SUPER ED IPER-AMMORTAMENTO – CHIARIMENTI
Primi chiarimenti sull’applicabilità della proroga, per il 2017, del “superammortamento” al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e sull’introduzione dell’“iperammortamento” al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali.
Questo il tema su cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, co.8-13, della legge 232/2016) per favorire l’acquisto di nuovi beni produttivi.
La disciplina generale
Come noto, viene prevista la proroga per il 2017 dell’agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva (cd. “superammortamento”).
In particolare, così come già previsto, l’incentivo consente di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto[1] dei beni strumentali nuovi (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno).
Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave “industria 4.0”, viene previsto che, per l’acquisto di beni materiali digitali, elencati nell’Allegato A al medesimo provvedimento, la percentuale d’ammortamento sia pari al 250% (cosiddetto “iperammortamento” che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento).
Vengono agevolati con ammortamento al 140%, inoltre, anche i beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B al medesimo provvedimento, acquistati dai beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”.
Per la fruizione dell’“iperammortamento” per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B del medesimo provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Inoltre, sia per il “superammortamento” che per l’“iperammortamento”, i beni devono essere acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest’ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2017.
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
In risposta ai quesiti formulati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sull’applicabilità del “superammortamento” e dell’“iperammortamento” per quel che riguarda i seguenti aspetti:
• soggetti beneficiari
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria specifica che, tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l’“iperammortamento” opera solo per i titolari di reddito d’impresa (con esclusione, quindi, dei professionisti);
• acquisto di un bene materiale digitale con “software integrato”
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il prezzo unitario del bene digitale contiene anche il “software integrato” per il suo funzionamento, l’investimento è agevolato con l’ “iperammortamento” al 250%.
Invece, i “software non integrati”, ossia non necessari al funzionamento del bene, sono agevolati, come beni immateriali, con il “superammortamento” al 140% solo se acquistati da coloro che abbiano comprato beni materiali digitali già agevolati con l’“iperammortamento”;
• momento di acquisto di un bene materiale digitale
Sul punto, viene chiarito che se un bene materiale digitale che ha i requisiti per fruire dell’“iperammortamento” viene acquistato nel 2016, può beneficiare unicamente della maggiorazione del 40%, tenuto conto che il maxiammortamento del 250% opera solo per gli acquisti di beni digitali effettuati nel corso del 2017.
La maggiorazione del 40% (come “superammortamento”) opera anche nell’ipotesi in cui il bene venga acquistato nel 2016, ma entri in funzione e sia interconnesso nel 2017. In tal caso, il beneficio può essere fruito dal 2017, che coincide con l’anno di entrata in funzione.
Invece, stante l’acquisto nel 2016, non assume rilevanza, ai fini del beneficio, l’eventuale interconnessione nel 2017;
• acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017
Viene confermato che un bene immateriale (software informatico) acquistato nel 2017può essere agevolato con il “superammortamento” al 140%unicamente in favore dei soggetti che abbiano acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l’“iperammortamento” al 250%;
• definizione di “interconnessione”
L’Agenzia delle Entrate specifica che un bene digitale si considera “interconnesso” quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (di gestione, di progettazione) o esterni (clienti o fornitori), mediante collegamenti che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale;
• perizia giurata per beni di valore superiore a 500.000 euro
Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la perizia deve essere effettuata per ogni singolo bene acquistato di valore superiore a 500.000 euro.
Note:
[1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1 del DPR 917/1986.
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