SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – DIFFERIMENTO TERMINI LEGGE 46/90
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – DIFFERIMENTO TERMINI LEGGE 46/90 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – DIFFERIMENTO TERMINI LEGGE 46/90
Sulla Gazzetta Ufficiale n.186 dell’11 agosto 1997, è stata pubblicata la Legge 7 agosto 1997 n. 266 concernente “Interventi urgenti per l’economia”.
In particolare l’art. 31, primo comma, differisce al 31 dicembre 1998 il termine per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici civili, che, originariamente fissato dall’art. 7, comma 3, della Legge 5 marzo 1990 n. 46, in tre anni, è stato più volte prorogato.
Sempre la citata legge n. 266/97, al secondo comma dell’art. 31, estende anche agli edifici scolastici di proprietà privata la proroga, al 31 dicembre 1999, del termine per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti; agevolazione che la Legge n. 649/96, aveva riservato ai soli fabbricati di proprietà pubblica.
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