AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DI UN ALTRO IMMOBILE ENTRO UN ANNO DALL’ALIENAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DI UN ALTRO IMMOBILE ENTRO UN ANNO DALL’ALIENAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
(Agenzia Entrate, Ris. 11 luglio 2005, n. 87/E)
Per l’Agenzia delle Entrate anche l’assegnazione dell’alloggio da parte della cooperativa edilizia soddisfa il requisito dell’acquisizione entro l’anno che consente al contribuente di accedere legittimamente al credito d’imposta previsto in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione della prima casa (art. 7 legge n. 448/1998).
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che per fruire del credito, pari al minore degli importi IVA o registro applicati, devono sussistere tutte le condizioni stabilite:
– il contribuente deve aver beneficiato di un’aliquota IVA o registro agevolata (prima casa) sul primo acquisto, e non essere in corso di decadenza;
– il secondo acquisto deve comunque riguardare una casa di abitazione non di lusso;
– devono ricorrere, anche in relazione al secondo acquisto, tutte le condizioni per la fruizione del regime di favore per la prima casa;
– è necessaria l’acquisizione a qualsiasi titolo di un’altra casa di abitazione entro un anno dalla vendita.
Nel concetto di acquisizione possono essere ricompresi, oltre al diritto di proprietà, anche i diritti reali di godimento e il diritto dell’assegnatario in via provvisoria dell’alloggio da parte della cooperativa a proprietà divisa.
I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma di favore devono sussistere sia alla data dell’assegnazione dell’alloggio (momento in cui si acquista la disponibilità dell’immobile), sia al momento del rogito notarile di assegnazione definitiva (data del trasferimento della piena proprietà).
È necessario, pertanto, che il verbale di assegnazione contenga tutte le dichiarazioni relative alle condizioni necessarie per l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota al 4%.
Il verbale di assegnazione deve essere registrato, visto che necessita la data certa al fine di stabilire il rispetto del termine di un anno dalla vendita del precedente immobile per la nuova acquisizione.
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