INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATE DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELLA CIGS – CIRCOLARE N. 24/2017
Si informa che l’Inps con circolare n. 24 del 31 gennaio 2017 ha illustrato le modifiche intervenute, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ed ha fornito istruzioni operative circa il pagamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria o alle forme pensionistiche complementari.
In primo luogo, l’Istituto ricorda che, in conseguenza dell’abrogazione della Legge 8 agosto 1972, n. 464, ad opera dell’art. 46, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 148/2015, nei casi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale è venuta meno la possibilità per l’impresa di richiedere all’Inps il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato. Pertanto, a seguito della suddetta abrogazione, le quote di TFR restano a carico del datore di lavoro.
Con nota n. 14948 del 21 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro ha inoltre comunicato che la disciplina del Decreto Legislativo n. 148/2015 non si applica in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni dell’orario siano intervenute prima del 24 settembre 2015 e le relative istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria siano state presentate nell’arco temporale fra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015 (periodo, quest’ultimo, durante il quale le aziende non erano tenute a rispettare i termini procedimentali indicati dall’art. 25, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015).
Per quanto invece concerne la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per la causale “contratto di solidarietà”, l’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015, dispone che le quote di accantonamento del TFR riferite alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente.
Tutto ciò premesso, l’Inps ha fornito i chiarimenti di sua competenza che di seguito si sintetizzano.
Pagamento delle quote di tfr destinate al fondo di tesoreria
Nel richiamare le indicazioni diramate con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e messaggio n. 9468 del 28 marzo 2009, l’INPS ricorda che, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sussiste l’obbligo di tale versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro assistita dall’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria.
Al riguardo, l’Istituto segnala che:
• a seguito dell’abrogazione della Legge n. 464/1972, nei casi di pagamento diretto previsti dalla Legge n. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 148/2015;
• anche nelle ipotesi in cui continua ad applicarsi la previgente normativa, i datori di lavoro che hanno regolarmente adempiuto all’obbligazione contributiva devono richiedere all’INPS il pagamento diretto dell’intera quota versata al Fondo di Tesoreria e recuperare la quota a carico della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria utilizzando, nel flusso Uniemens, il codice “L043”;
• nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (v., in proposito, il messaggio n. 2800 del 23 giugno 2016 sulla nostra Circolare n. 324 del 12/07/2016), il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi Uniemens.
Pertanto, in sede di istruttoria dell’eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non deve essere esclusa la quota di TFR maturata durante l’anzidetto periodo.
Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria (collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR maturato durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ed alla procedura dei pagamenti diretti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale) continua a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.
Nuova procedura di liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di tfr maturata nei periodi di Cigs
Al punto 3. della circolare, l’Inps rimarca che la liquidazione delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.
La nuova procedura verifica in automatico che:
• l’azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
• i soggetti per i quali viene richiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
• l’importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e quest’ultima sia a sua volta congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto di lavoro;
• la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi Uniemens relativi al Fondo di Tesoreria o per il quale è stato richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Pagamento delle quote di Tfr destinate al finanziamento della previdenza complementare
Al punto 4., la circolare di cui trattasi precisa che qualora il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale sia stato autorizzato dal Ministero del Lavoro il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto a conferire le quote di TFR al Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, l’INPS (sul quale, in presenza delle fattispecie suindicate, grava l’onere economico del TFR maturato) versa direttamente tali quote al predetto Fondo.
Istruttoria delle domande giacenti
In proposito, l’Inps rende noto che:
• le domande di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, per le quali sia stato già trasmesso in via telematica il modello SR41, continuano ad essere istruite con la procedura utilizzata per i pagamenti diretti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale;
• nel corso dell’istruttoria, dopo aver verificato che il decreto del Ministero del Lavoro di autorizzazione del trattamento abbia disposto il pagamento diretto, le Sedi dell’Istituto porranno particolare attenzione affinché non vengano liquidate quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga o di altri trattamenti (ad esempio, maternità), che, pur non interrompendo la continuità prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/1972, devono essere liquidati dal datore di lavoro;
• le domande di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria trasmesse con il modello SR41, in relazione alle quali sono presenti i flussi Uniemens con le quote dovute al Fondo di Tesoreria, non verranno poste in pagamento. L’azienda sarà comunque avvisata che, su richiesta, le predette quote saranno liquidate dal Fondo di Tesoreria.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941