CONDONO EDILIZIO – VERSAMENTO DEL 50 PER CENTO DELL’OBLAZIONE DIRETTAMENTE AL COMUNE
CONDONO EDILIZIO – VERSAMENTO DEL 50 PER CENTO DELL’OBLAZIONE DIRETTAMENTE AL COMUNE CONDONO EDILIZIO – VERSAMENTO DEL 50 PER CENTO DELL’OBLAZIONE DIRETTAMENTE AL COMUNE
(Decreto Infrastrutture e trasporti 18/2/05, G.U. 17/6/05, n. 139)
È stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale prevede che il versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell’oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi (art. 32, D.L. n. 269/2003) deve essere versato dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalità stabilite dal comune stesso.
Il restante 50 per cento, di pertinenza dell’erario, deve essere versato con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004.
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