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24.07.2017 - tributi

ESENZIONE IMU SUL MAGAZZINO DELLE IMPRESE EDILI – DICHIARAZIONE

Il 30 giugno 2017 scadeva il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per fruire dell’esenzione, riferita al periodo d’imposta 2016, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili, rimasti invenduti.
La dichiarazione, come noto, deve essere presentata entro il temine ordinario del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. In pratica, la dichiarazione andava presentata entro il 30 giugno 2017, per quel che riguarda l’esenzione dall’IMU per il 2016.
La scadenza interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni e riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’esenzione dall’IMU è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero. In sostanza, è stato confermato che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e da questa ristrutturati per la successiva vendita.
Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le rimanenze e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
In caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.
A pena di decadenza dai citati benefici, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito Modello (e relative Istruzioni).
Il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili.
Si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione.
In particolare, si ritiene che, nel quadro “caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello. Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.
Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.
Si segnala, infine, che ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un approfondimento specifico relativo all’obbligo di presentazione per il magazzino delle imprese edili che può essere richiesta scrivendo a: enrico.massardi@ancebrescia.it.
Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 


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