20.07.2005 - tributi

AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO

AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO
(DM 24/5/2005)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2005, entrano in vigore, con effetto dal 1° giugno 2005, i nuovi importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, il cui aggiornamento era stato previsto in origine dalla legge finanziaria 2005 (art.1, comma 300, legge 311/2004) e da ultimo dal D.L. 7/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n.43/2005, con il quale sono state incrementate, tra l’altro le misure fisse dell’imposta di registro e delle ipotecarie e catastali).
Per quanto riguarda in particolare l’imposta di bollo, l’art.1 del citato D.M. 24 maggio 2005 prevede, tra l’altro, che:
– l’importo stabilito in generale nella misura fissa di 11 euro sia elevato a 14,62 euro (al riguardo, si ricorda che già con l’art.1-bis del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni dalla legge 191/2004, questa misura dell’imposta ha subito un primo incremento, passando da 10,33 euro a 11 euro, con effetto dal 1° agosto 2004);
– il valore dell’imposta stabilito dall’art.28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i disegni, modelli, calcoli etc, sia elevato dagli attuali 0,31 euro (600 lire) a 0,52 euro.
Tali aumenti, che decorrono dal 1° giugno 2005, interessano direttamente, tra l’altro, gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere pubbliche, per cui si ritiene utile fornire uno schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.97/E del 27 marzo 2002.

ATTI SOGGETTI A BOLLO SIN DALL’ORIGINE NELLA MISURA DI EURO 14,62 PER OGNI FOGLIO*
(Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
– capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato.);
– capitolato speciale;
– elenco dei prezzi unitari;
– cronoprogramma;
– processo verbale di consegna;
– verbale di sospensione e di ripresa lavori;
– certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
– determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
– verbale di constatazione delle misure;
– certificato di collaudo;
– certificato di regolare esecuzione.
ATTI SOGGETTI A BOLLO IN CASO D’USO ** NELLA MISURA DI EURO 0,52 PER OGNI FOGLIO * O ESEMPLARE
(Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
– elaborati grafici progettuali;
– piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della Legge 109/1994;
– disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

ATTI SOGGETTI A BOLLO IN CASO D’USO** NELLA MISURA DI EURO 14,62 PER OGNI ESEMPLARE, 100 PAGINE O FRAZIONE
(Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
– giornale dei lavori;
– libretto delle misure;
– lista settimanale;
– registro di contabilità;
– sommario del registro di contabilità;
– stato di avanzamento;
– certificato per il pagamento di rate;
– conto finale dei lavori e relativa relazione.

* Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972)
**Si ha “caso d’uso” quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art.2, D.P.R. 642/1972)

Con l’occasione si evidenzia, inoltre, che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2005) sono state fornite le specifiche tecniche per le nuove modalità di pagamento dell’imposta tramite l’utilizzo di appostiti contrassegni, in sostituzione delle marche da bollo, così come previsto dall’art.3, comma 1, numero 3-bis, del D.P.R. 642/1972 (introdotto dall’art.1-bis, comma 10, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni dalla legge 191/2004).
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette) che verranno stampati dai rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto. I nuovi supporti autoadesivi conterranno, inoltre, dei punti di strappo per impedirne la rimozione e la successiva apposizione su altro atto. In ogni caso, le modalità d’uso saranno le stesse delle marche da bollo sostituite.


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