ACCERTAMENTO – OPERAZIONI BANCARIE NON GIUSTIFICATE
ACCERTAMENTO – OPERAZIONI BANCARIE NON GIUSTIFICATE ACCERTAMENTO – OPERAZIONI BANCARIE NON GIUSTIFICATE
(Cassazione tributaria Sentenza 28/9/02, n. 19003)
I movimenti risultati dai conti devono essere imputati ai ricavi se il contribuente non provi che gli essi sono stati registrati in contabilità, o che comunque non hanno avuto rilevanza ai fini della determinazione del reddito soggetto a imposta e che, altresì, i prelevamenti, non risultanti dalle scritture contabili, sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la legittimità dell’avviso di accertamento da essa proposto nei confronti di una società, e ha affermato che con la previsione contemplata dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, il legislatore ha inteso considerare ricavi, fino a prova contraria, sia i prelevamenti che i versamenti, in quanto ha ritenuto che il contribuente evasore non occulti in pari misura ricavi e costi; anzi, la norma muove dal presupposto che il contribuente tenda a occultare i ricavi, ma non i costi; né appare lecito presumere che a ricavi occulti necessariamente corrispondano costi occulti.
In buona sostanza, sostiene la Corte, qualora la legge imponga sul piano probatorio una inversione dell’onere della prova, il soggetto onerato non può vincere la presunzione legale mediante altra presunzione semplice, ma deve allegare e provare fatti certi.
Nella specie, invece, il contribuente non ha provato né che i prelevamenti non hanno costituito acquisizione di utili, né che sono serviti per pagare determinati beneficiari.
Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate, deve ritenersi arbitraria la percentuale di abbattimento dei ricavi applicata dai giudici di appello, non solo in quanto non richiesta dal contribuente, ma anche perché è in contrasto con la presunzione di legge disposta dal sopra citato articolo 32 del D.P.R. 600/1973.
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