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24.11.2017 - tributi

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL LEASING

(R.M. 132/E/2017)
Riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni del super e iper ammortamento anche all’investitore che decide di acquistare il bene in locazione finanziaria, dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto.
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 132/E del 24 ottobre 2017, è intervenuta in materia di super e iper ammortamento nel caso di acquisto in leasing, risolvendo positivamente la questione inerente la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche nelle ipotesi in cui l’investitore decida di acquistare il bene tramite locazione finanziaria, dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto del 20% del costo di acquisizione.
Come noto, il cd. “superammortamento”, ovvero la possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto [1] dei beni strumentali nuovi e il cd. “iperammortamento”, ovvero la possibilità di ammortizzare il 250% in più del costo d’acquisto di beni materiali digitali, sono stati prorogati dalla Legge n. 232/2016 [2] (Legge di Bilancio 2017), sino al 31 dicembre 2017.
In entrambi i casi viene riconosciuta agli investitori la possibilità di usufruire di tali benefici anche per gli investimenti effettuati entro il più ampio termine del 30 giugno 2018 in caso di superammortamento e del 30 settembre 2018 in caso di iperammortamento purché, entro il 31 dicembre 2017, si siano verificate almeno due condizioni:
– accettazione dell’ordine da parte del venditore
– pagamento del 20% del costo di acquisizione
Sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per gli acquisti in leasing, l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017[3] chiarendo che super e iper ammortamento spettano anche agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria se, entro il 31 dicembre 2017, il contratto di leasing è stato sottoscritto da entrambe le parti e il maxicanone del 20% è stato versato alla società di leasing.
La questione oggetto della Risoluzione in commento, invece, concerne la possibilità di fruire delle agevolazioni nell’ipotesi in cui l’investitore decida di acquistare tramite locazione finanziaria in un secondo momento, ovvero dopo aver effettuato l’ordine e dopo aver versato l’acconto (avendo l’intenzione iniziale di procedere al mero acquisto del bene agevolato).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio “di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di fruizione degli stessi”, si pronuncia positivamente, ammettendo la fruizione del beneficio anche nei casi di acquisto in leasing “tardivo”.
L’Amministrazione finanziaria configura, a tal proposito, due modalità attuative:
– l’investitore decide di “compensare” l’acconto al fornitore con il maxicanone dovuto alla società di leasing che provvederà a saldare quanto dovuto al venditore. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che al 31 dicembre 2017 l’investitore abbia effettuato l’ordine ed abbia versato l’acconto del 20%, destinato poi a trasformarsi in maxicanone.
– il fornitore restituisce l’acconto ricevuto all’investitore e poi è la società di leasing a pagare il fornitore. In tal caso l’investitore potrà fruire della maggiorazione se, fermi restando gli adempimenti al 31 dicembre 2017, in sede di restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing sia corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al suddetto acconto, e nel contratto di leasing venga richiamato l’ordine originario.

Note:
[1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1, del DPR 917/1986
[2] Ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)
[3] Cfr. Circolare congiunta 4/E/2017


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