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27.04.2017 - tributi

SUPERAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTO – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(Circolare 4/E/2017)
Risparmio fiscale certo con la proroga, per il 2017, del superammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e con l’introduzione dell’iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali. Lo conferma la Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico n.4/E del 30 marzo 2017, che fornisce i primi chiarimenti ufficiali sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, co.8-13, della legge 232/2016) per favorire l’acquisto di nuovi beni produttivi, che si aggiungono alle risposte già date in via breve alla stampa specializzata nel corso della manifestazione “Telefisco 2017”.
Nel Comunicato Stampa 30 marzo 2017 che annuncia la Circolare, viene illustrato, tra l’altro, un confronto circa la convenienza fiscale ottenibile con il superammortamento e con l’iperammortamento.

La disciplina generale
Come noto, viene prevista la proroga per il 2017 dell’agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva (cd. “superammortamento”).
In particolare, così come già previsto, l’incentivo consente di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto[1] dei beni strumentali nuovi (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno).
Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave “industria 4.0”, viene previsto che, per l’acquisto di beni materiali digitali, elencati nell’Allegato A al medesimo provvedimento, la percentuale d’ammortamento sia pari al 250% (cosiddetto “iperammortamento” che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento).
Vengono agevolati con ammortamento al 140%, inoltre, anche i beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B al medesimo provvedimento, acquistati dai beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”.
Per la fruizione dell’“iperammortamento” per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B del medesimo provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Inoltre, sia per il “superammortamento” che per l’“iperammortamento”, i beni devono essere acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest’ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2017.

I chiarimenti della circolare congiunta 4/E/2017
In particolare, nella C.M. 4/E/2017 vengono descritte le modalità applicative del superammortamento e dell’iperammortamento per quel che riguarda, tra l’altro, i seguenti aspetti:
■ soggetti beneficiari
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria specifica che, tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l’iperammortamento opera solo per i titolari di reddito d’impresa (con esclusione, quindi, dei professionisti, che possono, invece, accedere al superammortamento);
■ investimenti agevolabili
Ai fini del superammortamento, viene chiarito, tra l’altro, che, per i veicoli acquistati dal 1° gennaio 2017, il beneficio spetta solo per i mezzi i cui costi sono integralmente deducibili, e per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa (senza i quali l’attività non può essere esercitata, come ad esempio camion e betoniere utilizzati nel settore edile).
Diversamente, l’agevolazione è esclusa per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, che hanno una deducibilità limitata la 70%.
Con riferimento, invece, all’ iperammortamento, viene chiarito che i beni agevolabili (elencati nell’allegato A della legge di Bilancio 2017), sono suddivisibili in tre categorie:
► beni strumentali che funzionano mediante sistemi computerizzati o altri dispositivi tecnologici (come i sensori);
► sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
► dispositivi per l’interazione uomo/macchina, anche per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro;

■ Acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017
Viene confermato che un bene immateriale (software informatico) acquistato nel 2017 può essere agevolato con il superammortamento al 140% unicamente in favore dei soggetti che abbiano acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l’iperammortamento al 250%.
In ogni caso, viene specificato che il bene immateriale non deve riferirsi necessariamente allo stesso bene materiale che fruisce dell’iperammortamento.
Viene, inoltre, confermato, che un bene digitale si considera “interconnesso” quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (di gestione, di progettazione) o esterni (clienti o fornitori), mediante collegamenti che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale;
► acconti per il periodo d’imposta 2017 e 2018
Sotto tale profilo, la C.M. 4/E/2017 chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli acconti per il 2017 devono essere determinati considerando come imposta del periodo precedente (2016) quella che sarebbe risultata in assenza della proroga del superammortamento, dell’iperammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali.
Lo stesso principio verrà applicato anche per il 2018, in relazione alla determinazione dell’imposta dovuta per il 2017.
Si segnala infine, che L’ANCE sta predisponendo uno specifico approfondimento sulle modalità applicative del superammortamento e dell’iperammortamento, anche alla luce dei chiarimenti forniti in materia con la citata C.M. 4/E/2017, che verrà reso disponibile nei prossimi giorni.

Note:
[1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1, del DPR 917/1986.

 


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