RIFIUTI – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO RONCHI
RIFIUTI – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO RONCHI RIFIUTI – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO RONCHI
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche alla nuova disciplina dei rifiuti approvate dal Governo il 5/11/97 (D.Lgs. 8/11/97, n. 389) al fine di adeguarla alle osservazioni effettuate dalla Commissione U.E. e di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi nella fase di prima applicazione.
Le novità riguardano, in particolare:
Annotazioni sul registro di carico
e scarico
I termini per le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti (numerato e vidimato dall’Ufficio del registro), che in precedenza dovevano essere effettuate con cadenza almeno settimanale da tutti i soggetti tenuti alla denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti, sono stati diversificati a seconda della qualità del soggetto obbligato.
In particolare le annotazioni dovranno essere eseguite:
a) dai produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso;
b) dai soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dal trasporto;
c) dai commercianti e dagli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) dai soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
I registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 16, 17, 18, 19, 21, G.U. 8/11/97, n. 261)
Formulari per il trasporto – vidimazione ed annotazione
sul registro Iva degli acquisti
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale risultino i dati del produttore e del detentore, l’origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti, la destinazione, la data e il percorso del trasporto, il nome e indirizzo del destinatario.
I formulari devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del registro o dalle camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.
La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
I Ministeri dell’ambiente e dell’industria hanno precisato che gli obblighi in merito alla vidimazione e annotazione sul registro Iva dei formulari decorreranno dalla data di emanazione del decreto di approvazione del nuovo modello uniforme di formulario previsto dall’art. 15 del D.Lgs 22/97. Nel frattempo manterranno validità le norme precedentemente in vigore.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 25 e 26, G.U. 8/11/97, n. 261)
Responsabilità per lo smaltimento
dei rifiuti
In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, i detentori di rifiuti sono liberati dalla responsabilità per la correttezza di tali attività a condizione che abbiano ricevuto il formulario di identificazione degli stessi controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dal conferimento al trasportatore.
In mancanza del formulario, tali soggetti sono sollevati dalla responsabilità dei rifiuti conferiti se, entro lo stesso termine, comunicano alla provincia (in precedenza alla regione) la sua mancata ricezione.
Per le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 11 e 12, G.U. 8/11/97, n. 261)
Deposito temporaneo di rifiuti
nel luogo di produzione
Le modifiche alla nuova disciplina dei rifiuti hanno riguardato anche le condizioni per il deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione.
In particolare, sono state riformulate, con maggior chiarezza, le condizioni alle quali tale operazione può essere effettuata senza autorizzazione allo smaltimento, fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e il divieto di miscelazione dei rifiuti.
Rifiuti pericolosi
I rifiuti pericolosi possono essere oggetto di deposito temporaneo nel luogo di produzione, senza preventiva autorizzazione, a condizione che siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il loro quantitativo raggiunge i 10 metri cubi, ovvero, indipendentemente dalle quantità in deposito, con cadenza almeno bimestrale.
Non è, invece, più previsto che sia data notizia alla provincia del deposito temporaneo di tali rifiuti (si veda in merito il Notiziario n. 7/97).
Rifiuti non pericolosi
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il loro quantitativo raggiunge i 20 metri cubi..
Durata del deposito temporaneo
Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti pericolosi non supera i 10 metri cubi nell’anno o, per i rifiuti non pericolosi, se non supera i 20 metri cubi.
Sostanze particolari
Resta confermato che il deposito temporaneo senza autorizzazione può riguardare solo i rifiuti non contenenti policlorodibenzodiossine, policloro-dibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile o policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, artt. 1, commi 4 e 5, 4, comma 6, G.U. 8/11/97, n. 261)
Identificazione dei rifiuti pericolosi
Al fine di rendere più agevole l’identificazione dei rifiuti pericolosi, ai sensi della nuova disciplina dei rifiuti, all’elenco di quelli considerati tali in base alla normativa comunitaria (allegato D al D.Lgs. n. 22/1997) sono stati aggiunti tre nuovi elenchi (allegati G, H e I), recanti:
a) le categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi, in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti;
b) i costituenti che rendono pericolosi determinati rifiuti, quali saponi, corpi grassi, sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi, scorie, ceneri, terre, ecc.;
c) le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (esplosività, infiammabilità, tossicità, ecc.).
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, comma 6, allegati 2, 3 e 4, G.U. 8/11/97, n. 261)
Denuncia annuale
La comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) deve essere effettuata, oltre che dai soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta, trasporto e intermediazione e dalle imprese e dagli enti che producono rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, anche con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Soggetti esonerati
Alla comunicazione annuale non sono tenuti i produttori di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani che non hanno più di tre dipendenti.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 13, 14 e 15, G.U. 8/11/97, n. 261)
Recupero dei rifiuti
La nuova disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, secondo cui le stesse possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione del loro inizio alla provincia competente (art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 si veda il Notiziario n. 3/97), si applicherà a chiunque effettui tali attività in base alla precedente normativa (D.M. 5 settembre 1994 e D.M. 16 gennaio 1995) fino all’adozione di apposite norme tecniche da parte del Ministero dell’ambiente e, comunque, non oltre 45 giorni dal termine del periodo trimestrale di sospensione (prorogabile di ulteriori tre mesi) fissato in sede comunitaria per l’esame delle norme stesse da parte della Commissione UE.
Tali disposizioni, entrate in vigore lo scorso 8 novembre, hanno impedito che si creasse un vuoto normativo dovuto alla decadenza della precedente proroga, al 30 novembre, del regime transitorio per il recupero dei rifiuti (cfr. D.L. n. 291/1997).
L’applicazione della disciplina transitoria, originariamente limitata alle comunicazioni già effettuate al 2 marzo 1997 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997), è stata, inoltre, estesa a quelle eseguite successivamente, a condizione che a tale data fosse stata già ultimata la costruzione dell’impianto eventualmente richiesto dal tipo di attività di recupero.
Le attività che, in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, dovranno conformarsi alla nuova disciplina del recupero degli stessi entro tre mesi dalla scadenza del regime transitorio (in precedenza entro il 30 novembre).
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, artt. 4, commi 17 e 18, e 7, comma 22, G.U. 8/11/97, n. 261)
(Ministero grazia e giustizia, Comunicato 8/11/97, G.U. 8/11/97, n. 261)
Comunicazione di inquinamento del suolo e delle acque – contributi
per la bonifica
I soggetti che causano, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee, overo determinano un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, hanno 48 ore di tempo per darne notizia al comune, alla provincia e alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale.
In precedenza era prevista la comunicazione immediata.
Entro le 48 ore successive devono essere comunicati agli stessi soggetti gli interventi adottati per non aggravare la situazione e contenere il rischio, ed entro 30 giorni dall’evento deve essere trasmesso al comune e alla regione il progetto di bonifica, da realizzare a proprie spese.
Gli interventi di bonifica possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa, da un contributo pubblico, entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale o occupazionali.
In caso di finanziamento pubblico gli interventi non costituiscono onere reale sulle aree inquinate e le spese di bonifica sostenute non sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse.
L’approvazione dei progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con quelli dell’industria e della sanità e d’intesa con la regione competente, sostituisce la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito al fine della bonifica, tranne che per gli impianti di incenerimento e di recupero energetico.
Sanzioni
Chiunque causa l’inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento del suolo o delle acque è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da cinque a cinquanta milioni, se non provvede alla bonifica secondo il procedimento previsto dal decreto.
Se l’inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi, si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da dieci a cento milioni
In precedenza la violazione degli obblighi di bonifica era punita con l’arresto fino ad un anno.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, artt. 2, commi 3, 4, 7, e 7, commi 5 e 10, G.U. 8/11/97, n. 261)
Sanzioni ridotte per la denuncia
tardiva e per le violazioni formali
Il decreto di modifica della nuova disciplina dei rifiuti è intervenuto anche sulle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione annuale dei rifiuti e di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari per il trasporto.
Comunicazione omessa, inesatta
o incompleta
La sanzione amministrativa da cinque a trenta milioni si applica, oltre che in caso di omessa denuncia, anche qualora, in sede di denuncia annuale, siano comunicati dati incompleti o inesatti.
Comunicazione tardiva
Qualora la comunicazione annuale sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine del 30 aprile (stabilito ai sensi della legge n. 70/1994), si applica la sanzione ridotta da L. 50.000 a L. 300.000.
Registro di carico e scarico
Le sanzioni previste per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, da 5 a 30 milioni se riguardano rifiuti non pericolosi e da 30 a 180 milioni per quelli pericolosi, sono ridotte rispettivamente da 2 a 12 milioni e da 4 a 24 milioni, nel caso di imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
A tal fine il calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.
Violazioni formali
Si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000, se le indicazioni contenute nella denuncia annuale o nei registri di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione, nei registri, nei formulari per il trasporto e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute.
La stessa pena si applica se sono formalmente incompleti o inesatti, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, i dati indicati nei formulari per il trasporto, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità competenti o di omessa conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 7, commi 11-14, G.U. 8/11/97, n. 261)
Sanzioni per l’irregolare
stoccaggio degli oli usati
Chiunque, in ragione della propria attività e in attesa del conferimento al Consorzio nazionale appositamente istituito, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccarli in contenitori conformi alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Entro il 7 gennaio 1998 il Governo è stato delegato ad adottare un regolamento per la disciplina delle attività di gestione degli oli usati e l’individuazione degli atti normativi incompatibili con la stessa.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 7, commi 9 e 20, G.U. 8/11/97, n. 261)
Sanzioni per l’abbandono di rifiuti
non pericolosi e non ingombranti
La sanzione amministrativa per l’abbandono di rifiuti sul suolo, normalmente fissata da L. 200.000 a L. 1.200.000, si applica nella misura da L. 50.000 a L. 300.000 in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 7, comma 3, G.U. 8/11/97, n. 261)
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