01.01.1998 - tributi

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI BENI DI LUSSO – ONERE DELLA PROVA PER DETERMINARE LA STRUMENTA-LITA’ DEL BENE

IMPOSTA STRAORDINARIA IMPOSTA STRAORDINARIA
SUI BENI DI LUSSO – ONERE DELLA PROVA PER DETERMINARE LA STRUMENTA-LITA’ DEL BENE
(Comm. trib. prov. Pisa, Sez. 5°, Sent. 29 ottobre 1997, n. 210)

Tra i casi di esonero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso sono ricompresi tutti quei beni utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (art. 8, comma 5, D.L. 384/1992).
In caso di contenzioso la prova della strumentalità del bene è a carico di entrambe le parti (Ufficio e società ricorrente).
Nella fattispecie la strumentalità del bene (un’autovettura) è stata dimostrata con prova documentale solo da parte della società ricorrente.
Il giudice tributario, in mancanza di prova contraria presentata dall’Ufficio, ha ritenuto corretto il comportamento della società ricorrente e, conseguentemente, non dovuto il tributo.


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