COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – INVIO DEL PROSPETTO ANNUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 – PRECISAZIONI MINISTERIALI
Con riferimento alla precedente circolare del Collegio sul tema, pubblicata il 9 gennaio 2018, e, in particolare, alla riserva in essa contenuta, evidenziamo che il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di FAQ che, tra l’altro, contiene anche il chiarimento in ordine all’obbligo, o meno, di trasmissione del Prospetto informativo da parte delle aziende private con forza lavoro compresa fra i 15 e i 35 dipendenti.
Nello specifico, il Dicastero ha disposto la non sanzionabilità di tali aziende nel caso del mancato invio, entro il 31 gennaio 2018, del citato Prospetto qualora non vi siano stati cambiamenti sulla situazione occupazionale nel corso del 2017 “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Con l’occasione, rileviamo altresì che il Ministero ha ulteriormente confermato, anche nelle FAQ di cui trattasi, l’obbligo di invio del Prospetto annuale a carico dei datori di lavoro che si trovassero ad avere una base di computo riferita ai lavoratori disabili inferiore a 15 unità, ma una base di computo di personale di cui all’art. 18 della legge n. 68/99 (orfani, vedove e profughi) superiore a 50.
Per quanto la precisazione provenga solo da una fonte amministrativa, è consigliabile, al fine di evitare i profili sanzionatori, seguire l’interpretazione ministeriale della normativa.
Al riguardo, rammentiamo, infatti, come i datori che non provvedano all’invio del prospetto annuale siano soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Per completezza, il testo completo delle FAQ è reperibile sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Il Servizio sindacale dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a favore delle imprese eventualmente interessate.
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