TOSAP – OCCUPAZIONI REALIZZATE CON I PASSI CARRABILI
TOSAP – OCCUPAZIONI REALIZZATE CON I PASSI CARRABILI TOSAP – OCCUPAZIONI REALIZZATE CON I PASSI CARRABILI
(Min. finanze, Ris.19/11/97, n. 220/E)
Il Ministero delle finanze ha chiarito alcuni aspetti dell’applicazione della TOSAP alle occupazioni realizzate con passi carrabili.
Sono soggette a tassazione non solo le occupazioni realizzate su aree e spazi demaniali o del patrimonio indisponibile dell’ente locale, ma anche quelle effettuate su strade private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio (art. 38, D.Lgs. n. 507/1993).
Passo carrabile
Si considera passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra (o di altro materiale) o da appositi intervalli lasciatati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale diretta a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993).
Non rientrano in questa definizione, e, di conseguenza, non sono tassabili i semplici accessi “a raso” che si aprono direttamente sulla strada.
Costituzione della servitù di pubblico passaggio
Il proprietario di un’area soggetta a servitù di pubblico passaggio è tenuto al pagamento della tassa per l’occupazione dell’area stessa solo da quando si è costituita la servitù.
Pertanto, non sono soggette a tassazione quelle occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, poiché quest’ultima si considera sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.
Strade private “cieche”
I passi carrabili che insistono su strade private “cieche”, cioè su quelle strade non aperte al transito indiscriminato della collettività, non sono soggetti all’imposta, in quanto su di esse non è possibile costituire la servitù di passaggio.
Non è rilevante, ai fini della tassabilità, che l’ente locale provveda o meno alla loro manutenzione (o ad altri pubblici servizi).
Allo stesso modo è irrilevante la presenza o meno di esercizi pubblici o commerciali, poiché questi ultimi comportano un utilizzo “qualificato” e non generalizzato delle strade.
Strade private di collegamento
E’, invece, legittima l’applicazione della TOSAP per i passi carrabili costruiti su strade private di collegamento tra strade comunali, provinciali e statali, sempre che l’occupazione sia stata effettuata dopo la costituzione della servitù pubblica di passaggio.
Apertura di strada privata
Nell’ipotesi di occupazione realizzata mediante l’innesto di una strada privata su una comunale o provinciale, con relativo pagamento del tributo, la tassazione anche dei passi carrabili esistenti sulla strada stessa dipende dalla sussistenza o meno di una servitù di passaggio e, naturalmente, dalla condizione che l’occupazione sia stata realizzata dopo la costituzione della servitù.
Copertura di “scoline”
I passi carrabili realizzati con copertura di “scoline” non appartenenti all’ente locale non scontano la TOSAP.
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Occupazioni realizzate con passi carrabili – Art. 44, comma 3 e seguenti, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni.
Richiesta di chiarimenti.
Con la nota sopradistinta, codesto Comune ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità della tassa di cui trattasi alle occupazioni realizzate mediante:
1) accessi carrabili ubicati su strade private cieche per le quali l’Ente non provvede alla manutenzione e sulle quali siano o meno presenti attività commerciali;
2) accessi carrabili ubicati su strade private di collegamento con altre strade comunali, provinciali, statali o private;
3) accessi carrabili ubicati su strade private nell’ipotesi in cui gli utenti siano assoggettati dal Comune o dalla Provincia alla tassa per l’apertura della strada;
4) accessi carrabili realizzati su “scoline” non di proprietà del Comune.
Al riguardo, premesso che le questioni prospettate da codesto Ente sono state già affrontate e risolte dalla Scrivente con la circolare n. 13/E del 25 marzo 1994, occorre innanzitutto far presente, per una più chiara impostazione della problematica, che l’art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni sancisce, in via generale, I’assoggettabilità alla tassa di cui trattasi non solo delle occupazioni realizzate su aree e spazi demaniali o del patrimonio indisponibile dell’Ente locale, ma anche di quelle effettuate su strade private sulle quali risulta costituita “nei modi e nei termini di legge” la servitù di pubblico passaggio.
Dette modalità di costituzione della servitù di uso pubblico, che attribuisce potestà impositiva all’Ente locale, sono state indicate nella summenzionata circolare n. 13/E, nella quale è stato anche chiarito, tra l’altro, che il proprietario di un’area soggetta a servitù di pubblico passaggio è tenuto al pagamento della tassa per l’occupazione dell’area medesima solo da quando si è costituita la servitù. Conseguentemente, non sono assoggettabili alla tassa quelle occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, atteso che la stessa deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.
Va, altresì, fatto presente che, per la definizione di “passo carrabile”, ai fini della tassa in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alla disposizione di cui all’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo la quale è da considerarsi tale quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non ricadono nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili, i semplici accessi “a raso” che si aprono direttamente sulla strada.
Ciò posto, per quanto concerne i quesiti relativi alle fattispecie rappresentate, la Scrivente ritiene che, per i passi carrabili che insistono su strade private “cieche”, cioè su quelle non aperte al transito indiscriminato della collettività (punto 1), non appare legittima l’applicazione della tassa di cui trattasi, non essendo possibile la costituzione su tali strade della servitù di passaggio.
Quanto sopra, a nulla rilevando la circostanza che l’Ente provveda o meno alla manutenzione delle strade medesime o alla resa di altri servizi pubblici. Del pari irrilevante è da ritenersi la presenza o meno sulle strade in questione di esercizi pubblici o commerciali, atteso che gli stessi comportano un utilizzo qualificato e non generalizzato delle strade medesime.
Viceversa è da ritenersi illegittima l’applicazione della tassa per passi carrabili costruiti su strade private di collegamento tra strade comunali, provinciali e statali (punto 2), sempreché, come innanzi precisato, l’occupazione sia stata effettuata dopo la costituzione della servitù pubblica di passaggio sulle stesse.
In ordine al quesito di cui al punto 3, va precisato che se, come sembra, si prospetta l’ipotesi di occupazione realizzata con innesto di una strada privata a quella comunale o provinciale, con relativo pagamento del tributo, è evidente che la tassazione anche dei passi carrabili insistenti sulla strada medesima dipende dalla sussistenza o meno sulla stessa di una servitù di passaggio e, naturalmente, dalla condizione che l’occupazione sia stata realizzata dopo la costituzione di detta servitù.
Infine, relativamente al quesito di cui al punto 4, va precisato che il passo carrabile realizzato con copertura di “scoline” non appartenenti all’Ente, non rende applicabile la tassa.
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