaltatrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativoc) documento unico di regolarità contributiva in corso di validitàd) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008e) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendent (chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.)f) Piano Operativo della Sicurezza – POSg) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicatah) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto (che dal 1 gennaio 2018 sarà gestito in forma Telematica così come previsto ne Jobs Act) i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzionej) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario (da non richiedersi quando tali nomine siano già contenute nel POS)k) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (da non richiedersi quando tali nomine siano già contenute nel POS)l) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (da non richiedersi quando tali nomine siano già contenute nel POS)m) copia della denuncia del subappalto alla Cassa Edile effettuata dalla impresa subappaltatricen) copia della denuncia all’Inail dell’apertura cantiere temporaneo mobile effettuata dalla impresa subappaltatrice
2. Nel caso si tratti di LAVORATORE AUTONOMO
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nel cantierec) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazioned) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativoe) documento unico di regolarità contributiva
Durante i lavori (prima di procedere ai pagamenti dei SAL)(documentazione NON richiesta da provvedimenti normativi. Dunque non è richiesta obbligatoriamente ma di norma in forza di specifiche previsioni contrattuali pattuite tra le parti ed è finalizzata a ridurre il rischio di incorrere nella c.d. responsabilità solidale)
a) documento unico di regolarità contributiva in corso di validità b) copie modelli denunce mensili all’INPS (DM/10) per i mesi di presenza dell’impresa nel cantierec) copia denuncia annuale all’INAIL (Autoliquidazione)d) copie modelli pagamento (F24) per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere da cui risultino:-  i versamenti corrispondenti a quanto indicato nei DM/10 mensili- i versamenti corrispondenti a quanto indicato nel modello di Autoliquidazione e) Estratto del libro unico dei soli lavoratori impiegati nel cantiere e per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere da cui risulti:- l’importo mensile della retribuzione riconosciuta al lavoratore- le presenze giornaliere del singolo lavoratore- la firma del lavoratore per ricevuta e quietanza degli importi ricevuti a titolo di retribuzione (in alternativa copie dei bonifici bancari effettuati a favore di ogni singolo lavoratore di importo pari alla retribuzione mensile riconosciuta al lavoratore)f) copie delle denunce mensili alla Cassa Edile per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiereg) copia dei versamenti mensili alla Cassa Edile per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere di importo corrispondente a quanto indicato nelle denunce alla Cassa Edile
Quanto indicato si riferisce ai soli aspetti generali, che valgono per la generalità dei cantieri, e per la regolarità dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile.Non si riferisce invece ad aspetti particolari legati alla sicurezza sul lavoro (ad esempio: denunce messa a terra, verifica funi, ponteggi etc.).__________________________________
Fac-simile n. 1(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONEAL SUBAPPALTO
Spett.le Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oggetto: Lavori di ……………………………..contratto d’appalto del …………………………richiesta di autorizzazione al subappalto
Il sottoscritto .. . . . . . . . . . . . . . nato a .. . . . . . . . . . . . . .il .. . . . . . . . . . . . . . , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa .. . . . . . . . . . . . . .con sede in .. . . . . . . . . . . . . . Via .. . . . . . . . . . . . . . aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016
CHIEDE
l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta):1) opere da .. . . . . . . . . . . . . . pari ad un importo di aggiudicazione di .. . . . . . . . . . . . . . da subappaltare alla ditta .. . . . . . . . . . . . . . con sede in .. . . . . . . . . . . . . . Via .. . . . . . . . . . . . . . qualificata dalla S.O.A. .. . . . . . . . . . . . . . con attestato n. ……., con scadenza fissata al .. . . . . . . . . . . . . . nella categoria .. . . . . . . . . . . . . . per l’importo fino a €. .. . . . . . . . . . . . . . (oppure per importi fino a 150.000€ iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di .. . . . . . . . . . . . . . al n. .. . . . . . . . . . . . 2) Opere da .. . . . . . . . . . . . . . ecc. .. . . . . . . . .Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate:a) dichiarazione di assenza di motivi ostativi previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;b) copia del contratto di subappalto;c) documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, d) copia del piano di sicurezza.e) (solo se il subappaltatore è una società di capitale): dichiarazione circa la propria composizione azionaria;f) attestato di qualificazione S.O.A.oppure (fino a 150.000€):1) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura da cui risulti l’abilitazione ad eseguire attività nello specifico settore oggetto del contratto;2) bilanci (per società di capitale), o dichiarazioni IVA (per società di persone o ditta individuale) che attestano una cifra d’affari realizzata nell’ultimo quinquennio non inferiore all’importo del subappalto.3) elenco dell’attrezzatura posseduta
Prima dell’inizio lavori verrà trasmessa la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Decorsi 30 giorni, ovvero 15 qualora l’importo del subappalto citato non sia superiore a 100.000 euro o al 2% dell’importo dell’appalto, dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 18 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.………….., lì ……………………….TIMBRO e FIRMAdel legale rappresentante__________________________________
Fac-simile n. 2(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)
COMUNICAZIONE DEL RICORSO A NOLI A CALDO O FORNITURE IN OPERA O SUB-CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI
Spett.le Amministrazione.. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . .
Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in relazione ai lavori in oggettoFA PRESENTEdi aver stipulato il seguente sub-contratto:1) Nome del subcontraente: . . . . . . . . . .2) Importo del contratto: . . . . . . . . . . . . .3) oggetto del contratto: nolo a caldo (oppure: fornitura in opera) di . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . lì …………TIMBRO dell’impresa eFIRMA del legale rappresentante__________________________________
Fac-simile n. 3(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)
DICHIARAZIONE ALLEGATAALL’OFFERTA CIRCA I POSSIBILISUBAPPALTI
Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
DICHIARAche nel corso dei lavori si riserva di subappaltare, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla citata norma, le seguenti fasi lavorative:- . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distinti saluti.. . . . . . . . ., lì. . . . . . . . . . . . .
Timbro e Firma__________________________________
Fac-simile n. 4a(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale) Appalto opere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI(art. 80, commi 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) m) del D. Lgs. 50/2016)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
Dichiara
ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, commi 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) m) del D. Lgs. 50/2016   l’operatore economico dichiara:
– che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; all’uopo dichiara di essere iscritto presso l’ufficio dell’Agenzia  delle Entrate di . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .   (art.80 comma.4);- che non si trova in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D.lgs 50/2016; (art. 80, comma 5, lettera a);- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art.80 c.5 lett.b);- che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art.80 c.5 lett.c);- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art.42, comma2) del D.Lgs 50/2016; (art. 80, comma 5, lettera d);- che non  è mai stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto in oggetto; (art. 80, comma 5, lettera e);- non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2 lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 (art.80 c.5 lett.f);-  che non ha presentato negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 c.5 lett. f-bis); -c he non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 co.5 lett. f-ter);- che non è iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lettera g);- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990 (art.80 c.5 lett.h);- di non essere soggetto all’applicazione oppure- di essere soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (art.80 c.5 lett.i) e che l’ufficio provinciale competente è la D.T.L. (Direzione Provinciale del Lavoro) di Brescia- dichiara di applicare il seguente CCNL . . . . . . …. . .. . . . . . . . . .  Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . .
N.B. la dichiarazione deve essere resa da un solo legale rappresentante dell’impresa
_________________________________
Fac-simile n. 4b(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)
Appalto opere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DICHIARAZIONE IDONEITÀ MORALEconcernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori di cui all’art.80 comma 1,2 e comma 5 lettera l) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nella sua qualità di (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dell’impresa (denominazione e ragione sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
l’insussistenza nei propri confronti delle situazioni contemplate dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del c.p.p (compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione) per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti , consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 9.10.1990 n. 309, dall’art. 291-quater del DPR 23.1.1973 n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione   criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del Codice Civile;b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civilec) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 1 del D.Lgs. 22.6.2007 n. 109 e ss.mm.;f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014 n. 24;g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
In alternativa alla lettera ……………….
dichiara
di aver riportato (indicare tutte le condanne per i reati sopra elencati, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, indulto ecc., specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna, indicando se superiore o inferiore a 18 mesi o se è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato):
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DICHIARA ALTRESÌ
che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7  del D.L 13.5.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla L. 203/91 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (Art.80 comma 5 lettera l)
(N.B. il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, dichiarati estinti, per le condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione.) Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . .
ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: – titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; – tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo; – tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; – tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (sono considerati soci di maggioranza anche coloro che detengono una quota di partecipazione societaria tale da determinare di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto l’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.);- institore e il procuratore con poteri di rappresentanza
E’ ammessa la facoltà che un legale rappresentate renda la presente dichiarazione anche a nome di tutte le altre figure che la devono rendere, richiamandole singolarmente con dati anagrafici della carica ricoperta.In tal caso l’inizio della dichiarazione sarà variato nel seguente modo:il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . , in proprio ed a nome dei seguenti soggetti:-Sig. . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . , il. . . . . . . . . ,residente in . . . . . . . . . , c.f.  . . . . . . . . .  che per l’impresa ricopre la carica di . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . .
per quanto gli consta e consapevole della responsabilità penale in cui incorre. . . . . . . . . . .__________________________________
Fac-simile n. 5(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)
DICHIARAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ
Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.. 187/1991, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità:DICHIARA1) che la composizione societaria è la seguente:- nominativo: . . . . . . . . . . . . . . . .nato il . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . .: quota di possesso sul capitale sociale . . . . . .%- nominativo . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione oppureche esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a………………………………………………..3) che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto oppureche il Sig……………………………….. ……………………………………, nato a……. .………………………. il …………………….., residente a ……………………………….. via …………………………………………………. munito di procura irrevocabileha esercitato (oppure: non ha esercitato) il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto.
Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . .__________________________________
Fac-simile n. 6(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)
CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI(Modello “Allegato B” ai sensi del DPR 207/2010 per lavori privati)
QUADRO 1: DATI DI CONTRATTOCommittente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . .P.Iva  . . . . . . . . . . . . Codice fiscale . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Direttore dei Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Iscritto all’Ordine . . . . . . . . . . . . della Provincia di . . . . . . . . . . . . al  n° . . . . . . . . . . . .Oggetto del contratto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luogo di esecuzione dei lavori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Atto autorizzativo: (concessione edilizia oppure D.I.A o permesso di costruire) n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .presentato al Comune di. . . . . . . . . . . . .  in data  . . . . . . . . . . . . . . .  . .. Importo complessivo del contratto: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . .Categoria prevalente: . . . . . . . . . . . . ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010Lavorazioni di cui si compone l’intervento:Lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .categoria ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 . . . . . . . . . . . .importo: euro  in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . .)
QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI
TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO: (indicare se impresa singola, Ati, consorzio stabile, etc…)
COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO:Impresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . P.I. . . . . . . . . . . .(in caso di ATI indicare per ciascun componente il ruolo di mandataria o mandante e la percentuale di partecipazione al raggruppamento)
QUADRO 3: IMPORTO DI CONTRATTOImporto contratto netto: euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . ( in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)Contratto del  . . . . . . . . . . . . . . .Data di inizio dei lavori. . . . . . . . . . . .Data di ultimazione dei lavori. . . . . . . . . . . .(oppure: i lavori sono in corso alla data del. . . . . . . . . . . . ed eseguiti per euro. . . . . . . . . . . . – in lettere. . . . . . . . . . . .)Importo contabilizzato a fine lavori: euro . . . . . . . . . . .  -in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Importo contabilizzato a fine lavori, suddiviso per categoria- cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010):  . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)- cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010):  . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
QUADRO 4: LAVORAZIONI ESEGUITE DAL SOGGETTO AFFIDATARIOImpresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Categoria di lavori (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . . . . . . .lavorazione: . . . . . . . . . . . .Importo euro : . . . . . . . . . . . .
QUADRO 5: LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI1) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .2) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .oppure: Nessuna lavorazione è stata eseguita in subappalto.
QUADRO 6: RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DEI LAVORI (Direttore tecnico)Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .
QUADRO 7: DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORII lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria.
Data………………
FIRME COMMITTENTE – DIRETTORE DEI LAVORI
In base all’art. 86 comma 7 del DPR 207/2010, i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione di eventuali subappaltatori
COMMITTENTE (timbro e firma)DIRETTORE DEI LAVORI (timbro professionale e firma)Data………………______________N.B. È opportuno che vengano apposti timbro e firma del direttore dei lavori e la firma del committente su ogni foglio.Nel caso di lavori riferibili alle seguenti categorie: OG2-OS2A-OS2B/OS25 il certificato deve essere firmato anche dall’Autorità preposta alla tutela del bene; per la categoria OG13 il visto necessita solo se i lavori sono vincolati dall’autorità preposta__________________________________

 

Fac-simile n. 7(resa su carta libera – senza bollo –  con firma normale)
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DI TITOLARI E SOCI(art.79, comma 10, D.P.R. 207/2010)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in  . . . . . . . .  (prov. . . . ) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .(C.A.P. . . . . . .), in relazione al requisito previsto dal comma 10, art. 79 del D.P.R. 207/2010, in ordine alla determinazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, fa presente che il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL rivalutata 5 volte, da computarsi per il solo titolare (oppure: da computarsi per n. .. . soci lavoranti) è pro capite il seguente:anno 2013 euro 70.605,00anno 2014 euro 71.370,00anno 2015 euro 71.520,00anno 2016 euro 71.520,00anno 2017 euro 71.520,00Importo complessivo pro capite nel quinquennio 2013/2017: euro 356.535,00 x . . (n.   soci) = euro. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . , lì . . . . . . . . .
TIMBRO DELL’IMPRESAe firma del legale rappresentante__________________________________
Fac-simile n. 8 (resa su carta libera – senza bollo –  con firma normale)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀAGLI ORIGINALI DELLE COPIE DEI BILANCIIl sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  legale rappresentante  dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , partita IVA n. . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000DICHIARAche le copie dei bilanci relativi agli esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . , allegati alla presente, corrispondono ai relativi originali a suo tempo presentati alla competente Camera di Commercio……………………….., lì …………………..
TIMBRO dell’impresa eFIRMA del legale rappresentante__________________________________

 

Fac-simile n. 9(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)
SCHEMA DELLA CLAUSOLA DAINSERIRE NEL CONTRATTO TRAAPPALTATORE E SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀDEI PAGAMENTI
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…)

__________________________________Fac-simile n. 10(resa su carta libera – senza bollo – con firma normale)RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., quale subappaltatrice dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,viste le disposizioni contenute nella legge 180 (Statuto delle imprese) del 11 novembre 2011, art. 13, comma 2, lettera a) e nell’art. 105, comma 13, del codice degli appalti, il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
CHIEDE
il pagamento diretto da parte della stazione appaltante delle spettanze già maturate e non ancora corrisposte dall’appaltatore.In particolare rammenta che:L’importo delle opere fino ad ora realizzate è pari a € . . . . . . . . . . . . . . . L’importo sinora liquidato dall’appaltatore è pari a € . . . . . . . . . . . . . . . . L’importo del quale si chiede a codesta spettabile Amministrazione di liquidare è pertanto pari a € . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . .__________________________________

 


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