null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
24.03.2017 - lavori pubblici

NELL’OEPV LA VALUTAZIONE NEL CONFRONTO A COPPIE E’ DIFFICILMENTE SOGGETTA ALLA CENSURA DEL GIUDICE

(CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 3/2/2017)

Il sistema del “confronto a coppie”, volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi (cfr. C.d.S., V, 15 dicembre 2016, n. 5278), si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari: un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti.
Emerge chiara, pertanto, l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto), ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte: la metodologia in questione, in altre parole, non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, bensì tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”.
Il sindacato giurisdizionale, quindi, incontra forti limitazioni, non potendo il Giudice impingere in valutazioni di merito ex lege spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941