INPS – INTERESSI DI MORA DA APPLICARE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO DELLE SANZIONI CIVILI – NUOVA MISURA DAL 15 MAGGIO 2017 – CIRCOLARE N. 91/17
Si segnala che l’Inps, a decorrere dallo scorso 15 maggio 2017, ha fissato il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 3,50% in ragione d’anno.
Tale variazione é dovuta all’applicazione, di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. n. 66826/2015 del 4 aprile 2017, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 4,13% al 3,50%, in ragione annuale e comunicato dall’Inps con circolare n. 91 del 24 maggio 2017.
L’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva (rispettivamente, 40% e 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza), senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Di conseguenza, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 15 maggio 2017, la nuova misura degli interessi di mora sopra riportata.
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