DELEGA ALLE SOPRAINTENDENZE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICI
DELEGA ALLE SOPRAINTENDENZE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICI DELEGA ALLE SOPRAINTENDENZE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICI
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con proprio Decreto ha delegato alcune funzioni ai dirigenti periferici delle Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici. Si ricorda che alla fine del ’96 era stata attuata un’analoga delega relativamente alla tutela ambientale e paesaggistica.
Il nuovo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256/97, conferisce, tra l’altro, la delega in merito al rilascio o diniego di autorizzazioni per gli interventi di modifica o restauro di immobili vincolati per il loro interesse storico- artistico.
La delega è esclusa per gli interventi di demolizione o di rimozione, in quanto già la normativa di settore attribuisce la competenza per l’adozione dei provvedimenti cautelari e urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità direttamente ai dirigenti periferici.
La delega si riferisce anche alle autorizzazioni ai fini del condono edilizio per interventi su immobili vincolati.
Non è oggetto di delega la comminazione delle sanzioni amministrative che l’Ufficio Centrale applicherà sulla base delle proposte che i dirigenti periferici faranno pervenire al riguardo.
Con riferimento ai tempi delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, il D.M. fa riferimento al Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 495/94, recante il regolamento riguardante i tempi e i responsabili dei procedimenti nell’esercizio delle competenze del Ministero.
Si deve però evidenziare che la legge n. 127/97 all’art. 12, commi 5, 6 ha disposto che le autorizzazioni ai sensi della legge n. 1089/1939 devono essere rilasciate entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza e che il termine è sospeso fino a 30 giorni per una sola volta se vengono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso il termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, la richiesta si intende accolta.
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