ICI – AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL VALORE DEI FABBRICATI STRUMENTALI
ICI – AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL VALORE DEI FABBRICATI STRUMENTALI
(D.M. 10 marzo 2008)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 marzo 2008, con il quale, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta nel 2008.
Il valore dei coefficienti varia da 2,83 per l’anno 1982 e precedenti, all’1,04 per il 2008, come di seguito riportato.
2008 1,04 1994 1,57
2007 1,07 1993 1,61
2006 1,10 1992 1,62
2005 1,13 1991 1,65
2004 1,20 1990 1,73
2003 1,24 1989 1,81
2002 1,28 1988 1,89
2001 1,31 1987 2,05
2000 1,36 1986 2,20
1999 1,38 1985 2,36
1998 1,40 1984 2,52
1997 1,44 1983 2,68
1996 1,48 1982 e prece-
1995 1,53 denti 2,83
In sostanza, per gli immobili classificabili nel Gruppo D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, la base imponibile ICI è determinata, secondo le disposizioni dell’art.5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 (che rinvia all’art.7 del D.L. 333/1992, convertito con modificazioni dalla L. 359/1992), applicando i coefficienti di cui sopra all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno di sostenimento.
A tal fine si ricorda, inoltre, che nei costi devono essere compresi, oltre a quello di acquisto o di costruzione del fabbricato strumentale, anche le rivalutazioni sia economiche che di legge, nonché le spese incrementative del valore dello stesso. Riguardo queste ultime, però, si sottolinea che, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 120/E del 27 maggio 1999, non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione.
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