18.10.2005 - ambiente

DISCARICHE – NUOVI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

DISCARICHE – NUOVI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DISCARICHE – NUOVI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
(DM 3 agosto 2005)
Con il Decreto 3 agosto 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2005 n. 201) il Ministero dell’ambiente, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha definito i nuovi criteri per il conferimento dei rifiuti in discarica. Il provvedimento è sostitutivo del Decreto 13 marzo 2003.
I criteri individuati nel Decreto 3 agosto 2005 si applicano alle discariche come classificate in base al Decreto Legislativo 36/2003. Ciò dovrebbe significare che i criteri del Decreto si applicheranno dal 1° gennaio 2006. Infatti, con l’art. 11 del Decreto Legge 115/2005, convertito dalla Legge 168/2005, è stato differito dal 16 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 il termine di scadenza del regime transitorio della nuova disciplina delle discariche (vedi art. 17, D.Lgs. 36/2003), ad eccezione delle discariche di II categoria, tipo A nelle quali si conferivano i materiali in cemento-amianto, il cui termine di smaltimento è stato invece fissato al 23 agosto 2005, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 115/2005.
Per quanto di diretto interesse del settore delle costruzioni si richiama l’attenzione sui seguenti articoli ed allegati.
In via preliminare si ricorda che è ammesso il conferimento di rifiuti in discarica di categoria superiore rispetto a quella normalmente prevista (ad es. rifiuti inerti in discarica di rifiuti non pericolosi o pericolosi ovvero rifiuti non pericolosi in discarica per rifiuti pericolosi) (art. 1, comma 4).

Art. 5 – Discariche per rifiuti inerti
I rifiuti provenienti dall’attività di demolizione e costruzione e comunque quelli espressamente indicati nella tabella 1 dell’art. 5, ai sensi del comma 1 lett. a) del medesimo articolo e dell’Allegato 1 punto 4 del Decreto sono smaltiti effettuando una caratterizzazione semplificata (al comma 1 il riferimento è all”’accertamento analitico” espressione che non ha riscontro nel testo del Decreto). Peraltro i rifiuti dovranno rispettare le condizioni contenute nella Tabella 1, colonna “restrizioni”. 
È vietato lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti dei materiali con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti della tabella 1, allegato 1, D.M. 471/1999 per i siti commerciali ed industriali (per il PCB il limite è fissato in 1 mg/kg).
I rifiuti per i quali si sospetti una contaminazione o da un esame visivo o perchè non se ne conosce l’origine sono sottoposti ad analisi ovvero respinti (comma 4). In assenza di specifiche indicazioni nel Decreto, si ritiene che tali verifiche possano essere richieste dal gestore della discarica (art. 3 D.M. 3 agosto 2005 ed art. 11 D.Lgs. 36/03).

Art. 6 – Discariche per rifiuti non pericolosi
I rifiuti conferibili – fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lett. b – sono indicati nei commi 3 e 6 (nel testo manca il comma 4) ed in particolare si richiama l’attenzione sui rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (sono necessarie discariche con celle appositamente ed esclusivamente dedicate) e sui materiali non pericolosi a base di gesso (da non depositarsi in aree destinate a rifiuti non pericolosi biodegradabili). Per tutti questi rifiuti è necessaria la caratterizzazione di base di cui all’art. 2 del Decreto stesso.
Si evidenzia che le discariche per rifiuti non pericolosi sono suddivise in tre sottocategorie:
–   discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
–   discariche per rifiuti in gran parte organici;
–   discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili, che di rifiuti inorganici con recupero di biogas.
Possono essere autorizzate dalle autorità competenti anche monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e da operazioni di bonifica, qualora rispettino i parametri di cui alla tabella 1, allegato 1, D.M. 471/1999 per i siti commerciali ed industriali.

Allegato 2 – Rifiuti di amianto o contenenti amianto
I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti in:
–   discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
–   discarica per rifiuti non pericolosi.
I materiali edili in cemento-amianto sono smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi a condizione che siano dotate di cella monodedicata per rifiuti di cui al codice CER 17 06 05, senza essere sottoposti a prova (art. 6, comma 6, lett. c).
Nel caso di altri materiali contenenti amianto lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, sempre con cella monodedicata, potrà avvenire solo a condizione che il materiale sia stato trattato ai sensi del D.M. 248/2004 e presenti valori conformi alla Tabella 1 dell’Allegato 2.

Art. 8 – Discariche per rifiuti pericolosi
Nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti che rispondono a tutti i requisiti stabiliti dall’art. 8.

Art. 9 – Deposito sotterraneo
I rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi possono essere smaltiti anche attraverso il collocamento in depositi sotterranei, a condizione che non si tratti di rifiuti che possano subire trasformazioni di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito.

Art. 10 – Deroghe
Per alcune sostanze pericolose sono ammessi valori limite di concentrazione più elevati rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli articoli 5, 6, 8 e 9 per lo smaltimento nelle varie categorie di discariche alle seguenti condizioni:
– deve essere effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non esistano pericoli per l’ambiente circostante la discarica;
– l’autorità territorialmente competente rilasci, caso per caso, un’apposita autorizzazione in relazione al rifiuto specifico che deve essere conferito e alla singola discarica;
– i valori limite autorizzati non superino più del triplo quelli specificati dal D.M. per la corrispondente categoria di discarica.

Art. 2 e Allegato 1 – Caratterizzazione di base
In via preliminare si ricorda che per i rifiuti edili elencati nella Tabella 1 dell’art. 5 del D.M. 3 agosto 2005 nonchè per i materiali in cemento-amianto non sussiste obbligo di caratterizzazione analitica (vedi quanto detto in precedenza per l’art. 5).
Ciò premesso, in via generale è posto a carico del produttore l’obbligo di effettuare, prima del conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento, la “caratterizzazione di base” di ciascuna tipologia di rifiuti che si intende smaltire.
Il produttore dovrà effettuare la caratterizzazione in corrispondenza del primo conferimento e ripeterla ogni volta che vi siano variazioni significative nei processi che danno origine al rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche del rifiuto, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza, secondo i contenuti dei punti 2 e 3 dell’Allegato 1.


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