INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2016 – ISTRUZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE INPS 31 GENNAIO 2017, N. 23
Con Decreto del 10 novembre 2016, il Ministero del Lavoro ha confermato – per il 2016 – la riduzione contributiva prevista dalla legge n. 341/95 per gli operai a tempo pieno del settore edile (v. circolare Collegio del 16 gennaio 2017).
L’INPS ha, a sua volta, diramato le consuete istruzioni operative, che, di seguito, sintetizziamo, nelle parti di maggior interesse per le Imprese.
Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile.
In considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007, già illustrata con la circolare Inps n. 80 del 25 giugno 2014, si specifica che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09.
L’Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Base di calcolo della riduzione
La base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso – senza evidenza specifica – nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano:
– l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
– l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2016 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps.
Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola.
La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato.
La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
Requisiti per accedere alla riduzione
Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo “Rid-Edil”):
1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, anche da parte delle Casse Edili.
Ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine, il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007″ precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007″.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL;
– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola.
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola.
Modalità operative
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2016 devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, tale codice avrà validità per il solo anno 2016.
Le istruzioni prevedono che, per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva:
– per i periodi di paga pregressi, ossia quelli dell’anno 2016, esponendo le somme arretrate con il codice causale “L207″, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>;
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento cui si rinvia; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola risulti attiva.
Il datore di lavoro da ultimo citato, una volta autorizzato alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, dovrà avvalersi, ai fini della fruizione del beneficio spettante, della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Termini di effettuazione degli adempimenti
La circolare si chiude con la definizione dei termini entro i quali i datori di lavoro interessati devono provvedere ai singoli adempimenti.
Nello specifico:
– entro il 15 aprile 2017, vanno presentate le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, con le modalità sopra descritte, ossia mediante il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto;
– entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017, il beneficio può essere materialmente fruito.
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Per comodità, si riportano di seguito, infine, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2016.
Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016
Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti
34,78%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 10.97% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti
34,18%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,37% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese edili artigiane
32,13%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 8.32% base su cui opera la riduzione contributiva
* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell’Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
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