MINISTERO DEL LAVORO – MODALITÀ DI DEPOSITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI – NOTA N. 3337/2016
Si informa che in merito all’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e delle norme che prevedono incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti in tali liste l’art. 2, comma 71, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2017 ha abrogato:
– gli articoli da 6 a 9 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinano, rispettivamente, le liste di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità;
– gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, che prevedono incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.
Iscrizione nelle liste di mobilità
I lavoratori interessati da un licenziamento collettivo con effettiva cessazione dal rapporto di lavoro entro il 30 dicembre 2016 ed iscritti nelle liste di mobilità mantengono l’iscrizione in tali liste; a questo fine, potranno presentare la domanda di indennità nei termini oggi previsti.
I lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016, invece, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, giorno successivo a quello del licenziamento (cfr. circolare Inps n. 2 del 7 gennaio 2013). Detti lavoratori, pertanto, potranno beneficiare, ricorrendone i requisiti, esclusivamente della indennità NASpI.
Incentivi per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Al punto 3.1 della circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012, l’Istituto ha evidenziato che gli incentivi attualmente in vigore per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, fino alla decorrenza prevista per l’incentivo, anche laddove il termine scada successivamente alla predetta data.
Ad esempio, se il datore di lavoro ha assunto il 1° ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo sino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
L’incentivo, invece, non spetta per un’assunzione intervenuta il 1° gennaio 2017, anche se il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, nelle ipotesi di licenziamento collettivo il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, nel testo riformulato dall’art. 1, comma 250, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Tale contributo è pari al 41% del massimale stabilito come soglia per determinare l’importo della prestazione NASpI spettante al lavoratore, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Qualora la dichiarazione di eccedenza del personale, di cui all’art. 4, comma 9, della Legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Secondo quanto precisato dall’INPS al punto 4. della circolare n. 44 del 22 marzo 2013, l’obbligo contributivo deve essere assolto entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
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