MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – LETTERA CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI APPLICATIVI DELLA NORMA – RISPOSTA DEL DICASTERO
Si informa che lo scorso primo febbraio le Parti sociali dell’edilizia hanno inviato al Ministro del lavoro una lettera congiunta, che si riporta in calce alla presente nota, relativa a tre temi di interesse del settore in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo).
I quesiti inoltrati hanno come temi:
1) l’obbligo per le imprese di allegare i bollettini meteo nell’ipotesi di cassa per eventi meteorologici;
2) la parificazione dell’aliquota Cig apprendisti impiegati a quella degli operai, immediatamente contestata dall’Ance
3) l’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dalla Cigo.
Il Ministero, con risposta n. 6328 del 13 aprile 2017, che si riproduce in calce, inviata anche all’Inps, ha concordato con quanto richiesto dalle Parti sociali relativamente ai primi due punti.
1) Richiesta di bollettini meteo
Infatti, per quanto concerne i bollettini meteorologici, fermo restando l’onere di autocertificazione da parte delle imprese, ritiene opportuno che l’Inps acquisisca di ufficio detti bollettini rilasciati da organi accreditati.
2) Aliquota Cigo per gli apprendisti impiegati
Anche in merito al secondo punto, il dicastero ritiene che la normativa vigente disponga una differente aliquota Cigo, a seconda che l’apprendista svolga le mansioni di operaio o di impiegato.
Resta ancora insoluto, invece, il criterio di misurazione dell’anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni, per gli operai interessati alla Cigo.
Infatti, su tale aspetto, il Ministero ritiene che laddove il cantiere di riferimento sia almeno di 30 giorni (criterio necessario per identificare lo stesso in unità produttiva), l’anzianità dovrà essere verificata in base all’effettivo lavoro espletato nella unità produttiva stessa.
Nell’ipotesi in cui il cantiere per il quale sia stata presentata istanza di Cigo abbia durata inferiore a 30 giorni, “l’unità produttiva di riferimento” resta la sede dell’impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro.
Su tale ultimo aspetto verrà fornito un ulteriore approfondimento, in quanto le indicazioni ministeriali non sciolgono definitivamente le riserve.
Resta ferma comunque l’azione associativa, anche assieme alle altre parti sociali, finalizzata a modificare in ogni caso tale ultimo aspetto che si ritiene gravoso e inappropriato nell’ambito delle dinamiche proprie del settore edile.
Roma, 1 febbraio 2017
Nota congiunta Parti sociali
Illustre Ministro,
in relazione alla nuova normativa sulla Cassa integrazione guadagni ed alle successive circolari esplicative emanate dall’lnps, le sottoscritte Parti sociali
dell’edilizia evidenziano la necessità di un Suo tempestivo intervento al fine di fornire una corretta interpretazione di alcune previsioni normative che non tengono conto delle dinamiche lavorative del settore edile.
Pur apprezzando le due proposte di modifica già inserite nel decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 148/15, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, permangono criticità di natura operativa, alcune delle quali in antitesi con la normativa in materia di semplificazione.
Si tratta, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 6, co. 2 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 che obbliga le aziende ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati ai fini della richiesta di Cigo per eventi meteorologici.
Tale previsione, confermata dall’lnps nell’ambito di una propria circolare esplicativa, ad avviso delle sottoscritte Parti sociali non rispetterebbe le gerarchie delle fonti del diritto, in quanto in evidente contrasto rispetto ad una disposizione di rango superiore.
L’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, infatti, impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici (D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che all’Articolo 43, c. 1. prevede: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato»).
Per quanto sopra, si ritiene necessaria una modifica della citata disposizione, che preveda l’eliminazione dell’onere di produzione dei bollettini meteo, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare, nella relazione tecnica, l’avversità atmosferica che, eventualmente, la pubblica amministrazione potrà verificare attraverso i bollettini già in suo possesso per le rilevazioni nel settore agricolo.
Si segnala, inoltre, che, relativamente al settore edile, per il personale apprendista, indipendentemente dalla qualifica di impiegato e operaio, l’lnps ha illegittimamente affermato che la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione sia allineata sempre a quella del personale con qualifica di operaio, pari al 4,70% della retribuzione imponibile previdenziale.
A tal riguardo, si reputa necessario colmare la lacuna normativa del D.Lgs. n. 148/15, modificando l’attuale indicazione amministrativa dell’lnps e assicurando, per il personale apprendista con qualifica impiegatizia, il versamento dell’aliquota che varia a seconda delle dimensioni aziendali dall’1,70% al 2,00%. L’aliquota del 4,70% infatti, diversamente da quella prescritta per il personale impiegatizio del settore edile, è stata determinata considerando le mansioni che abitualmente espongono il personale
operaio ad eventi di natura meteorologica.
Tra le criticità riscontrate nel settore edile, merita, inoltre, una interpretazione specifica la previsione che obbliga il lavoratore ad avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dalla Cigo.
Tale disposizione, infatti, limita eccessivamente le possibilità di accesso al trattamento integrativo, in quanto il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri, anche nell’ambito dello stesso mese.
Al riguardo si ritiene pertanto necessario chiarire che, rispetto al settore edile, l’anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall’unità produttiva (cantiere o sede) ove il lavoratore opera o ha operato.
Nel ringraziarLa fin d’ora per l’attenzione accordata e certi del Suo interesse, con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.
Ministero del Lavoro
Roma, 13 aprile 2017
nota n. 6328
Oggetto: Lettera parti sociali settore edilizia del 1° febbraio 2017. Questioni problematiche in materia di cassa integrazione guadagni.
In riscontro alla nota indicata in oggetto (All.1), acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 1789 del 15 marzo 2017, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alla questione concernente l’onere posto a carico delle aziende richiedenti la CIGO per eventi meteo di allegare alla propria relazione tecnica i relativi bollettini meteo, si rappresenta quanto segue.
Alla luce delle argomentazioni esposte nell’ambito della nota che si riscontra, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica per la quale si inoltra istanza di CIGO, si ritiene opportuno che l’INPS acquisisca d’ufficio i predetti bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati.
In ordine alla problematica concernente l’aliquota della contribuzione in relazione al personale apprendista, si ritiene che detta aliquota debba essere applicata in misura diversa a seconda che l’apprendista svolga mansioni di operaio o di impiegato.
E ciò in quanto l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede espressamente che l’aliquota di contribuzione per gli operai delle imprese dell’artigianato edile è pari al 4,70% mentre per gli impiegati è pari a 1,70%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 2,00%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Sulla terza questione, relativa all’anzianità di effettivo lavoro che deve essere posseduta dal lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario si osserva quanto segue.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda.
Con circolare INPS n. 139 del 2016 è stato previsto che i cantieri edili sono qualificabili come unità produttiva solo nel caso in cui abbiano una durata di almeno 30 giorni. Ne consegue che, nel caso di cantieri aventi una durata inferiore a 30 giorni, l’unità produttiva di riferimento resta la sede dell’impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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